• Non ci sono risultati.

Il caso di Dj Fabo e Cappato

Il 13 giugno del 2014 un grave incidente stradale cambia la vita di Fabiano Antoniani, all'epoca 37enne, conosciuto nel mondo delle discoteche di Milano come Dj Fabo. In seguito all'incidente, subisce lesioni al midollo spinale e a due vertebre cervicali. Antoniani diventa cieco e tetraplegico: non può muovere braccia e gambe, viene nutrito con un sondino e respira grazie a un ventilatore. Da quel momento è costretto a letto, immobilizzato e completamente dipendente dai farmaci e dagli antidolorifici. Dopo diversi tentativi di terapie e quasi un anno di ricovero presso l'ospedale Niguarda, le sue condizioni cliniche vengono dichiarate irreversibili. Egli però non si arrende, e si sottopone a cure sperimentali in India, basate sull'uso delle cellule staminali; fallito anche quest’ultimo tentativo, Fabiano comincia a maturare l'idea di porre fine a quella che non considera neanche più “vita” . 87

Nel gennaio del 2017 Dj Fabo registra un video-appello destinato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in cui chiede "di poter porre fine a una vita che non ho scelto, immobilizzato in una lunga notte senza fine. Vorrei poter scegliere di morire, ma senza soffrire". L'uomo, infatti, vorrebbe poter mettere in pratica P.F d’Arcais, A chi appartiene la tua vita?, Saggi Ponte alle Grazie, 86

Salani editore, Milano, 2009, pag. 100-101

P. Bernardoni, Tra reato di aiuto al suicidio e diritto ad una morte 87

dignitosa: la procura di Milano chiede l’archiviazione per il caso Cappato, in Diritto Penale Contemporaneo, 8/05/17, reperibile alla

pagina https://www.penalecontemporaneo.it/d/5394-tra-reato-di-aiuto- al-suicidio-e-diritto-ad-una-morte-dignitosa-la-procura-di-milano- richiede-larch

l'eutanasia, che in Italia non è legale. Con l'aiuto della sua fidanzata Valeria Imbrogno, cercando informazioni sul suicidio assistito, entra in contatto con l'associazione Luca Coscioni e con il radicale Marco Cappato, che ha depositato in Parlamento già nel 2013 un progetto di legge sull'eutanasia, rimasto bloccato.

La richiesta di Fabiano Antoniani riapre il dibattito politico sulla legge sul fine vita. Dal Quirinale, nonostante contatti con Cappato, non arriva risposta. Dj Fabo, a febbraio, registra un nuovo appello, rivolto al Parlamento “è veramente una vergogna che nessuno dei parlamentari abbia il coraggio di mettere la faccia per una legge che è dedicata alle persone che soffrono, e non possono morire a casa propria, e che devono andare negli altri Paesi per godere di una legge che potrebbe esserci anche in Italia”.

Davanti alla sostanziale stasi nel dibattito politico, con la legge sull'eutanasia ancora rinviata, Dj Fabo annuncia a febbraio di aver deciso di andare in Svizzera, dove il suicidio assistito è legale, per mettere fine alla sua vita. Fa ancora disperati appelli, perché, spiega “voglio morire nel mio Paese”.

Ad accompagnare Dj Fabo in Svizzera, in auto, è Marco Cappato. Il viaggio avviene il 26 febbraio: a Zurigo, nella clinica dell'associazione Dignitas, ad attendere Fabiano Antoniani, ci sono i suoi familiari e amici più stretti. Sul suo profilo Twitter “sono finalmente arrivato in Svizzera, e ci sono arrivato purtroppo con le mie forze e non con l'aiuto dello Stato. Volevo ringraziare una persona che ha potuto sollevarmi da questo inferno di dolore, di dolore, di dolore. Questa persona si chiama Marco Cappato e la ringrazierò fino alla morte”.

Dopo una visita medica e psicologica, che serve per confermare le sue condizioni di salute irreversibili e la sua volontà di morire, Dj Fabo si sottopone alla procedura del suicidio assistito. Sempre sui social, è Cappato a dare l'annuncio “alle 11,40 se ne è andato con le regole di un Paese che non è il suo”. E racconta gli ultimi attimi di vita di Antoniani “Dj Fabo ha morso un pulsante per attivare l'immissione del farmaco letale: era molto in ansia perché temeva, non vedendo il pulsante essendo cieco, di non riuscirci. Poi però ha anche scherzato”.

Come già aveva annunciato in Svizzera, Marco Cappato torna in Italia e va in una caserma dei carabinieri a Milano ad autodenunciarsi. “Il mio obiettivo è portare lo Stato a un'assunzione di responsabilità di fronte alle non-risposte alle persone malate terminali, uomini e donne che hanno un problema: non si vedono”. E aggiunge “ho precisato ai carabinieri che stiamo aiutando altre persone, due persone in particolare hanno già un appuntamento in Svizzera e noi le aiuteremo, una materialmente, l'altra economicamente”. Si apre così ufficialmente il fascicolo per aiuto al suicidio, in base all'articolo 580 del codice penale (che prevede pene tra 5 e 12 anni di carcere), che viene affidato alle pm Tiziana Siciliano e Sara Arduino . Questo accade il 18 febbraio 2017. 88

Il 2 maggio 2017, si presenta nei confronti dell’indagato richiesta di archiviazione nella quale si propone un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., tale per cui la condotta deve ritenersi penalmente irrilevante.

Processo Cappato: dalla morte di Dj Fabo alla Consulta, le tappe del 88

caso, in repubblica.it, 24/10/2018, reperibile alla pagina https://

m i l a n o . r e p u b b l i c a . i t / c r o n a c a / 2 0 1 8 / 1 0 / 2 4 / n e w s / dj_fabo_aiuto_al_suicidio_consulta_marco_cappato-209848379/

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, dott. Luigi Gargiulo, fissa udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 409 c. 2 c.p.p., per la data del 6 luglio 2017. Nel corso dell’udienza i pubblici ministeri presentano una memoria per chiedere al giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. in relazione alla parte in cui incrimina la condotta di “partecipazione fisica” o “materiale” al suicidio altrui senza escludere la rilevanza penale della condotta di chi aiuta il malato terminale o irreversibile a porre fine alla propria vita, quando il malato stesso ritenga le sue condizioni di vita fonte di una lesione del suo diritto alla dignità. Anche la difesa di Marco Cappato presenta una memoria difensiva con la quale chiede di valutare la compatibilità dell’art. 580 c.p. con la nostra Carta Costituzionale.

In data 10 luglio 2017, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, dott. Luigi Gargiulo, rigetta le richieste avanzate dai pubblici ministeri e dalla difesa di Marco Cappato e impone alla Procura di formulare l’imputazione nei confronti di Marco Cappato per la fattispecie di aiuto al suicidio. A suo parere Cappato ha rafforzato il proposito di suicidario di Dj Fabo perché senza il suo aiuto egli non sarebbe riuscito ad arrivare in Svizzera. In data 5 settembre 2017, Marco Cappato chiede di essere giudicato con il rito immediato e, in data 18 settembre 2017, viene emesso dal Tribunale di Milano il decreto che dispone il giudizio immediato con data di inizio fissata per l’8 novembre 2017 davanti alla prima sezione della Corte di Assise.

All’udienza dell’8 novembre 2017, la Corte di Assise ammette le prove richieste dalle parti, tra le quali anche il video integrale delle

riprese della trasmissione televisiva “Le Iene”, con l’ultima intervista a Fabiano Antonani che, su richiesta della Procura, verrà trasmessa in aula. La Corte rinvia alle udienze del 4 dicembre 2017 e del 13 dicembre 2017 per l’escussione dei testimoni. Così in quelle date i testimoni vengono sentiti e la Corte rinvia al 17 gennaio 2018 per l’esame dell’imputato.

All’udienza di discussione del 17 gennaio 2018, la pubblica accusa chiede la assoluzione dell’imputato o, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. Stessa richiesta viene avanzata anche dalla difesa di Marco Cappato. All’udienza del 14 febbraio 2018, la Corte di Assise di Milano pronuncia l’ordinanza con cui solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., la quale ha ad oggetto l’incriminazione dell’aiuto al suicidio “nella parte in cui” prescinde dal contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio, con riferimento agli artt. 3, 13, comma 1, 117 Cost. in relazione agli artt. 2 e 8 della CEDU. L’impostazione proposta dai giudici milanesi si fonda principalmente sull’avvenuto riconoscimento, con la legge n. 219 del 2017, del «diritto di ciascuno di autodeterminarsi anche in ordine alla fine della propria esistenza». La rimodulazione del bene giuridico tutelato dall’art. 580 c.p. nella libertà di autodeterminazione del soggetto «rende ingiustificata», secondo l’ordinanza di rimessione, «la sanzione penale nel caso in cui le condotte di partecipazione al suicidio siano

state di mera attuazione di quanto richiesto da chi aveva fatto la sua scelta liberamente e consapevolmente» . 89

L’udienza davanti alla Corte costituzionale si tiene in data 23 ottobre 2018, ma questa ricostruzione non viene accolta: si ritiene che non possa essere condivisa “nella sua assolutezza” perché l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non è ritenuta di per sé incompatibile con la Costituzione, trovando essa anzi una perdurante giustificazione (anche nell’ipotesi di chi ne agevoli «in qualsiasi modo» l’esecuzione”) nella finalità di proteggere il soggetto da decisioni in suo danno . 90

All’esito dell’udienza, la Corte costituzionale, rilevato che «l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti», al fine di «consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un’appropriata disciplina» decide di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità dell’articolo 580 c.p. all’udienza del 24 settembre 2019 . 91

S. Canestrari, I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la richiesta di 89

assistenza a morire e l’aiuto al suicidio, in Diritto Penale Contemporaneo, 14/03/2019, reperibile alla pagina https://

www.penalecontemporaneo.it/upload/8107-canestrari2019a.pdf

C. Cupelli, Il caso Cappato, l’incostituzionalità differita e la dignità 90

nell’autodeterminazione alla morte, in Diritto Penale Contemporaneo,

3/12/2018, reperibile alla pagina https://www.penalecontemporaneo.it/ d/6357-il-caso-cappato-l-incostituzionalita-differita-e-la-dignita-nell- autodeterminazione-alla-morte

Il testo del comunicato stampa della Corte è reperibile alla pagina 91

http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/10/ CC_CS_20181024184707.pdf

La decisione della Corte Costituzionale (ordinanza n. 207/2018 ) 92

viene depositata il 16 novembre 201893.