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In Lussemburgo abbiamo due normative che rendono effettivo il diritto all’autodeterminazione del paziente: la legge del 28 agosto 1998 , che riguarda il diritto all’interruzione delle cure e la legge 227

del 16 marzo 2009 , che contempla il diritto all’eutanasia e al 228

suicidio assistito. Quest’ultima riprende le disposizioni sull’eutanasia della legge belga del 28 maggio 2002 con alcune 229

differenze: in primis il legislatore del Lussemburgo ha deciso di disciplinare anche il suicidio medicalmente assistito e non ha esteso il diritto all’eutanasia ai minori, inoltre il codice penale lussemburghese , all’articolo 397-1, stabilisce la non 230

perseguibilità delle pratiche di eutanasia o di suicidio assistito che rispettino le condizioni stabilite dalla legge del 2009. Qualunque condotta che non rientri nelle disposizioni di legge può essere qualificata come omicidio colposo ex art. 418 c.p., omicidio doloso

ex art. 392 c.p. o come avvelenamento ex art. 397 c.p.

Right to die, Common Cause v. Union of India, in Supreme Court 226

Observer, reperibile alla pagina https://scobserver.clpr.org.in/court-in-

review/right-to-die?slug=common-cause-v-union-of-india

Il testo della legge è reperibile alla pagina http://legilux.public.lu/eli/ 227

etat/leg/loi/1998/08/28/n1/jo

Il testo della legge è reperibile alla pagina http://legilux.public.lu/eli/ 228

etat/leg/loi/2009/03/16/n2/jo

La traduzione in italiano è reperibile alla pagina http:// 229

w w w . f o n d a z i o n e p r o m o z i o n e s o c i a l e . i t / P A _ I n d i c e / 144/144_testo_della_legge_belga.htm

Il testo del Codice penale è reperibile alla pagina http:// 230

9.1 La legge del 16 marzo 2009 sull’eutanasia e il suicidio assistito

Dopo Belgio e Olanda, anche il Lussemburgo adotta una legge sull’eutanasia. Il secondo articolo del testo dispone che “Non è sanzionato penalmente e non può dar luogo ad un’azione civile per danni il fatto che un medico risponda ad una richiesta di eutanasia o di assistenza al suicidio”. La legalizzazione arriva dopo un lungo percorso che ha condotto il piccolo Paese europeo, dove gli abitanti sono nella maggior parte cattolici, anche a modificare la Costituzione. Il cinquantenne Granduca Henri, padre di cinque figli, marito della cattolicissima Maria-Teresa e che regna dal 2000, pur di non controfirmare la legge sull’eutanasia, ha accettato una sostanziale riduzione dei suoi poteri, sanciti dalla Carta costituzionale. La monarchia lussemburghese, alla stregua di quella dei paesi nordici, è stata così ridotta al solo ruolo protocollare. La normativa, presentata da alcuni parlamentari nel 2001, era stata approvata il 18 dicembre dalla Camera dei deputati in seconda lettura con 31 voti a favore, 26 contro e tre astenuti, dopo cinque ore di dibattito. A niente è valso anche l’appello di Benedetto XVI che, tramite il nuovo ambasciatore presso il Vaticano, si è rivolto ai parlamentari lussemburghesi affinché non approvassero la legge . 231

L’art. 1 al secondo comma definisce come assistenza al suicidio la condotta del medico che aiuti intenzionalmente una persona a suicidarsi, o che le fornisca i mezzi necessari.

Baltazzar, Eutanasia è legge in Lussemburgo, il terzo paese nell’UE, 231

in Il Sussidiario, 17/03/2009, reperibile alla pagina https://

www.segnideitempi.org/e-legge-in-lussemburgo-il-terzo-paese-nell’ue/ scienza/bioetica/e-legge-in-lussemburgo-il-terzo-paese-nell’ue/

L’art. 2 stabilisce le condizioni affinché la richiesta di eutanasia o suicidio assistito sia legale:

• il paziente deve essere maggiorenne, cosciente e capace al momento della richiesta;

• la decisione deve essere stata presa senza pressioni esterne;

• l’individuo deve essere in una situazione medica senza sbocchi e senza prospettive di miglioramento, a seguito di un incidente o di una patologia;

• il paziente deve soffrire fisicamente o psicologicamente della sua situazione di salute;

• la richiesta deve essere scritta, datata e firmata;

• il paziente può revocare la richiesta in qualsiasi momento e verrà quindi rimossa dalla sua cartella clinica.

Il medico, al momento in cui riceve la richiesta, deve:

• informare il paziente sul suo stato di salute, sulla sua aspettativa di vita e parlare con lui delle possibilità terapeutiche ancora disponibili, inoltre devono discutere delle possibilità offerte dalle cure palliative;

• registrare questi colloqui nella cartella clinica del malato;

• svolgere altri colloqui per assicurarsi che la sua volontà sia profonda e che persiste la sua sofferenza fisica e psicologica; • chiedere ad un collega la sua opinione sulla malattia o sulla

situazione medica dopo un incidente al fine di confermare la sua serietà e incurabilità;

• discutere la richiesta del paziente con il team di assistenza sanitaria;

• assicurarsi che l’individuo abbia potuto parlare della sua richiesta con le persone che desiderava incontrare;

• verificare con la Commissione Nazionale di Controllo e di Valutazione se siano state registrate disposizioni di fine vita a nome del paziente.

Quando un medico pratica l’eutanasia o il suicidio assistito è tenuto poi a trasmettere alla Commissione il documento di registrazione entro otto giorni, per dimostrare che le condizioni e la procedura siano state rispettate.

9.2 La Commissione Nazionale di Controllo e di Valutazione La Commissione Nazionale di Controllo e Valutazione viene instaurata della legge del 16 marzo 2009 sull'eutanasia e il suicidio assistito ed ha il ruolo di garante della corretta applicazione di suddetta legge. Essa è composta da nove membri e stabilisce i 232

moduli di registrazione che devono essere compilati dai medici ogni volta che devono attuare queste pratiche, in modo che possano essere eseguite secondo le condizioni e le procedure previste. La Commissione Nazionale di Controllo e Valutazione redige inoltre una relazione per la Camera dei deputati sull'applicazione della legge ogni due anni. Infine essa può formulare raccomandazioni che possono dare adito a nuove iniziative legislative . 233

Tre dottori in medicina, tre giuristi, tra cui un avvocato proposto 232

dall’ordine degli avvocati, un magistrato proposto dalla Cour supérieure

de Justice ed un professore di diritto dell’università di Lussemburgo, un

membro proveniente dalle professioni sanitarie e due membri rappresentanti di una organizzazione che abbia ad oggetto la difesa dei diritti dei pazienti.

Euthanasie: Assistance au suicide, in sante.lu, reperibile alla pagina 233