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Ragioni morali contro il suicidio assistito

Il dibattito crescente sulla possibile introduzione della pratica del suicidio assistito e i fatti di cronaca degli ultimi anni hanno fatto sì che si sviluppassero delle opinioni e credenze morali da parte della popolazione, che si è schierata a favore o meno di suddetta prassi. Vi sono due gruppi di argomenti morali che possono essere addotti contro la legalizzazione del suicidio assistito: due in particolare sono, in ambito morale, gli argomenti principali in senso logico, poi ci sono gli argomenti deboli, quelli affetti da gravi vizi logici o problemi di razionalità (ad esempio grave indeterminatezza), che presuppongono verosimilmente altri argomenti.

L’argomento utilitarista/organicista può essere utilizzato per giustificare divieti che sono, o sembrano, di carattere paternalista, come il divieto del suicidio assistito, o del consumo di determinate sostanze stupefacenti. L’argomento sostiene che l’individuo non può cagionare, o correre un rischio elevato di cagionare, un danno alla propria vita o integrità, perché l’individuo è, per sua natura, un essere relazionale che instaura e costruisce legami con la comunità di appartenenza, molti dei quali, una volta costituiti, non potrebbero più essere legittimamente rescissi. Arrecando quindi un danno serio o permanente a se stessi, il male prodotto si estenderebbe anche agli individui più vicini.

G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, Parte speciale, Zanichelli 74

Al contrario, però, indipendentemente da legami liberamente costituiti dall’individuo, sembra che gli unici doveri che implicano un facere dell’individuo stesso, e che sono di fatto riconosciuti dalle costituzioni occidentali contemporanee, sono doveri nei confronti di persone specifiche, come discendenti o ascendenti, non certo doveri nei confronti della collettività.

L’argomento, dunque, in base al quale l’adempimento dei doveri di solidarietà economica e sociale precluda il riconoscimento del diritto all’eutanasia e al suicidio assistito sembra non sia fondato: non è possibile per legge imporre una prestazione personale in base al mero dovere di solidarietà economica e sociale . 75

Il secondo argomento “forte” è quello perfezionista: secondo questo è indispensabile che ciascun individuo sia orientato, con la persuasione, o se necessario con la forza, verso un ideale di eccellenza morale. Al di là dell’ipotesi in cui il perfezionismo si traduca in vero e proprio “moralismo giuridico”, in base al quale lo Stato può vietare all’individuo di adottare un comportamento ritenuto moralmente inaccettabile anche in assenza di un danno economico o fisico cagionato dall’agente a se stesso, l’argomento può giustificare divieti di carattere paternalista.

Contro l’argomento perfezionista è possibile muovere almeno una obiezione. Si potrebbe dubitare che possa coerentemente esistere uno Stato etico, cioè uno Stato che imponga con la forza un ideale di eccellenza, un modello di virtù, senza che si pongano problemi di razionalità. Se si tratta di scoraggiare, mediante la minaccia di una sanzione, l’adozione di un certo comportamento, ciò è senza dubbio

Cfr. Crespi, Stella, Zuccalà, Commentario breve al codice penale, 75

possibile. Ma non si può obbligare un individuo ad essere virtuoso o a dare sostegno spirituale ad altri quando egli non lo voglia. La legislazione attuale non sanziona le persone gravemente malate, che vorrebbero morire ma non possono farlo, per il fatto che si rifiutano di dare un sostegno spirituale alla società, perché tali sanzioni sarebbero considerate una violazione palese dell’autonomia individuale.

I due argomenti più deboli a sostegno del divieto al suicidio assistito sono quello della sacralità della vita umana e della dignità dell’uomo. Si tratta di argomenti affetti da grave indeterminatezza semantica presuppongono verosimilmente uno dei precedenti argomenti. Sebbene non siano razionalmente validi, si tratta di argomenti retoricamente molto diffusi e soprattutto considerati molto persuasivi nel dibattito politico, morale, giuridico. Questi argomenti sono frequentemente utilizzati, negli Stati occidentali, da alcuni giudici e giuristi nell’interpretazione della Costituzione, e, in generale, nel bilanciamento dei diritti fondamentali, come il diritto all’autodeterminazione, alla vita, alla salute.

L’argomento teologico, inoltre, sembrerebbe violare il principio di laicità. Lo Stato non dovrebbe imporre i dogmi di una religione. Un altro argomento contro il diritto all’eutanasia attiva e al suicidio assistito sarebbe la distinzione tra “uccidere” e “lasciar morire”. Solo nei casi di suicidio medicalmente assistito e di eutanasia attiva l’intervento di un altro soggetto (essenzialmente il medico) è necessario e determinante, o nel senso dell’agevolazione materiale del comportamento suicidario (prestazione o dazione del farmaco) o nel senso della diretta realizzazione della condotta eutanasica. Il medico che somministra il farmaco letale, o lo mette a disposizione

del paziente, non può che volere (e dunque proporsi) indubitabilmente e necessariamente la morte di esso. Viceversa, il medico che attua la richiesta di distacco del ventilatore artificiale o del sondino nasogastrico, e ancora di più quello che prende atto e rispetta la volontà del soggetto di rifiutare l’attivazione di tali presidi (eventualmente somministrando sedativi che possono accelerare il processo di morte), pur nella consapevolezza che la conseguenza di queste scelte è la morte più o meno rapida e immediata del soggetto, non ha (o non è necessario che abbia) il senso e l’intenzione di uccidere o di aiutare a togliersi la vita, ma pensa (o può pensare) che l’obiettivo principale della sua condotta è rispettare una volontà legittima, accettare che non c’è più niente da fare per contrastare il decorso mortale di una malattia. Scegliere di non lottare più, di abbandonarsi alla forza inguaribile di una malattia, interrompendo o rifiutando presidi terapeutici, non è la stessa cosa che chiedere la somministrazione (o la dazione) di un farmaco che sia in grado, direttamente e “da sé”, di provocare la morte.

Anche l’argomento che si basa sul concetto di dignità dell’uomo presuppone o l’argomento teologico, o quello utilitarista/ organicista, o quello perfezionista . La ricerca di significati della 76

dignità, in un ambiente costituzionale dominato della ragionevolezza e dal pluralismo etico, non può prescindere dall’adattamento del principio alle diverse situazioni concrete, e dalla rilevanza nella sua ricostruzione dell’autonomia personale di

G. Maniaci, Perché abbiamo un diritto costituzionalmente garantito 76

all’eutanasia e al suicidio assistito, in Rivista AIC, 16/01/2019, reperibile

a l l a p a g i n a h t t p s : / / w w w. r i v i s t a a i c . i t / i m a g e s / r i v i s t a / p d f / 1_2019_Maniaci.pdf

ciascun soggetto, delle concezioni che ciascuno ha di se stesso e che rilevano poi nelle scelte fondamentali. In altre parole la dignità non può significare per tutti, e in tutte le circostanze, la stessa cosa. Altrimenti finirebbe per contraddire il suo senso più profondo, che è nella capacità di ciascuno di determinarsi secondo la propria visione della vita e della dignità . 77

L'ultimo argomento da analizzare contro il suicidio assistito è quello chiamato del “pendio scivoloso” (slippery slope argument), e focalizza l’attenzione sulle conseguenze che l’accettazione di questa pratica potrebbe provocare all’interno della società. Chi sostiene questo argomento pone l’attenzione sul fatto che nella storia ci sono innumerevoli esempi del fatto che nel momento in cui s’iniziano a discriminare le vite degne di essere vissute dalle altre, si apre alla possibilità di abusi di ogni tipo. E se tale discriminazione è legalizzata, si può arrivare a sterminare interi popoli o intere categorie di persone . Permettere al medico di 78

sospendere le cure salvavita od aiutare un paziente a suicidarsi condurrebbe lungo una china scivolosa che potrebbe portare a consentire pratiche inaccettabili: l’uccisione di malati che non hanno espressamente richiesto di morire, che costituiscono un peso per le loro famiglie, o la cui conservazione in vita impegna risorse che potrebbero essere meglio utilizzate per altri fini sociali . 79

Le obiezioni tradizionalmente rivolte all’argomento sono:

Il biodiritto e i suoi confini: definizioni, dialoghi, interazioni, a cura di C. 77

Casonato, L. Busatta, S. Penasa, C. Piciocchi, M. Tomasi, Università degli Studi di Trento 2014, pag 397

P. Premoli De Marchi, Introduzione all’etica medica, Accademia 78

University Press, Torino 2012, pagg. 209-211

Il biodiritto e i suoi confini: definizioni, dialoghi, interazioni, a cura di C. 79

Casonato, L. Busatta, S. Penasa, C. Piciocchi, M. Tomasi, Università degli Studi di Trento 2014, pag. 293

• le predizioni delle condotte future moralmente inaccettabili sono inaffidabili perché si basano su intuizioni che potrebbero risultare false;

• quand’anche il legislatore permettesse x, potrebbe al contempo vietare y, in modo da disincentivare la condotta indesiderata; • l’esercizio del diritto x potrebbe essere sottoposto a condizioni

molto esigenti, così da garantire che la volontà del paziente sia attuale, consapevole e pienamente informata.

Queste considerazioni mostrano come per giustificare la conclusione a cui l’argomento giunge occorrano informazioni e ragionamenti che di solito non vengono inclusi tra le premesse dell’argomento stesso, indebolendo così la sua capacità di giustificare una qualsiasi scelta d’azione . 80