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Il diritto alla casa: un breve orientamento

1.4 Casa e diritti

1.4.1 Il diritto alla casa: un breve orientamento

Il diritto alla casa è sancito dalla disciplina internazionale e si ritrova, per esempio, nell’articolo 25 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (1948) e nell’articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966).67 Entrambi gli articoli mettono in rilevo l’importanza dell’abitazione (a fianco all’alimentazione e al vestiario e per la Dichiarazione anche dei servizi sociali necessari e delle cure mediche) rispetto al benessere non solo dell’individuo, ma anche della sua famiglia.68

La Dichiarazione prevede che ci sia un diritto alla sicurezza che possa tutelare l’individuo nel caso di disoccupazione, malattia, vecchiaia, invalidità che gli impediscono di procurarsi i mezzi di sussistenza. Questo è il primo documento internazionale che oltre ai diritti civili e politici inserisce quelli economici, culturali e sociali; prima soltanto una particolare categoria dei diritti, quella dei lavoratori, era stata oggetto della

67 Come riporta Chiarella P., Il Diritto alla Casa: un bene per altri beni, in «Tigor: Rivista di Scienze della

Comunicazione», Trieste, 2010, n. 2, a pag. 137, nella sesta nota a piè di pagina, il diritto alla casa è riconosciuto e si ritrova in numerose altre Convenzioni internazionali come, per esempio: «Convenzione internazionale per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale [art. 5 (e)]; la Convenzione delle Nazioni Unite sull’elimiazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne [art. 14 (2)], la Convenzione sui diritti del fanciullo (art. 27); la Convenzione relativa allo status di rifugiati (art. 21); la Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie».

68 Nell’articolo 25 della Dichiarazione (consultabile al sito www.ohchr.org) si legge: «Ogni individuo ha il diritto ad

un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà».

L’articolo 11 del Patto (visionabile al link www.onuitalia.it) , invece, dice che: «Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, che includa alimentazione, vestiario, ed alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati Parti prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso».

29 tutela giuridica internazionale. I diritti economici, sociali e culturali sono interpretati come diritti dell’individuo e necessari per l’effettivo godimento dei diritti politici e civili. Laura Pineschi spiega, poi, che:

La loro effettiva tutela pone problemi particolari, in quanto, a differenza dei diritti civili e politici, tali diritti comportano, nella maggior parte dei casi, “obblighi di fare” a carico degli Stati. Da qui l’importante precisazione, contenuta nell’art.22 della Dichiarazione universale, per cui i diritti economici, sociali e culturali saranno realizzati (...) in accordance with the organization and

resources of each State69.

Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali invece presuppone che gli Stati aderenti prendano «misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso». A questo si aggiunge l’articolo 2 del Patto che prevede che gli Stati si impegnino «ad operare con il «massimo delle risorse disponibili» al fine di assicurare «progressivamente con tutti i mezzi appropriati», tra cui anche «l’adozione di misure legislative» la piena attuazione dei diritti ivi riconosciuti».70

Entrambi ci pongono davanti al problema del condizionamento finanziario al quale sono posti i diritti sociali e, quindi la loro reale effettività e godimento; il loro riconoscimento, come ricorda Norberto Bobbio in uno dei suoi più famosi saggi, «richiede un intervento attivo dello stato che la protezione dei diritti di libertà non richiede, e ha prodotto quella organizzazione di pubblici servizi da cui è nata addirittura una nuova forma di stato, lo stato sociale».71

Quindi il diritto alla casa prevede degli interventi da parte dello Stato.

La studiosa Chiarella, riprendendo le indicazione della Commissione dei Patti economici, sociali e culturali, ricorda che, in questo caso, l’impegno progressivo degli Stati previsto dell’articolo 2 non deve essere letto come una giustificazione a rimandare all’infinito le politiche per rendere realmente effettivo il diritto alla casa e che le misure legislative non possono essere considerate disgiunte dalle «misure amministrative, giudiziali, economiche sociali e finanche educative».72

69 Pineschi L., La Dichiarazione universale dei diritti umani, in Pineschi L. (a cura di), La tutela internazionale dei

diritti umani, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 68.

70 Chiarella P., op. cit., pag. 138. Bisogna, inoltre, specificare come La Dichiarazione Universale sia di carattere

ispirativo e, quindi, un mezzo di tutela indiretta mentre i Patti (sia quello qua citato che quello sui diritti civili e politici) prevedono funzioni di controllo internazionale per il rispetto degli obblighi previsti.

71 Bobbio N., L’età dei diritti, Einaudi, Torino, 1997, pag. 73. 72

30 Passando, poi, dalla legislazione internazionale a quella italiana il diritto alla casa non è espressamente sancito sotto questa denominazione dalla Costituzione, ma è interpretato come presupposto per la tutela dei diritti fondamentali della persona. Tra gli articoli si possono citare il numero 14 sulla inviolabilità del domicilio o, per esempio, quello sulle norme relative alla famiglia, che «necessita di un luogo in cui il nucleo possa risiedere al fine di condividere un progetto di vita comune».73

1.4.2 Il diritto alla casa: non solo «un tetto sopra la testa». I criteri di adeguatezza