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2.5. Le etichette della sostenibilità

2.5.2 Il marchio EMAS

Il Regolamento (CE) n°1221/2009, meglio noto come EMAS (acronimo di “Eco Management and Audit Scheme”), definisce i requisiti per una gestione ambientale sostenibile da parte

di un’organizzazione. Questo regolamento, oltre a fissare i criteri per una corretta impostazione del Sistema di Gestione Ambientale, stabilisce che tutti i risultati pianificati e raggiunti nel campo ambientale devono essere resi pubblici per mezzo di una dichiarazione ufficiale pubblica. L’innovazione data da questo strumento, al di là

della creazione di una consolida rete di valutazione in grado di controllare e gestire con sistematica semplicità gli impatti ambientali valutati, risiede proprio nella metodica ricerca del miglioramento continuo della comunicazione e della trasparenza, ovvero nel miglioramento dei rapporti tra

organizzazione ed enti di controllo, istituzioni, cittadini. Il regolamento EMAS si fonda su 3 principi cardine:

1. La conformità legislativa:

Qualunque organizzazione, per poter aderire allo schema comunitario e registrarsi EMAS, deve dimostrare di rispettare la normativa ambientale in vigore nel paese di appartenenza

2. Il miglioramento continuo:

EMAS stabilisce che la gestione ambientale di un’organizzazione non deve limitarsi alla soluzione di problemi nel breve periodo, ma deve avere una visione di più ampio respiro pianificando con cadenza periodica le azioni di prevenzione innescando una spirale virtuosa che porta al miglioramento costantemente continuo

3. La comunicazione esterna:

Qualunque organizzazione, per potersi registrare, deve produrre e aggiornare periodicamente la propria dichiarazione ambientale pubblica, contenente i dati relativi agli impatti ambientali generati dalle proprie attività, le misure attuate per controllarli, gli obiettivi di miglioramento pianificati, i risultati di volta in volta raggiunti nonché le modalità e le risorse utilizzate per il loro ottenimento Nel corso della riunione del 29 luglio 2013 il Consiglio Federale dell’ “Istituto Superiore per la Prevenzione delle Risorse Ambientali” (ISPRA) ha approvato la costituzione della “Rete dei Referenti Certificazioni Volontarie EMAS”, Ecolabel UE e Gpp (Green public procurement), con il compito di sviluppare le seguenti linee di attività:

1. Procedura EMAS

2. Benefici ed incentivi per organizzazioni in possesso di registrazione EMAS e/o di marchio Ecolabel UE

3. Adempimenti relativi agli artt. 32 e 38 del Regolamento EMAS 4. Promozione di Ecolabel UE

5. Sinergie tra EMAS ed Ecolabel UE nel settore del turismo 6. Gpp

Per l’elaborazione di questo protocollo, è stato richiesto il contributo fattivo e l’approvazione di tutte le “Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale” (ARPA) e le “Agenzie Provinciali per la Protezione dell’Ambiente” (APPA), dunque il pieno coinvolgimento di tutta la rete dei referenti

regionali e locali, mediante la costituzione di sottogruppi che potessero occuparsi delle singole linee di attività. Per quanto riguarda le diverse linee di attività si precisa che al 31/12/2014:

1. Procedura EMAS:

E’ stata elaborata una bozza della procedura EMAS che ha la finalità di regolamentare le interfacce tra ISPRA e le ARPA/APPA nell’ambito delle attività per la concessione e per il mantenimento della registrazione EMAS alle organizzazioni richiedenti. Tale attività, era già stata deliberata nel corso del Consiglio Federale del dicembre 2012. L’esigenza di pervenire in tempi rapidi alla stesura ed all’approvazione della suddetta procedura nasceva dal fatto che la procedura attualmente in essere è obsoleta in quanto non risponde alle novità introdotte dal nuovo regolamento EMAS 1221/09. La procedura è stata approvata dal Consiglio Federale nel corso della riunione del 30 giugno 2014

2. Benefici ed incentivi per EMAS ed Ecolabel:

Sono state svolte due riunioni del sottogruppo di lavoro, durante le quali si è concordato che, a partire da una indagine condotta da ISPRA sulle norme emanate a livello locale in materia di benefici ed incentivi per EMAS ed Ecolabel venisse elaborata una scheda sull’efficacia delle misure agevolative da somministrare a tutte le ARPA. Tale scheda è stata elaborata ed è stata inviata a tutte le ARPA per la compilazione. Inoltre è stato predisposto lo schema del documento che costituirà il prodotto di questa linea di attività

3. Adempimenti artt. 32 e 38 del Regolamento EMAS:

Sono state svolte tre riunioni del sottogruppo di lavoro, durante le quali si è concordato lo schema del documento che costituirà il prodotto di questa linea di attività. In particolare è stato condiviso l’approccio di suddividere il documento in due temi principali “applicazione art.32” (informazione ed assistenza alle organizzazioni richiedenti EMAS) e “applicazione art.38” (controlli su organizzazioni in possesso della registrazione EMAS)

4. Promozione di Ecolabel:

Sono state svolte riunioni del sottogruppo di lavoro, durante le quali si è concordato lo schema del documento che costituirà il prodotto di questa linea di attività. Si è anche concordato che le “Agenzie” avrebbero comunicato ad ISPRA i gruppi di prodotti (tra quelli per cui sono definiti i criteri Ecolabel) sui quali elaborare dei Case Studies

Si sono svolte due riunioni del sottogruppo di lavoro, durante le quali si è concordato lo schema del documento che costituirà il prodotto di questa linea di attività. E’ stata anche concordata la suddivisione dei compiti per la stesura di una prima bozza del documento che dovrà contenere anche esempi di azioni già attuate con successo e proposte per una maggiore sinergia tra i due schemi di certificazione

6. Gpp:

Si sono svolti numerosi contatti via posta elettronica

Per ulteriori informazioni sulla richiesta del suddetto marchio, si rimanda al sito ufficiale della Unione Europea:

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_it.htm