Il lavoro a tempo parziale (artt. 4-12)
9. Il part-time nella pubblica amministrazione (art. 12)
«Resta da precisare, con riguardo all’art. 10 (Lavoro a tempo parziale nelle
amministrazioni pubbliche), che atteso il contenuto non innovativo della
di-sposizioni, mantengono la loro efficacia in materia le previsione dei contratti collettivi ad oggi vigenti». La Relazione illustrativa non è condivisibile perché appare troppo superficiale sullo specifico punto. Nel senso che, in modo quasi
50 Sul punto si rinvia alla sintesi effettuata da G.BOLEGO, Sub Art. 1, 2, 3 (d.lgs. n. 61/2000),
in M.GRANDI, G.PERA (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, 2009,
1556 e 1557.
lapidario, l’art. 12 del d.lgs. n. 81/2015 riconosce l’applicabilità del disposto al rapporto di lavoro prestato per l’amministrazione pubblica ex art. 2, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La struttura della norma è pressoché identica a quella abrogata; ma cambia sensibilmente il contesto complessivo di riferi-mento. Nel senso il d.lgs. n. 81/2015 cancella le stratificazioni successive al lavoro a tempo parziale collegate al d.lgs. n. 276/2003 e apporta chiarezza sul-le fonti regolative della specifica materia. Il d.lgs. n. 61/2000 (che attua la di-rettiva 97/81/CE, modificato con il successivo d.lgs. n. 100/2001, ma altresì dall’art. 46 del d.lgs. n. 276/2003 per il solo settore privato e dall’art. 1, com-ma 44, della l. n. 247/2007) era una disciplina norcom-mativa, l’unica nel panoracom-ma normativo nazionale, che viveva un “doppio regime”: si applicava al lavoro privato nella versione modificata con il d.lgs. n. 276/200352; si applicava nella diversa versione non aggiornata al lavoro pubblico che vedeva nell’art. 1, commi 56-65, della l. n. 662/1996 il corpus centrale di regole applicabili al la-voratore a tempo parziale della pubblica amministrazione, quell’insieme di re-gole successivamente modificate con l’art. 73 del d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008, e con l’art. 16 della l. n. 183/2010: le prime elencate risul-tano ispirate alla predominante necessità di ridurre la spesa pubblica per il per-sonale e regolano tale riduzione dell’orario di lavoro in concomitanza con le incompatibilità del lavoro pubblico (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica, recita il titolo della l. n. 662/1996); le regole più recenti
rispondeva-no alla finalità di allineare il trattamento del lavoratore pubblico a quello pri-vato con riguardo, in particolare, al c.d. diritto al part-time che viene cancella-to (e sono sempre ispirate, ora come allora, al Contenimencancella-to della spesa per il
pubblico impiego, come recita il capo II del d.l. n. 112/2008 in cui è inserito
l’art. 73).
La norma in vigore cancella il doppio regime del lavoro pubblico, fa sicura-mente salve le disposizioni contenute le previsioni del contratto collettivo (se non contrari a disposizioni inderogabili di legge) ed esclude solo (e completa-mente) il rinvio alle sole eccezioni regolate dall’art. 6, commi 2 e 6, relativa-mente al lavoro supplementare e alle clausole elastiche (ammesse, ma senza le specifiche dei commi espressamente richiamati, si veda supra, § 4) e l’art. 10 in tema di sanzioni (con riguardo alle conseguenze del contratto privo della durata della prestazione di lavoro e la collocazione temporale della stessa cui
52 Il doppio regime è confermato dalla circ. Min. lav. 18 marzo 2004, n. 9, e dalla
contratta-zione di comparto successiva. Per una disamina della contrattacontratta-zione collettiva si rinvia a M.
DELFINO, Il lavoro part-time nella prospettiva comunitaria. Studi sul principio volontaristico,
Jovene, 2008, 338 ss., e M.DELFINO, La contrattazione collettiva sul part-time dopo il d.lgs.
aggiungere il disposto relativo alle clausole elastiche). Ad esempio, in virtù della disposizione in base alla normativa in vigore è ammissibile il contratto a termine a tempo parziale (si veda supra, § 2).
Scontato che l’insieme delle disposizioni riconducibili al Jobs Act evita di trat-tare con compiutezza le numerose questioni relative al lavoro pubblico, trattate in modo incidentale e/o residuale, un richiamo finale meritano le modifiche al-la forma del contratto di al-lavoro a tempo parziale nelal-la pubblica amministra-zione. Argomentando dall’esclusione dell’art. 2 contenuta nell’art. 10 del d.lgs. n. 61/2000, la forma scritta del contratto nel lavoro pubblico si richiede-va ancora ai fini della richiede-validità dello stesso. Confermando, senza riprodurre esclusione alcuna, che il contratto a forma scritta con valenza a fini probatori e non per la validità dello stesso, il d.lgs. n. 81/2015 pare produrre comunque ef-fetti sul trattamento del lavoro pubblico espressamente escluso nel passato. Nel senso che occorre ammettere che l’abrogazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 61/2000 e la mancata riproposizione dell’esclusione dell’articolo sulla forma e contenuti del contratto nell’art. 12 oggi in vigore, pare cambiare il valore delle regole del contratto lavoro pubblico (forma scritta a fini meramente probatori), anche se con conseguenze tutte da verificare in ordine alle relative sanzioni considerata l’inapplicabilità dell’art. 10 al lavoro pubblico (si veda supra, § 9).
Articolo 13
Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato,
mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermit-tente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferi-mento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di contratto collet-tivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con
sog-getti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
3. In ogni caso, con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello
spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavorato-re con il medesimo datolavorato-re di lavoro, per un periodo complessivamente non su-periore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore
intermitten-te non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia ga-rantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16.
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 14
Divieti
1. È vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi
preceden-ti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produt-tive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavo-ratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
appli-cazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavorato-ri.
Articolo 15
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova
dei seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del
contratto a norma dell’articolo 13;
b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore,
e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere infe-riore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la
prestazio-ne eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere
l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione del-la prestazione;
e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di
dispo-nibilità;
f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in
con-tratto.
2. Fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è
tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
3. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di
prestazio-ni di durata non superiore a trenta giorprestazio-ni, il datore di lavoro è tenuto a comuprestazio-ni- comuni-carne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della dispo-sizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comuni-cazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Articolo 16
Indennità di disponibilità
de-terminata dai contratti collettivi e non è comunque inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associa-zioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di
contratto collettivo.
3. L’indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il
suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale con-tributivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente
impossibi-le rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informarne tempestivamen-te il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento, durantempestivamen-te il quale non matura il diritto all’indennità di disponibilità. Ove non provveda all’adempimento di cui al periodo precedente, il lavoratore perde il diritto all’indennità per un periodo di quindici giorni, salvo diversa previsione del con-tratto individuale.
5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di
licen-ziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità ri-ferita al periodo successivo al rifiuto.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il lavoratore intermittente può versare la differenza contributiva per i periodi in cui ha percepito una retribuzione inferio-re a quella convenzionale ovvero ha usufruito dell’indennità di disponibilità fino a concorrenza del medesimo importo.
Articolo 17
Principio di non discriminazione
1. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di
mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore
intermitten-te, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente ese-guita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per ma-lattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.
Articolo 18
Computo del lavoratore intermittente
1. Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per
la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente è computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di