Lavoro intermittente (artt. 13-18)
2. La tormentata evoluzione normativa del contratto di lavoro intermit- intermit-tente
È quasi inutile rilevare che le sorti del lavoro intermittente si sono legate all’alternarsi delle maggioranze parlamentari di destra e di centro-sinistra nel corso degli ultimi 12 anni.
Non è invece inutile ripercorrere in rapida sequenza le tappe del percorso normativo che ci porta fin qui.
La disciplina legale del lavoro intermittente è stata introdotta dal d.lgs. n. 276/2003 (artt. 33-40) in attuazione dei principi e criteri dettati dall’art. 4 comma 1, lett. a, della l. n. 30/20032.
La disciplina ha subito i primi interventi correttivi per mano dall’art. 10 del d.lgs. n. 251/2004 e dell’art. 1-bis del d.l. n. 35/2005, convertito con modifica-zioni dalla l. n. 80 del 2005.
Nel 2004 sono stati emanati i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali necessari per rendere operante la disciplina (d.m. 10 marzo 2004 e d.m. 23 ottobre 2004) e, a partire dal 2005, sono state diffuse le prime circolari di-rette a chiarire i non pochi dubbi applicativi (fra le quali circ. Min. lav. 3 feb-braio 2005, n. 4; circ. Inps 8 febfeb-braio 2006, n. 17; circ. Inps 13 marzo 2006, n. 41).
Il silenzio/rifiuto dell’autonomia collettiva sull’individuazione dei casi ogget-tivi di ricorso al lavoro intermittente rendeva necessario l’intervento sostituti-vo ministeriale (d.m. 23 ottobre 2004) che aveva ben ritenuto di risolvere ogni problema rinviando all’obsoleta tabella del d.m. n. 2657/1923.
L’art. 1, comma 45, della l. n. 247/2007 (c.d. legge sul welfare) ha abrogato, con decorrenza dal 1o gennaio 2008, i citati artt. 33-40 del d.lgs. n. 276/2003. Tuttavia l’art. 1, commi 47-50, della legge sul welfare ha introdotto una sorta di sottospecie di lavoro intermittente, ammessa solo nei settori del turismo e dello spettacolo, con un ruolo autorizzatorio affidato al contratto collettivo na-zionale.
Senonché il d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008 (art. 39, comma 11), ha riportato in vita gli artt. 33-40 del d.lgs. n. 276/2003 e ha abrogato (art. 39, comma 10, lett. m) la disciplina del lavoro discontinuo introdotta dalla leg-ge sul welfare3.
2 P.BELLOCCHI, Le nuove tipologie di lavoro: il lavoro a chiamata; il lavoro coordinato e
continuativo: il lavoro occasionale e accessorio; il lavoro ripartito, in M.T.CARINCI (a cura di), La legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro, Ipsoa, 2003, 188 ss.;
M.G.MATTAROLO, Art. 33. Definizioni e tipologie, in M. BROLLO, M.G. MATTAROLO, L.
MENGHINI (a cura di), Contratti di lavoro flessibili e contratti formativi, Ipsoa, 2004, 4; R.
SANTUCCI, Il lavoro intermittente: un modello contrattuale (e inutilizzabile) di lavoro
iperfles-sibile?, in M.RUSCIANO, C.ZOLI, L.ZOPPOLI (a cura di), Istituzioni e regole del lavoro
flessi-bile, ES, 2006, 405.
3 M.G.MATTAROLO, La reviviscenza del lavoro intermittente, in M.MISCIONE, D.GAROFALO
(a cura di), Commentario alla legge n. 133/2008. Lavoro privato, pubblico e previdenza,
ERRA-Qualche anno dopo si è affacciato sulla scena l’art. 8 del d.l. n. 138/2011, con-vertito con modificazioni dalla l. n. 148/2001, che ha previsto la possibilità di derogare (anche) alla disciplina legale del lavoro intermittente (ritenuta evi-dentemente troppo rigida?) mediante gli accordi di prossimità.
Ed ecco che l’art. 1, comma 21, della l. n. 92/2012, con chiare finalità restritti-ve in funzione antielusiva, introduce alcune non trascurabili modifiche agli artt. 33-40 d.lgs. n. 276/2003 per i contratti di lavoro intermittente stipulati a far data dal 18 luglio 20124.
Viene elevata l’età anagrafica da 45 a 55 anni per le ipotesi soggettive previste dall’art. 34 del d.lgs. n. 276/2003, mentre, sul piano oggettivo, viene abrogato l’art. 375 e dunque la vaga formula dei periodi predeterminati (fine-settimana, ferie estive, vacanze natalizie e pasquali).
Viene previsto (con modifiche all’art. 35 del d.lgs. n. 276/2003) un nuovo ob-bligo amministrativo di comunicazione preventiva delle prestazioni intermit-tenti o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni alla competente direzione territoriale per il lavoro, obbligo, questo, che si ag-giunge a quello iniziale sull’assunzione da inviare al centro per l’impiego. Infine l’art. 7 del d.l. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 99/2013, introduce alcune ulteriori modifiche alla disciplina6.
RO (a cura di), Lavoro, competitività, welfare. Dal d.l. n. 112/2008 alla riforma del lavoro
pubblico, Utet, 2009, 87 ss.
4 M.G.MATTAROLO, Lavoro intermittente: uso improprio e misure di contrasto, in F.C
ARIN-CI, M.MISCIONE (a cura di), Commentario alla Riforma Fornero (Legge n. 92/2012 e Legge n.
134/2012), suppl. a DPL, 2012, n. 33, 128 ss.; V.LECCESE, La tenace sopravvivenza del
‘lavo-ro intermittente’ nell’ordinamento italiano, in P.CHIECO (a cura di), Flessibilità e tutele nel
lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012 n. 92, Cacucci, 2013, 107 ss.; R.VOZA, Le
oscillazioni del pendolo: flessibilità e rigidità nell’accesso al lavoro subordinato dopo la leg-ge Fornero, in RGL, 2012, n. 4, I, 663 ss.; F.M.PUTATURO DONATI, Più trasparente il ricorso
al lavoro intermittente, in M.CINELLI, G.FERRARO, O.MAZZOTTA (a cura di), Il nuovo
mer-cato del lavoro dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013, Giappichelli, 2013, 118 ss.;
A.MORONE, Il contratto di lavoro intermittente, in M.BROLLO (a cura di), Il mercato del
la-voro, Cedam, 2012, 1252 ss.; M.MARAZZA, Il lavoro intermittente per periodi predeterminati
dall’autonomia individuale, in RIDL, 2012, n. 4, I, 681 ss.; G.PROIA, I “cortocircuiti” tra
flessibilità e rigidità nei modelli contrattuali di accesso al lavoro, in ADL, 2013, I, n. 4-5, 791.
5 Il testo dell’art. 37 del d.lgs. n. 276/2003 era così formulato: «Nel caso di lavoro
intermitten-te per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle va-canze natalizie e pasquali l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 36 è corrisposta al pre-statore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro. Ulteriori pe-riodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni».
6 M.BROLLO, Part-time e lavoro intermittente alla prova dei numeri, in ADL, 2014, n. 6, I,
La riforma del 2013 (art. 7, comma 5, lett. a, n. 2) proroga il periodo transito-rio di validità dei contratti di lavoro intermittente incompatibili con la discipli-na dettata dalla l. n. 92/2012 (fino al 1o gennaio 2014). Tuttavia la “proroga” entra in vigore soltanto 20 giorni prima della scadenza prevista.
In funzione restrittiva ed antielusiva tale ultima riforma (art. 7 comma 2, lett.
a, d.l. n. 76/2013), aggiungendo un comma 2-bis all’art. 34 del d.lgs. n.
276/2003, introduce un vincolo temporale, di 400 giorni, all’utilizzo del lavoro intermittente. Si stabilisce infatti (art. 34) che «il contratto di lavoro intermit-tente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effet-tivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto pe-riodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato».
Tale limitazione non riguarda però i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
E a questo punto che entra in scena il d.lgs. n. 81/2015.
3. L’abrogazione degli artt. 33-40 del d.lgs. n. 276/2003 e la fase transi-toria
Il d.lgs. n. 81/2015 ha riformulato con leggere innovazioni la disciplina del la-voro intermittente (artt. 13-18) ed ha dunque abrogato (art. 55, comma 1, lett.
d) gli artt. 33-40 d.lgs. n. 276/2003, il cui contenuto è sostanzialmente
ripro-dotto (salve alcune eccezioni) nel testo delle disposizioni in commento. La nuova disciplina deve ritenersi in vigore dal 25 giugno 2015.
Una delle questioni poste dalla riforma del 2015 attiene alla circostanza che l’abrogazione della vecchia disciplina avrebbe determinato una sorta di vuoto normativo per effetto della conseguente caducazione del d.m. 23 ottobre 2004 adottato nella vigenza del d.lgs. n. 276/2003 per individuare le ipotesi oggetti-ve di ricorso al lavoro intermittente.
Uno spiraglio sembra cogliersi nell’art. 52, comma 3, del decreto in commento in base al quale «Sino all’emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vi-genti».
Peraltro si deve rimarcare che nella nuova disciplina del lavoro intermittente non è più previsto, ai fini dell’individuazione delle ipotesi oggettive, un iter procedurale come quello descritto dall’abrogato art. 40 del d.lgs. n. 276/2003. Come si vedrà, l’art. 13 del d.lgs. n. 81/2015, innovando sul punto rispetto alla
precedente disciplina) prevede un intervento ministeriale sussidiario e non procedimentalizzato.
Per sciogliere il nodo – e ritenere vigente il d.m. 23 ottobre 2004 – si deve per-tanto sostenere che «l’emanazione dei decreti» è «richiamata» dall’art. 13 del d.lgs. n. 81/2015 nel senso di una necessaria attuazione di una disposizione di fonte primaria: tesi questa che sembra ragionevole ove si consideri che, in mancanza di contratto collettivo, l’intervento sussidiario con decreto ministe-riale assume la funzione di rendere operante la disposizione di legge.