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IL PRINCIPIO « d’opportunité des poursuites »

IL REGIME DELL’ “ACTION PUBLIQUE”

1) IL PRINCIPIO « d’opportunité des poursuites »

Al fine di comprendere meglio il regime sotteso all’esercizio dell’azione penale69, è opportuno sottolineare che il parquet francese ha assunto nel corso dei secoli una importanza sempre maggiore, al punto tale da essere considerato dalla dottrina come il “centro di gravità” della procedura penale70.

Le funzioni del parquet incominciano, innanzitutto, con la direzione dell’attività

d’enquête della polizia giudiziaria, volta all’accertamento della commissione di

un’infrazione penale, fino ad arrivare al controllo sull’esecuzione delle decisioni giudiziarie, rivelando cosi una sorta di “onnipresenza” in ogni fase del processo.

Tale “onnipresenza” richiederebbe un’analisi approfondita di tutti i momenti processuali ove la presenza del ministère public è maggiormente significativa. Tuttavia, questo amplierebbe notevolmente i confini della presente ricerca, offuscandone quello che è l’oggetto principale; ovvero l’analisi delle funzioni e degli strumenti a disposizione del

parquet in grado di influenzare l’andamento della politica penale all’interno di ciascun

distretto di competenza; ciò anche grazie all’adozione del principio di opportunità che consente al pubblico ministero una maggiore flessibilità in punto di esercizio dell’azione penale.

Per questa ragione l’attenzione sarà rivolta principalmente sulla fase iniziale del processo; cioè sul momento fondamentale nel quale il ministère public è chiamato a decidere se esercitare l’azione penale. Scelta, quest’ultima, estremamente delicata in quanto sorretta dal principio di “opportunità”, il quale come vedremo, offre al parquet un margine d’apprezzamento piuttosto ampio, sebbene mitigato da alcune “sfumature” dovute all’esistenza del principio gerarchico.

69L’action publique è definita come : “l’azione esercitata in nome della società, da parte di un corpo speciale di magistrati ; le ministère public, che ha per oggetto l’applicazione della legge penale nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di un fatto delittuoso e la riparazione del danno causato alla collettività”, V. G. Cornu, “Vocabulaire juridique”, Association Henri Capitant, PUF, ed. 2000.

70Mireille Delmas-Marty, Michèle Guilbot-Sauer, L’organisation des parquets et ses incidences en

matière de gestion et de politique criminelle, Université Paris Sud, Centre de recherche en politique

Prima di affrontare quest’ultimo aspetto occorre fare qualche premessa di carattere generale, allo scopo di delimitare i confini delle variabili sulle quali può fondarsi un sistema processuale nel momento relativo all’esercizio dell’azione penale.

In estrema sintesi, in alcuni Paesi, come appunto la Francia, il pubblico ministero dispone della scelta tra esercitare l’azione penale o disporre l’archiviazione dell’affare, anche in presenza di elementi che ne permetterebbero l’esercizio; trattasi appunto del principio di

“opportunità”.

In altri, invece, quali l’Italia, il pubblico ministero è sottoposto all’obbligo di esercitare l’azione penale nel momento in cui lo stesso si trovi di fronte ad un’infrazione prevista come tale dalla legge, ed ha raccolto elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio; ciò a prescindere dalla gravità dell’affare o dalle circostanze concrete. Trattasi del principio “di legalità” o “obbligatorietà” dell’azione penale.

Ovviamente, presi nelle forme “pure” nessuno dei due sistemi appare pienamente soddisfacente. In particolare, applicato senza “correttivi”, il principio di legalità rischia di affollare eccessivamente i tribunali, costringendo il pubblico ministero ad esercitare l’azione penale anche nei casi di lieve gravità o comunque non offensivi al punto tale da necessitare la messa in moto della macchina giudiziaria. In tali casi, infatti, può prodursi un turbamento dell’ordine pubblico maggiore rispetto al reale disvalore dell’infrazione commessa.

Dall’altro lato, il principio di opportunità sembra violare un altro importante principio; le

principe de la légalité criminelle. Invero, sotto la “copertura” dell’opportunità, potrebbe

farsi strada un intollerabile arbitrio, laddove il pubblico ministero proceda ad archiviare taluni affari ritenuti più “sensibili” al fine di obbedire alle istruzioni del governo.

Fatte queste premesse, occorre altresì sottolineare che in entrambi i sistemi si impongono al pubblico ministero le medesime valutazioni logico-giuridiche ed, in particolare, in via preliminare l’esame degli elementi costitutivi del fatto commesso, la qualificazione penale dello stesso, l’identificazione del presunto autore, la verifica circa la completezza o meno del materiale raccolto e della presenza (o dell’assenza) di cause ostative all’esercizio dell’azione penale.

E’ solo dopo l’accertamento della sussistenza di tutte le condizioni giuridiche necessarie all’esercizio dell’azione penale, che i due sistemi si differenziano; nel sistema della

legalità il pubblico ministero, strumento della legge, è obbligato ad esercitare l’azione

d’apprezzare l’utilità concreta della repressione e l’interesse della società a vedere punita l’infrazione commessa.

Va, infine, aggiunto che per le ragioni già viste in precedenza, lo statuto del ministère

public francese e le problematiche istituzionali ad esso collegate, hanno finito per

inglobare anche il tema relativo all’esercizio delle sue funzioni, poiché l’alternativa tra l’ adozione dell’uno o dell’altro principio, è esposta alle variazioni legate al grado di indipendenza di cui gode il pubblico ministero all’interno del proprio ordinamento nei confronti del potere esecutivo.

Infatti, l’attuazione del principio di legalità e, quindi, la “sottomissione” del pubblico ministero soltanto ai vincoli previsti dalla legge per l’esercizio dell’azione penale, richiede e presuppone una notevole indipendenza “esterna” dello stesso sul piano funzionale. Diversamente da come accade, invece, nei sistemi ove vige il principio di opportunità, nei quali l’azione del pubblico ministero, pur essendo governata da una certa discrezionalità, risulta limitata proprio dalla mancanza di una reale indipendenza rispetto al potere esecutivo.

2) ORIGINI DEL PRINCIPIO D’OPPORTUNITA’ DELL’AZIONE

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