La figura del pubblico ministero risulta fortemente legata alla storia della Francia a partire dal Medioevo, dove la stessa ha tratto le proprie origini.
La sua affermazione coincide con la centralizzazione dello Stato francese e con l’edificazione dell’organizzazione giudiziaria. Come abbiamo visto, essa è stata in parte influenzata dalla procedura ecclesiastica, al punto che il ministère public è inquadrato storicamente all’interno del sistema inquisitorio44.
Dal punto di vista statutario, i membri del parquet furono, dalla “grande ordonnance” di
Philippe le Bel (Filippo IV detto “il Bello”) del 15 marzo 1303, integrati alla
magistratura.
Da rappresentanti del re, chiamati a difendere gli interessi economici del regno, i
procureurs furono in seguito chiamati a perseguire d’ufficio gli autori dei crimini che
provocavano turbamento all’ordine sociale, di cui il sovrano era “garante”.
In tale momento compariva la funzione tipica del pubblico ministero: l’esercizio dell’azione penale in nome di un “interesse superiore”.
Coma osservato in precedenza, durante la Rivoluzione francese il parquet si è trovato all’interno del tormento generale; “vittima” del trasferimento di sovranità dalla monarchia alla nazione45.
Dal dogma della separazione dei poteri, “les Constituants”, avvertirono la necessità di assicurare anche la separazione funzionale del ministère public; il controllo dell’applicazione della legge e dell’esecuzione della pena rientrando, infatti, tra le funzioni tipiche dell’esecutivo, doveva essere esercitato per mezzo di commissari nominati direttamente dal re. L’accusation publique diventava, invece, una funzione popolare esercitata da rappresentanti eletti dalla nazione.
Durante gli anni conosciuti come del “Terrore”, l’accusateur public ebbe un ruolo largamente predominante.
Dal Direttorio, il movimento diretto all’accrescimento dei poteri di quest’ultimo inizierà a cambiare, fino ad arrivare con la Costituzione dell’anno VIII (art.63), alla concessione
44Jean Pierre Dintilhac, Rôle et attributions du procureur de la République, in Rev. Sc. Crim., 2002, n. 1, p. 35-46
45J. Alix, Quels visages pour le parquet en France, in Figures du parquet, C.Lazerges, Le voies du droit, ed. PUF, 2006 pp. 68 ss; J. P. Royer, Histoire du ministère public. Evolutions et ruptures, in Le parquet
delle funzioni d’accusateur public ai commissari del governo, portando a termine cosi la riunificazione delle attività del pubblico ministero.
Di conseguenza, i magistrati del parquet venivano nominati direttamente dal Ministro della Giustizia e sottomessi gerarchicamente al suo potere.
Tale situazione di dipendenza gerarchica è rimasta, nella sostanza, pressoché invariata, al punto che il ministère public è considerato ancor oggi, in diversa misura, come uno strumento del potere esecutivo.
Come vedremo, le problematiche contemporanee intorno alla figura del pubblico ministero francese, nascono con la Costituzione del 1958 e con l’ordonnance n. 58-1270 del 22 dicembre 1958 (loi organique relative au statut de la magistrature).
Secondo tali testi il parquet é membro dell’autorità giudiziaria e a questo titolo garante delle libertà individuali (art. 66 Cost.). Tuttavia, nonostante l’appartenenza del parquet al “corpo giudiziario” (insieme ai magistrati du siège ex art. 64, 65 Cost), esso è sottoposto ad uno statuto differente che, di fatto, lo subordina all’autorità gerarchica del Ministro della Giustizia.
Già da queste brevi considerazioni di carattere storico è possibile cogliere l’ambivalenza della natura di tale organo; a mezza strada tra l’autorità giudiziaria e il potere esecutivo. Tuttavia, è solo a partire dagli anni Ottanta che lo statuto del pubblico ministero ha iniziato ad essere avvertito come un problema46. Non a caso la riforma costituzionale del 27 luglio 199347 è intervenuta proprio al fine di rendere il pubblico ministero meno dipendente dall’esecutivo, grazie ad un accrescimento delle competenze del Consiglio Superiore della Magistratura sulla nomina, sulla carriera e sull’esercizio del potere disciplinare sui magistrati del parquet.
Ciò nonostante, la riforma in esame non ha raggiunto l’obiettivo in maniera esaustiva; essa ha creato due formazioni distinte in seno al Consiglio Superiore della Magistratura, una competente per i magistrati du siège, l’altra per quelli del parquet. Riguardo a questi ultimi, il Consiglio ha competenze minori: esso dispone solo di un potere d’avis sulle nomine48, il quale non è vincolante per il potere esecutivo, contrariamente a quello reso per i magistrati du siège.
46V. ancora J. Alix, Quels visages pour le parquet en France, in Figures du parquet, C.Lazerges, Le voies du droit, ed. PUF, 2006, pp 70 ss.; Commission Justice pénale et Droits de l’homme, La mise en état des
affaires pénales, Paris, La documentation française, 1991, pp. 132-140.
47Loi constitutionnelle n. 93-852 del 27 luglio 1993, la quale ha modificato la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura.
48Per quanto riguarda la competenza del Consiglio Superiore della Magistratura in materia disciplinare v. in particolare, A. Perrodet, Etude pour un ministère public européen, cit. pp. 67 ss.
Per quanto riguarda, invece, la posizione dei procuratori generali, va segnalata la riforma costituzionale del 2008, riguardante la modernizzazione delle istituzioni della Repubblica, la quale occupandosi anche della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, ha stabilito che l’avviso del Consiglio sarà sollecitato per tutti i magistrati del parquet, comprese le designazioni dei procuratori generali, i quali sono nominati direttamente dal Consiglio dei ministri.
Come vedremo, lo statuto ibrido49del ministère public risulta dalla sua subordinazione gerarchica al potere esecutivo, mitigata dal fatto di godere nell’esercizio delle sue funzioni, di alcune prerogative derivanti direttamente dalla legge e capaci di determinarne una “emancipazione” di fronte ai magistrati du siège.
49L’espressione è di J-P. Jean, Le ministère public entre modèle jacobin et modèle européen, Rev. Sc.