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Il rafforzamento della trasparenza in materia di incompatibilità

CAP II. DISCIPLINA IN MATERIA DI CORRUZIONE

3. La riforma della disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego

3.2. Il rafforzamento della trasparenza in materia di incompatibilità

Parallelamente a queste novità, le previsioni introdotte dalla l. n. 190 del 2012 sono andate a rafforzare il regime di pubblicità in materia di incompatibilità nell’esercizio della funzione pubblica. In particolare, la l. n. 190 del 2012 è intervenuta sui commi 11, 12, 13 e 14 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 al fine di dare una maggiore trasparenza al fenomeno degli incarichi extrafunzionali, ed alla sua gestione da parte delle amministrazioni.

Innanzitutto, in luogo degli obblighi di trasmissione con scadenza fissata nel 30 giugno di ogni anno, è stata prevista la comunicazione all’amministrazione di appartenenza dell’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti da parte dei soggetti pubblici o privati conferenti, nonché la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica degli incarichi conferiti od autorizzati ai propri dipendenti da parte delle amministrazioni, entrambe da effettuarsi entro quindici giorni dal loro accadimento. Ciò comporta l’instaurazione di un flusso continuo di informazioni dai soggetti conferenti alle amministrazioni autorizzate, e da quest’ultime al Dipartimento della funzione pubblica, che condurrà ad una sempre più efficiente, aggiornata e sistematica conoscenza del fenomeno degli incarichi extrafunzionali, rafforzando così la trasparenza verticale272.

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La trasparenza verticale consiste nella capacità del sistema amministrativo di avere conoscenza delle dinamiche che lo caratterizzano grazie alla raccolta e

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Sempre nell’ottica di un rafforzamento della trasparenza verticale si pone l’art. 39 della l. n. 190 del 2012273, il quale dispone una sorta di “censimento” delle posizioni dirigenziali attribuite dall’organo di indirizzo politico senza ricorrere a procedure pubbliche di selezione. Questa attribuzione discrezionale degli incarichi dirigenziali, non legata cioè al rispetto di criteri prestabiliti inseriti all’interno di procedure pubbliche di selezione, risulta essere in contrasto con le esigenze di divisione tra compiti di indirizzo e compiti di gestione amministrativa, se non addirittura fattore di corruzione amministrativa. Per questo, il legislatore ha predisposto la raccolta di dati utili a censire le posizioni dirigenziali così caratterizzate, allo scopo di ottenere una precisa contezza della pratica in questione, anche al fine di porvi rimedio274.

rielaborazione delle informazioni relative al funzionamento delle sue componenti. Si contrappone alla trasparenza orizzontale la quale arriva a coinvolgere direttamente i cittadini.

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L’art. 39 della l. n 190 del 2012 stabilisce che: “Al fine di garantire l’esercizio

imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell’art. 36, co. 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato art. 36, co. 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo”

274 Cfr. B. PONTI, Le modifiche all’art. 53 del testo unico sul lavoro alle dipendenze

della p.a., in B. G MATTARELLA – M. PELISSERO (a cura di), La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, cit.

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La disciplina in esame presenta, tuttavia, alcune criticità.

In primo luogo, tale misura non prevede la diffusione all’esterno dei dati e delle informazioni così raccolte, se non nella forma sintetica della relazione al Parlamento, e non è assistita dall’obbligo di codifica in formato di dati aperti.

In secondo luogo, l’individuazione degli incarichi da sottoporre a rilevazione non è affatto scontata, poiché, da un lato, oramai nessuno degli incarichi dirigenziali può essere affidato dagli organi di indirizzo politico con piena discrezionalità, stando ai criteri che devono informare il loro conferimento come previsto all’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 20012, al punto che la disposizione in esame sembrerebbe non poter mai essere applicata, dall’altro lato, si potrebbe invece sostenere che la procedura di selezione del dirigente non configuri una vera e propria procedura di selezione pubblica, arrivando così a rendere sottoposti alla procedura di censimento tutti gli incarichi dirigenziali. L’errore sta, dunque, nel non aver definito con precisione le caratteristiche degli incarichi oggetto di rilevazione.

Infine, dato che nel legislatore era maturata la convinzione che la disciplina delle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali costituisse un elemento decisivo per l’effettività del principio di distinzione, sarebbe stato più

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opportuno modificare direttamente tale disciplina piuttosto che optare implicitamente per un nuovo rinvio275.

Ancora sul fronte delle modalità di gestione e fruizione delle informazioni raccolte sugli incarichi extrafunzionali, il nuovo comma 14 dell’art. 53 introduce l’obbligo che i dati trasmessi dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica siano pubblicati in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche ai fini statistici, i dati in questione. Questo obbligo di trasmissione/pubblicazione è poi assistito da un meccanismo di segnalazione alla Corte dei conti, con cadenza annuale, dell’elenco delle amministrazioni inadempienti.

La previsione della codifica e della diffusione delle informazioni in formato di dati aperti (“open data”) è gravida di conseguenze, dal momento che dietro questa formula si cela un cambio di paradigma nel modo di essere, prima ancora che di operare, della trasparenza. L’uso dei formati aperti per le comunicazioni interne è certamente una misura che potenzia la fruibilità dell’informazione all’interno del sistema, consentendo più agevoli, immediate, utili rielaborazioni dei dati ai fini della loro analisi, per l’assolvimento delle esigenze che abbiamo accennato in precedenza276. Tuttavia, l’impatto più innovativo

275 Sulle criticità dell’art. 39 della l. n. 190 del 2012 si veda, per un approfondimento,

B. PONTI, Le modifiche all’art. 53 del testo unico sul lavoro alle dipendenze della

p.a., in B. G MATTARELLA – M. PELISSERO (a cura di), La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, cit.

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dell’approccio open data lo si registra nella misura in cui i dati così codificati sono messi a disposizione del pubblico. Qui, infatti, la possibilità di elaborare e rielaborare liberamente tali dati consente la generazione di nuova conoscenza, e apre alla possibilità di osservare il fenomeno degli incarichi dirigenziali sotto differenti punti di vista, a seconda dell’angolazione prescelta da chi opera la rielaborazione del dato. In questo modo, la comprensione del fenomeno è rimessa alla capacità dei soggetti che rielaborano le informazioni rese disponibili in formato aperto277.

La trasparenza orizzontale così delineata muta anche il ruolo del c.d. “controllo diffuso”: non c’è più solo la fruizione della trasparenza prodotta e diffusa dalle amministrazioni, ma può anche svilupparsi una autonoma capacità di elaborare e diffondere nuovi ed inattesi punti di vista, con una potenziale moltiplicazione di trasparenze, in concorso e concorrenza tra di loro.