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La recentissima riforma in materia di corruzione

CAP II. DISCIPLINA IN MATERIA DI CORRUZIONE

5. La recentissima riforma in materia di corruzione

Prima di analizzare la disciplina anticorruzione, come ridefinita dagli interventi esposti sopra (in particolare dalla legge n. 190 del 2012), sembra opportuno fare un brevissimo accenno alla recente legge in materia di corruzione adottata durante il Governo Renzi, nonostante che la stessa sia intervenuta solo in un’ottica di repressione dei fenomeni di corruzione, e non anche in un’ottica di prevenzione degli stessi, aspetto centrale dello scritto.

La l. 27 maggio, n. 69, entrata in vigore il 14 giugno del 2015, si muove in tre direzione principali: da un lato, inasprisce le pene per i delitti contro la pubblica amministrazione e per i reati di stampo mafioso, comportando così un ulteriore allungamento del periodo necessario affinché scatti la prescrizione per gli stessi;

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Cfr. P. CANAPARO, I nuovi protagonisti della lotta alla corruzione nelle pubbliche

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dall’altro lato, aumenta i poteri dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); da ultimo, reintroduce il reato di falso in bilancio.

Sotto il profilo della modifica della disciplina sanzionatoria dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati di stampo mafioso: le pene per il reato di corruzione propria salgono a sei anni, la pena minima, e a dieci anni, quella massima; negli stessi termini aumentano le pene per i reati di corruzione impropria; per il delitto di corruzione in atti giudiziari la pena aumenta di due anni, andando ora da un minimo di sei anni ad un massimo di dodici anni di reclusione; per il reato di corruzione per induzione, la pena minima passa da tre a sei anni e la massima da otto a dieci anni e sei mesi; il delitto di abuso d’ufficio sarà invece punito con la reclusione da uno a cinque anni, mentre il peculato sarà punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi; per i reati di associazione mafiosa sono previste diverse pene fino ad un massimo di ventisei anni.

Il legislatore, tuttavia, ha temperato questo inasprimento delle sanzioni attraverso la previsione di uno sconto di pena da un terzo a due terzi a favore di quei condannati per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione che si sono adoperati per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri corresponsabili, ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite.

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Sotto il profilo processuale invece, chi è accusato di aver commesso il reato di concussione208, corruzione per l’esercizio della funzione e in atti giudiziari, induzione indebita e peculato potrà accedere al patteggiamento della pena solamente se restituirà il prezzo del profitto del reato.

Alla medesima condizione, ovvero la completa restituzione del profitto del reato, è sottoposta anche la concessione della sospensione condizionale della pena, per i condannati agli stessi reati sopra

In ogni caso, con la sentenza di condanna ai medesimi reati è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico agente in favore dell’amministrazione cui quest’ultimo appartiene, ovvero, nel caso di cui all’art. 319-ter, in favore dell’amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno (c.d. “riparazione pecuniaria”).

Diversi sono stati anche gli interventi del legislatore nell’ottica dell’ampliamento dei poteri dell’ANAC. Innanzitutto, è stato previsto l’obbligo per il Pubblico Ministero, che esercita l’azione penale per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, di informare il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione. All’ANAC è stato poi attribuito l’esercizio della vigilanza e del controllo sui contratti esclusi in tutto o in parte

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Si noti che la categoria di soggetti che possono commettere il reato di concussione comprende ora anche la figura dell’incaricato di un pubblico servizio, e non più solo quella del pubblico ufficiale.

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dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici (“Codice degli appalti).

Infine, la l. n. 67 del 2015 ha reintrodotto il delitto di falso in bilancio, prima sanzionato come contravvenzione, per tutte le imprese, e non solo per quelle quotate. In particolare, il reato di false comunicazione sociali viene configurato come un delitto procedibile d’ufficio, salvo le ipotesi di lieve entità, la quale sarà oggetto di accertamento da parte del giudice sulla base della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Le pene previste, tuttavia, sono diverse a seconda che si tratti di società quotata (dai tre agli otto anni) o società non quotate (da uno a cinque anni)209.

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Per un approfondimento sugli aspetti principali della l. n. 67 del 2015 si vedano www.altelex.it, www.leggioggi.it, www.diritto.it, www.si24.it, www.camera.it.

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CAP. III: CONFLITTO DI INTERESSI E

CORRUZIONE

SOMMARIO: 1. Il conflitto di interessi quale situazione potenzialmente portatrice

di corruzione. – 2. La disciplina del conflitto di interessi nella legge anticorruzione. – 2.1. I dipendenti pubblici che sono sottoposti alla disciplina del conflitto di interessi. – 2.2. I casi in cui sussiste una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale. Le lacune dell’art 6-bis della l. n. 241 del 1990. – 2.3. Gli obblighi previsti per i dipendenti pubblici che si trovano in una situazione di conflitto di interessi, e le conseguenze delle eventuali inosservanze degli stessi. – 3. La riforma

della disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego. – 3.1. Disposizioni in materia di conflitto di interessi causato dall’affidamento di incarichi extrafunzionali ai funzionari pubblici: a) le incompatibilità assolute. – Segue: b) le incompatibilità relative. – 3.2. Il rafforzamento della trasparenza in materia di incompatibilità nell’esercizio della funzione pubblica. – 3.3. Il pantouflage. – 4. I divieti per i condannati. Incompatibilità riguardanti le commissioni pubbliche e l’assegnazione di uffici. – 5. La disciplina delle incompatibilità e delle inconferibilità negli incarichi dirigenziali. – 5.1. Criteri di delega contenuti nella legge n. 190 del 2012. – 5.2. L’attuazione dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012. Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39: a) ambito di applicazione. – Segue: b) la disciplina delle cause di inconferibilità. – Segue: c) la disciplina delle cause di incompatibilità. – Segue: d) le sanzioni e il sistema di vigilanza. – Segue: e) profili problematici.

1. Il conflitto di interessi come situazione potenzialmente