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L’ODIO POSTMODERNO E POSTDEMOCRATICO: LA DIFFAMAZIONE ONLINE

3.9. Il reato di diffamazione nel Codice Penale.

403 Si pensi agli artt. 392, comma 3, 491-bis, 616, comma 2 e 623-bis. 404

Frode informatica (art. 640-ter), intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche (artt. 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies), l‟accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter), la detenzione abusiva di codici di accesso (615-quater), la diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies), il danneggiamento informatico (art. 635-bis), i delitti di pornografia minorile e pedofilia (artt. 600-ter e 600-quater).

405

D.lgs. 196/2003.

406 STEFANIA TABARELLI DE FATIS, Prospettive di riforma del delitto di diffamazione, con

particolare riferimento alla diffamazione online, in Tutela penale della persona e nuove tecnologie, a cura di LORENZO PICOTTI, Cedam, Padova, 2013, pag. 197.

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“Chiunque, fuori dei casi indicati nell‟articolo precedente407

, comunicando con più persone, offende l‟altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 Euro.

Se l‟offesa consiste nell‟attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 Euro.

Se l‟offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 Euro.

Se l‟offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in

collegio, le pene sono aumentate”408.

Come si evince dal dato testuale, la lettera dell‟articolo 595 punisce chiunque, comunicando con più persone, offenda l‟altrui reputazione, e considera come aggravanti l‟attribuzione di un fatto determinato, l‟offesa arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità e quella rivolta a Corpi politici, amministrativi, giudiziari, alle loro rappresentanze o alle Autorità costituite in collegio. L‟impostazione codicistica è lineare: alla previsione di un reato base seguono due aggravanti ad effetto speciale, e la pena, sempre alternativa, si caratterizza per un‟intensità crescente (si va dalla pena della reclusione sino ad un anno o della multa sino ad Euro 1.032, prevista per l‟ipotesi

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“Chiunque offende l‟onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 Euro.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 Euro, se l‟offesa consiste nell‟attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l‟offesa sia commessa in presenza di più persone”.

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base, alle pene della reclusione sino a due anni o della multa sino ad Euro 2.065 e della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad Euro 516, previste per le ipotesi aggravate). La concorrenza delle aggravanti ad effetto speciale comporta l‟applicazione di quella più grave e lascia intatta la possibilità di aumentare la pena sino ad un terzo, ai sensi dell‟articolo 63, comma 4, del Codice Penale409

.

L‟articolo 596410, attuando un parallelismo fra il reato d‟ingiuria

e quello di diffamazione, costruisce un‟articolata disciplina dell‟exceptio

veritatis, prescrivendo da un lato la generale irrilevanza della prova

liberatoria, dall‟altro alcune tassative ipotesi di ammissibilità della stessa. La disposizione prevede infatti che l‟offensore non sia ammesso a provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto ascritto all‟offeso, ma qualora l‟offesa consistesse nell‟attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità sarebbe sempre ammessa se le parti deferissero consensualmente il giudizio ad un giurì d‟onore, se la persona offesa fosse un pubblico ufficiale e il fatto ad essa attribuito si riferisse all‟esercizio delle sue funzioni, se fosse pendente un procedimento

409 “Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo

articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla”.

410 “Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua

discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Tuttavia, quando l‟offesa consiste nell‟attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l‟offensore possono, d‟accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d‟onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.

Quando l‟offesa consiste nell‟attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all‟esercizio delle sue funzioni;

2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;

3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è [per esso] condannata dopo l‟attribuzione del fatto medesimo, l‟autore dell‟imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell‟articolo 594, comma 1, ovvero dell‟articolo 595, comma 1”.

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penale relativo al fatto narrato e se il querelante richiedesse formalmente di accertare la verità o la falsità dell‟evento lesivo. A ben vedere, il riconoscimento costituzionale della libera manifestazione del pensiero ha circoscritto l‟operatività della norma: la scriminante dell‟esercizio di un diritto in materia di articolo 21 va infatti individuata secondo i classici criteri di verità, pertinenza e continenza, e il ricorso alla prova liberatoria non può essere di conseguenza negato nell‟ipotesi in cui la corretta esposizione della verità integri gli estremi dell‟interesse pubblico- sociale. Il carattere meramente residuale dell‟articolo 596 è evidente: la sua operatività non lambisce le propaggini della rilevanza pubblica o sociale, ma è circoscritta alla narrazione di fatti inerenti la vita privata dell‟offeso.

L‟articolo 597411

statuisce la procedibilità a querela di parte per i delitti d‟ingiuria e di diffamazione.

L‟articolo 598412

disciplina invece l‟ipotesi in cui siano perpetrate offese innanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative.

Il codice chiude il capo dedicato ai delitti contro l‟onore con l‟articolo 599413

, dedicato ai casi di ritorsione e di provocazione.

411 “I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa.

Se la persona offesa e l‟offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell‟articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l‟adottante e l‟adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposto la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell‟articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all‟adottante e all‟adottato”.

412 “Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti

o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all‟Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un‟Autorità amministrativa, quando le offese concernono l‟oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazioni della sentenza”.

413 “Nei casi preveduti dall‟articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non

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La sola diffamazione posta in essere attraverso strumenti moltiplicatori di comunicazione414 è quella consumata a mezzo stampa, prevista e disciplinata dal terzo comma dell‟articolo in esame.

Come sottolineato da autorevole dottrina415, il legislatore ha preferito non configurare il reato come fattispecie autonoma, presentandolo al contrario come formula di chiusura ancorata al corpus della disciplina generale.

L‟assenza di qualsiasi riferimento normativo ha reso indefettibile l‟intervento della giurisprudenza, che, intraprendendo percorsi argomentativi non sempre logici e coerenti, ha tratteggiato il perimetro della diffamazione online, garantendo maggior tutela alle vittime del più potente strumento di comunicazione e diffusione di opinioni416.

Facendo leva sulla sussistenza di un‟eadem ratio, i giudici di legittimità hanno precisato che la locuzione “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” annovera, oltre al cinema, al teatro e alle altre forme di espressione artistica, anche le comunicazioni telematiche, la Rete latamente intesa, le e-mail417, le chat-line418, i fax419 e gli sms420.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d‟ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all‟offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute”.

414

MAURIZIO FUMO, La diffamazione mediatica, Utet, Milano, 2012.

415 ALDO LOJODICE, Contributo allo studio sulla libertà d‟informazione, Jovene, Napoli, 1969;

CLAUDIO CHIOLA, L‟informazione nella Costituzione, Cedam, Padova, 1973; PAOLO BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, Giuffrè, Milano, 1975; ROBERTO ZACCARIA, Diritto dell‟informazione e della comunicazione, Cedam, Padova, 2004; GIANLUCA GARDINI, Le regole dell‟informazione. Principi giuridici, strumenti, casi, Mondadori, Milano, 2009.

416 MAURIZIO MENSI – PIETRO FALLETTA, Il contrasto all‟hate speech, in Materiali didattici.

Diritto dell‟Informazione e della Comunicazione. Anno accademico 2013/2014, www.luiss.it.

417

Sent. Cass. Pen., sez. V, 17/11/2000-27/12/2000, n. 4741.

418 Sent. Cass. Pen., sez. I, 29/04/2005-17/05/2005, n. 18449. 419 Sent. Cass. Pen., sez. I, 03/05/2007-29/05/2007, n. 21158. 420 Sent. Cass. Pen., sez. III, 26/03/2004-01/07/2004, n. 28680.

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BIBLIOGRAFIA

Sommario: 1. Bibliografia primo capitolo – 2. Bibliografia secondo capitolo – 3. Bibliografia terzo capitolo – Bibliografia quarto capitolo