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L’ODIO POSTMODERNO E POSTDEMOCRATICO: LA DIFFAMAZIONE ONLINE

3.7. Il reato di diffamazione nella morsa della digital

revolution.

La digital revolution ha posto nuove problematiche nell‟ambito della tutela dell‟onore e della reputazione, che, a causa dell‟illimitata diffusione di notizie sul Web, sono oggi maggiormente aggredibili385.

Nell‟ultimo ventennio le comunicazioni telematiche hanno favorito la connessione di una massa indistinta ed eterogenea di soggetti, modificando radicalmente le abitudini di vita degli individui, il loro linguaggio, i bisogni e gli interessi della società386. Come sottolineato da Clarizia387, l‟informatizzazione globale ha segnato il passaggio da una comunicazione di massa ad una comunicazione personalizzata, “confezionata” sulle aspettative dei singoli utenti.

Internet muta geneticamente il concetto di “informazione”, deturpandone il carattere materiale e territoriale: le illimitate possibilità di accesso abbattono limiti spaziali e temporali storicamente consolidati e la pervasiva diffusività delle notizie non è lontanamente paragonabile a quella della stampa o delle trasmissioni radio-televisive388.

In attesa di un intervento legislativo chiarificatore, l‟accertamento della diffamazione sarà allora compiuto tenendo conto della mutata realtà tecnologica: l‟evolversi degli strumenti informatici e l‟immediatezza trasmissiva delle comunicazioni telematiche hanno infatti sensibilmente accresciuto le occasioni diffamatorie, e Internet, potenzialmente fruibile dall‟intero globo, rischia di configurarsi come il

385 MARCO STRANO, Computer crime. Manuale di criminologia informatica, Apogeo, Milano,

2000.

386

SABRINA PERON, La diffamazione tramite mass-media, Cedam, Padova, 2006.

387 RENATO CLARIZIA, I giornali telematici, in AIDA, 1998.

388 FRANCESCO DI CIOMMO, Art. 20 c.p.c. e illeciti commessi tramite Internet (una regola a

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più fertile dei terreni per la fioritura di nuovi crimini389. Sembra quindi evidente che “l‟insufficienza della tutela, ancorata ad una norma del

Codice Rocco, non ancora modificata, renda non più differibile l‟introduzione legislativa di una nuova organica legge che preveda espressamente la punibilità di tale forma di diffamazione, senza dover ricorrere a più o meno corrette interpretazioni di una normativa elaborata in una diversa realtà economica e tecnologica, non più al passo con le mutate esigenze di una società in continua evoluzione sotto il profilo tecnologico”390.

La Rete391 ha ormai assunto le sembianze di una vera e propria “autostrada dell‟informazione” e la facilità di accesso ai suoi canali acuisce la diffusione di notizie spesso non corrette, implementando la commissione di atti lesivi. Internet, in quanto mezzo di comunicazione di massa, è pienamente tutelato dall‟articolo 21 della Costituzione, che sancisce la libera manifestazione del pensiero. Il solo limite che s‟impone è la tutela della persona umana, concretamente esplicata nella

389

ANGELO CARMONA, La diffamazione a mezzo Internet: prove di maquillage, in Riv. pen. Trim. dir. pen. Ec., 2001, pag. 620.

390 DOMENICO CHINDEMI, Diffamazione a mezzo stampa (radio – televisione – Internet), Giuffrè,

Milano, 2006, pag. 166.

391 “Esaminando l‟argomento specifico dell‟informazione online, è immediatamente evidente che

Internet funge contemporaneamente sia come mezzo di pubblicazione, sia come mezzo di comunicazione individuale e di massa. Da un lato, quindi, la Rete viene utilizzata per fornire a soggetti terzi le informazioni più svariate; dall‟altro lato, viene utilizzata dagli utenti per attingere informazioni. Con la particolarità che: a) l‟informazione non viene distribuita ma messa a disposizione dell‟utente che la preleverà solo se vorrà; b) che gli utenti possono utilizzare i mezzi più disparati per comunicare, informare e manifestare il proprio pensiero, quali: e-mail (si ricorda che la posta elettronica è tutelata – al pari di ogni altra corrispondenza – dal segreto della corrispondenza sancito dall‟art. 15 Cost. la cui violazione è penalmente sanzionata dall‟art. 616 cod. pen.; pagine web (consentono di reperire informazioni e funzionano attraverso ipercollegamenti con i quali si raggiungono informazioni organizzate in modi flessibili); chat line (è un sistema di comunicazione interattivo che consente a più utenti di “chiacchierare” contemporaneamente su un canale); newsgroup (si tratta di gruppi di informazione costituiti dagli utenti che attuano discussioni aperte o scambio di idee su questioni dagli stessi individuate); i blog, forma contratta di web-log (è una sorta di diario personale online – letteralmente log sta a significare giornale di bordo – autonomamente gestito dall‟utente che gli permette di pubblicare in tempo reale notizie, informazioni, opinioni personali, ecc. … e che consente ai visitatori del web-log di leggere le informazioni e le notizie di tale diario ed eventualmente commentarle o integrarle realizzando così una sorta di comunicazione „diffusa dal basso‟”, SABRINA PERON, La diffamazione tramite mass-media, Cedam, Padova, 2006, pagg. 374-375.

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salvaguardia del nome, dell‟immagine, dell‟onore, della reputazione e della riservatezza. Non v‟è però dubbio che il Web presti il proprio corpo alla commissione dei tipici reati di manifestazione del pensiero (diffamazione, ingiuria, vilipendio, istigazioni ed apologie di reati, diffusione di scritti e immagini osceni, ecc. …), imponendo il ripensamento di un apparato sanzionatorio ormai desueto.

Un razionale tentativo di riforma del reato di diffamazione online impone una doviziosa ricognizione della disorganica e frammentaria disciplina vigente392.

In considerazione dell‟inesistenza di dati normativi che si riferiscano specificamente al reato in esame, è anzitutto necessario considerare la disciplina della diffamazione in generale, ponendo l‟accento su quella commessa con i tradizionali mezzi di comunicazione, ivi compresi quelli pubblicitari, tra i quali figura senza dubbio la Rete. In proposito vengono in rilievo le disposizioni espressamente previste dal Codice Penale (artt. 57393 e 595394 e ss.395), dalla legge sulla stampa (art. 13 della legge n. 47/1948396), dalla legge in materia di trasmissioni

392 STEFANIA TABARELLI DE FATIS, Prospettive di riforma del delitto di diffamazione, con

particolare riferimento alla diffamazione online, in Tutela penale della persona e nuove tecnologie, a cura di LORENZO PICOTTI, Cedam, Padova, 2013.

393 “Salva la responsabilità dell‟autore della pubblicazione e fuori dai casi di concorso, il direttore o

il vice-direttore responsabile, il quale ometta di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”.

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“Chiunque, fuori dei casi indicati nell‟articolo precedente, comunicando con più persone, offende l‟altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 Euro. Se l‟offesa consiste nell‟attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 Euro.

Se l‟offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 Euro. Se l‟offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.

395

Artt. 596, 596-bis, 597, 598, 599 c.p.

396 “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell‟attribuzione di un

fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000”.

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radiotelevisive (art. 30, cc. 4397 e 5398 della legge n. 223/1990) e dal decreto legislativo relativo alla competenza del Giudice di Pace (artt. 4, c. 1, lett. a399, e 52400 d.lgs. n. 274/2000).

L‟affinità della materia regolata e l‟eventuale inserimento di nuove contestuali disposizioni impongono poi un‟accurata valutazione dei reati informatici, che recente dottrina401 ha schematicamente ricondotto a tre differenti aree normative: il Codice Penale402, che ha

397

“Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell‟attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall‟articolo 13 della legge 8 Febbraio 1948, n. 47”.

398

“Per I reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all‟articolo 21 della legge 8 Febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa”.

399 “Il giudice di pace è competente: a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582,

limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative al igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 593, primo e secondo comma, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l‟ipotesi di cui all‟art. 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l‟ipotesi di cui all‟art. 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale”.

400 “Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali è prevista la sola pena della

multa o dell‟ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti. Per gli altri reati di competenza del giudice di pace le pene sono così modificate:

a) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell‟arresto alternativa a quella della multa o dell‟ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire cinquecentomila a cinque milioni; se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi;

b) quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell‟arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi;

c) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell‟arresto congiunta con quella della multa o dell‟ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione e cinquecentomila a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi.

Nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti.

La disposizione del comma 3 non si applica quando il reato è punito con la sola pena pecuniaria nonché nell‟ipotesi indicata nel primo periodo della lettera a) del comma 2.

401

STEFANIA TABARELLI DE FATIS, Prospettive di riforma del delitto di diffamazione, con particolare riferimento alla diffamazione online, in Tutela penale della persona e nuove tecnologie, a cura di LORENZO PICOTTI, Cedam, Padova, 2013.

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esteso alla materia informatica l‟applicabilità di fattispecie tradizionali403

ed ha introdotto ulteriori fattispecie incriminatrici404, la legge n. 633/1941, in materia di tutela dei diritti d‟autore, e il Codice della privacy405.

Non può inoltre esser negato rilievo alla Convenzione Internazionale sul Cybercrime, promossa dal Consiglio d‟Europa e approvata a Budapest il 23 Novembre del 2001. L‟atto è applicabile ai reati informatici specificamente definiti, ma anche a quelli generalmente commessi tramite sistemi informatici o comunque provabili in forma elettronica.

Operando una combinazione dispositiva tra le suddette normative, la già citata Tabarelli de Fatis406 ha osservato che “la

diffamazione online è un reato comune, per il quale l‟informatica in generale ed Internet in particolare costituiscono solo il mezzo o, meglio, l‟ambiente nuovo per commetterlo, come del resto accade per tutti i reati incentrati sull‟elemento della comunicazione o diffusione di contenuti ideali qualificati come illeciti (ad esempio incitamento all‟odio razziale, diffusione di materiale pedopornografico, riproduzione e circolazione abusiva di opere d‟ingegno, ecc. …)”.