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Capitolo 3 ASPETTI SPECIFICI DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE E RELATIVI STRUMENT

3.5 I sistemi di gestione ambientale

3.5.2 Il regolamento EMAS

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è uno strumento proposto dalla Comunità Europea (regolamento CE n. 1221/2009) a cui possono aderire volontariamente tutte le organizzazioni per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni su una corretta gestione ambientale; a tale proposito, si evidenzia come le organizzazioni devono dimostrare di condurre un dialogo aperto con il pubblico, le autorità e altre parti interessate, comprese le comunità locali e i clienti in relazione all'impatto ambientale delle loro attività e dei loro prodotti e servizi. Obiettivo primario dell’EMAS è contribuire alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile all’interno dell’Unione Europea, evidenziando il ruolo e le responsabilità delle imprese. Il Regolamento definisce il SGA come “la parte del sistema complessivo di gestione

comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale e per gestire gli aspetti ambientali”59

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L’organizzazione che intende aderire al Regolamento EMAS è tenuta, come già illustrato per lo schema ISO 14001, a svolgere una serie di compiti al fine di ottenere la registrazione, ma il processo prevede anche la misura e la valutazione delle prestazioni ambientali attraverso degli indicatori chiave, un forte coinvolgimento degli stakeholder e un’adeguata formazione del personale; tuttavia, la novità più importante è certamente costituita dall’ultima fase, la redazione di una dichiarazione ambientale che verrà quindi descritta più nel dettaglio. Prima, si ripercorrono velocemente le fasi che la precedono:

l'organizzazione effettua "l'Analisi ambientale iniziale", cioè una valutazione degli effetti ambientali dell'attività produttiva, dei prodotti o servizi, che costituisce la base di partenza per fissare programmi e obiettivi di miglioramento;

l'organizzazione stabilisce la propria "politica ambientale" definendo obiettivi e principi d'azione, impegnandosi a rispettare gli obblighi normativi e a migliorare

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CE, Regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del consiglio sull’adesione volontaria

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in modo continuo le performance ambientali; per il raggiungimento degli obiettivi che l'organizzazione ha fissato vengono individuate strategie di intervento a breve, medio e lungo termine ed un programma operativo atto a metterle in pratica;

 l'organizzazione deve poi implementare un sistema di gestione ambientale, stabilendo la struttura organizzativa, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per definire e attuare la politica ambientale;

 lo stato di realizzazione del programma ambientale viene periodicamente verificato in modo sistematico e obiettivo tramite audit interni, per valutare la conformità del sistema, dei processi e delle prestazioni agli obiettivi e contemporaneamente vengono definiti nuovi obiettivi di miglioramento;

Venendo all’ultima fase, che caratterizza più di ogni altra la registrazione ad Emas, l'organizzazione redige una "Dichiarazione Ambientale" che descrive i risultati ottenuti nel miglioramento dell'efficienza ambientale della sua attività proponendo una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni ambientali tramite ''indicatori chiave'' ed esplicita gli obiettivi e programmi futuri. La Dichiarazione è convalidata da un verificatore accreditato ed è destinata all'informazione del pubblico. Il regolamento all’art. 2 definisce la Dichiarazione ambientale come “informazione generale al pubblico e ad

altre parti interessate sui seguenti elementi riguardanti un’organizzazione: struttura e attività; politica ambientale e sistema di gestione ambientale; aspetti e impatti ambientali; programma, obiettivi e traguardi ambientali; prestazioni ambientali e rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente”. La dichiarazione

come detto è una delle caratteristiche peculiari di EMAS rispetto ad altri sistemi di gestione ambientale. Per quanto riguarda il pubblico, essa contiene l’impegno dell’organizzazione ad agire in materia di ambiente. Quanto all’organizzazione, è una buona occasione per annunciare le azioni intraprese a favore dell’ambiente. EMAS fissa alcuni requisiti minimi per la dichiarazione, ma l’organizzazione può decidere il livello di dettaglio, nonché la struttura e lo schema generale, purché il contenuto sia chiaro, attendibile, credibile e corretto. A questo punto vediamo qual è il contenuto minimo della dichiarazione (allegato IV lettera B):

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a) Una descrizione chiara e priva di ambiguità dell’organizzazione che chiede la registrazione EMAS e una sintesi delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi, nonché delle sue relazioni con le eventuali organizzazioni capo gruppo.

b) La politica ambientale dell’organizzazione e una breve illustrazione del suo sistema di gestione ambientale.

c) Una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell’organizzazione e una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti.

d) Una descrizione degli obiettivi e dei traguardi ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi.

e) Una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell’organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali per quanto riguarda i suoi impatti ambientali significativi. La relazione riporta gli indicatori chiave e gli altri pertinenti indicatori esistenti delle prestazioni ambientali.

f) Altri fattori concernenti le prestazioni ambientali, comprese le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge, per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi.

g) Un riferimento agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente. h) Il nome e il numero di accreditamento o di abilitazione del verificatore

ambientale e la data di convalida.

Per quanto riguarda gli indicatori chiave, che come visto devono essere contenuti nella dichiarazione, questi vengono utilizzati per misurare le prestazioni dell’organizzazione in 6 tematiche fondamentali: efficienza energetica, efficienza dei materiali, acqua, rifiuti, biodiversità ed emissioni. Ciascun indicatore chiave si compone di un dato A (consumo), un dato B (produzione) e un dato R che rappresenta il rapporto A/B. Lo scopo è quello di fornire una valutazione accurata delle prestazioni ambientali, permettere la comparazione da un anno all’altro per valutare l’andamento di tali prestazioni, consentire eventualmente confronti con gli obblighi regolamentari.

Infine, per concludere positivamente il processo, ottenendo quindi la registrazione, il Regolamento stabilisce che la dichiarazione ambientale sia sottoposta ad esame per la convalida da parte di un Verificatore Ambientale Accreditato indipendente dall'impresa. Una volta che la Dichiarazione ambientale sia stata convalidata,

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l'organizzazione può chiedere la registrazione, da parte dell'Organismo nazionale competente (in Italia la funzione è svolta dal Comitato Ecolabel Ecoaudit – in fig. 1 il n° di imprese registrate al 30/07/2018), per essere inserita in un apposito elenco EMAS europeo. Ottenuta la registrazione, le organizzazioni possono utilizzare un apposito logo. Proprio gli ultimi 2 passaggi, convalida e registrazione, conferiscono ad Emas un livello di trasparenza più elevato rispetto alla norma ISO 14001, che come visto non comporta l'obbligo della Dichiarazione ambientale, di una sua convalida e di una registrazione ufficiale, da parte dell'Organismo nazionale competente, in un elenco pubblico.

Figura 10, fonte: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)

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