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Capitolo Terzo

3.4 Il Regolamento: le attività consentite e non consentite

Quali attività sono consentite nell’area marina protetta? Nel rispetto delle caratteristiche dell’ambiente dell’area marina protetta “Regno di Nettuno”e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all’art. 5 del Decreto istitutivo, sono consentite in linea generale, le attività di seguito riportate, quali:

Tab. 9: Quadro riassuntivo delle attività consentite e non consentite

Zona A

di tutela integrale

a) Le attività di soccorso e di sorveglianza;

b) Le attività di servizio svolte per c/to del soggetto gestore;

c) Le attività di ricerca scientifica, debitamente autorizzate dal soggetto gestore;

Zona B

di tutela generale

a) Le attività consentite in zona A; b) La balneazione;

c) Le visite guidate subacquee, organizzate dai centri d’immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore

d) Le immersione subacquee;

e) La navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 m di distanza dalla costa esclusivamente in assetto dislocante; f) L’accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico;

g) L’accesso, ai natanti ad eccezione delle moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari e alle imbarcazioni in linea con requisiti di eco-compatibilità;

h) L’accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento;

i) L’accesso alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore;

j) L’accesso, ai mezzi di linea e di servizio, autorizzati dal soggetto gestore;

k) L’ormeggio, ai natanti ed alle imbarcazioni, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali;

l) L’ancoraggio ai natanti ed alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle

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esigenze di tutela dei fondali;

m) L’esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l’attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

n) L’attività di pesca turismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l’attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

o) L’acquacoltura e la mitilicoltura, previa autorizzazione dell’ente gestore, riservata alle sole concessioni già esistenti alla data del presente decreto;

p) La pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna previa autorizzazione del soggetto gestore e riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta.

Zona C di tutela parziale

a) Le attività consentite in zona A ed in zona B;

b) L’accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità;

c) L’ormeggio alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco compatibilità, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali;

d) La pesca sportiva, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta;

e) La pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i non residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta.

Zona D

di tutela dei mammiferi marini

a) Le attività consentite in zona A;

b) Le attività consentite in zona B di cui alle lettere b), c) d), f), g), h), i), j) e o); c) Le attività consentite in zona C di cui alla lettera b);

d) La navigazione, a velocità non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante;

e) L’ormeggio e l’ancoraggio;

f) L’esercizio della piccola pesca artigianale ed il pesca turismo, con gli attrezzi previsti dal decreto ministeriale del 14 settembre 1999, con esclusione della ferrettara e delle altre reti derivanti, riservata alle imprese di pesca che esercitano l’attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

g) La pesca a circuizione, previa autorizzazione del soggetto gestore esercitata con reti di tipo cianciolo e lampara;

h) La pesca a strascico, previa autorizzazione del soggetto gestore; i) La pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna;

j) L’osservazione dei cetacei e l’accesso, in presenza di mammiferi marini, secondo il codice di condotta prestabilito.

Fonte: Ente gestore AMP

Le attività non consentite (ex art. 19, comma 5, Legge 6/12/1991 n.394)

A corredo delle attività consentite vi sono quelle vietate che si differenziano a seconda della zona.

Nelle zone B.n.t circostanti la secca delle Formiche di Vivara ed il Promontorio di

S. Angelo, sono vietati la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata, l’acquacoltura e la miticoltura, le immersioni subacquee con

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autorespiratori e le visite guidate subacquee con autorespiratori, organizzate dai centri d’immersione subacquea autorizzai, sono consentite previa autorizzazione del soggetto gestore.

Inoltre, in previsione delle misure di premialità ambientale sono individuate le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti, quali:

I. Unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;

II. Natanti ed imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la Direttiva 2003/44/CE;

III. Navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78

In zona D, per le attività di osservazione dei cetacei e, in generale, in presenza di

mammiferi marini, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.

In tali fasce vige per le attività di osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:

I. Non è consentito avvicinarsi a meno di 50 metri dagli animali;

II. Nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente una sola unità navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri s.l.m;

III. Non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;

IV. Non è consentito rimanere più di 30 minuti nella fascia di osservazione; V. Nelle fasce di osservazione ed avvicinamento la navigazione è consentita

alla velocità massima di 5 nodi;

VI. Non è consentito stazionare con un’unità navale all’interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;

VII. Non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;

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IX. Non è consentito interferire con il nomale comportamento degli animali, in particolare, n presenza di femmine con cuccioli;

X. Non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali;

XI. Nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all’unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;

XII. Nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di tre unità navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l’ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;

XIII. Nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e di avvicinamento;

In questo quadro regolatorio generale, si inseriscono, sebbene, in forma sintetica, le attività specifiche consentite e non consentite nel contesto area marina protetta “Regno di Nettuno”, così, come riportato nello schema che segue.

Schema1: Sintesi delle attività permesse nell’AMP “Regno di Nettuno”

Attività consentita Chiedere autorizzazione Autorizzazione condizionata (informarsi)

Attività non consentita

Attività Zone A Zone B Zone B n.t Zona C Zona D

resid non resid resid non resid resid non resid resid non resid resid non resid Balneazione Navigazione a remi Navigazione a vela Navigazione con moto d’acqua Navigazione con motore dei natanti Navigazione a motore delle imbarcazioni Navigazione a motore delle navi da diporto

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Fonte: documenti AMP

Va evidenziato che allo scopo di stimolare e, allo stesso tempo, di tutelare l’ingresso dei flussi (sebbene, a vario titolo: diportista, diving o altro), le autorizzazioni possono essere settimanali, mensili od annuali.

Navigazione a motore in assetto planante Navigazione a motore oltre 10 nodi Navigazione a motore entro i 5 nodi Ancoraggio dal 1 giugno al 30 settembre Ancoraggio dal 1 ottobre al 31 maggio Ormeggio Pesca sportiva dalla superficie con la lenza Pesca professionale con attrezzi da posta

Pesca con fonti luminose Pesca a strascico Pesca subacquea Pescaturismo Immersioni senza guida Immersioni guidate Navigazione natanti da noleggio Visite guidate di superficie

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3.5 L’impianto organizzativo/regolatorio AMP

Come riportato nel paragrafo precedente, le attività consentite e quelle non consentite dipendono dai divieti, dalle interdizioni di Legge48 che sono differenti a seconda delle attività di riferimento.

In questo paragrafo, in forma sintetica e a mò di esempio, saranno illustrate le modalità e le regole autorizzative49 messe in atto dall’Ente gestore AMP. In ogni caso, va precisato che trattasi di un impianto regolatorio che ha ancora natura provvisoria50 e che come tale passibile di modifiche.

Considerando i pescatori professionali, essi devono essere autorizzati dall’Ente gestore all’esercizio della propria attività in ambito AMP. Ma con quale modalità? Di seguito si riporta l’illustrazione dei passi.

I documenti da consegnare all’Ente gestore AMP, sono: 1. Carta d’identità dell’intestatario della Licenza di pesca;

2. Fotocopia della Licenza di pesca rilasciata dall’Autorità ministeriale competente.

L’Ente gestore rilascia l’autorizzazione cartacea che ciascun pescatore professionista è obbligato ad esibire al controllo delle Autorità di Polizia ed il bollino rosso adesivo, che va obbligatoriamente affisso all’imbarcazione. A questo punto, segue la codifica interna da parte dell’Ente gestore.

Questo tipo di autorizzazione ha validità annuale e risponde, dunque, al Regolamento interno AMP e alla Legge dello Stato italiano.

Va precisato che tale autorizzazione è a titolo gratuito per i pescatori residenti AMP, mentre, per i pescatori non residenti che possono essere autorizzati solo in Zona D è a titolo oneroso. Questo onere varia dai 50 euro mensili e 600 euro annuali.

48 Si veda il DM Regolamento attuativo del 30 luglio 2009 49

Si rimanda all’appendice C per i format utorizzativi relativi a ciscuna categoria contentemplata in questo lavoro di ricerca.

50 La motivazione della provvisorietà risiede nell’immobilismo gestionale che l’AMP ha vissuto

106 Passiamo ai diportisti.

Gli sportelli competenti al rilascio delle autorizzazioni ai diportisti hanno sede a Forio, Ischia e Procida. L’ufficio di Forio che corrisponde alla sede ufficiale dell’AMP Regno di Nettuno è aperto tutto l’anno. Quello di Ischia ha un’apertura stagionale che interessa i mesi di giugno, luglio, ed agosto.

Infine, lo sportello di Procida osserva un’apertura che va da aprile a settembre. Allo scopo di rispondere alle esigenze di uno stakeholder di tipo itinerante51 come il diportista nel periodo estivo viene consentito agli ormeggiatori che ne fanno richiesta la possibilità di rilasciare le autorizzazioni. Ciò, naturalmente, avviene secondo disposizioni e sotto stretto controllo dell’Ente gestore.

I documenti da presentare da ciascun diportista se titolari di un natante all’Ente gestore sono i seguenti:

1. Carta d’identità ;

2. Fotocopia del libretto del motore; 3. Fotocopia certificato assicurazione;

I documenti da presentare da ciascun diportista se titolari di una imbarcazione all’Ente gestore sono i seguenti:

1. Carta d’identità ;

2. Fotocopia del libretto del motore; 3. Fotocopia certificato assicurazione; 4. Fotocopia licenza di navigazione.

Va precisato che l’Ente gestore rilascia ai soli diportisti residenti il bollino blu per il quale c’è l’obbligo di affissione allo scopo di trasformarlo in uno strumento di integrazione comunitaria e di simbologia identitaria.

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Anche per i diportisti è necessario operare un distinguo tra quelli residenti o equiparati52 tali e, quelli, non residenti.

Di fatto, per chiedere l’autorizzazione all’ancoraggio accade che: 1. I residenti con natante pagano 15 euro;

2. I residenti con imbarcazione pagano 30 euro;

3. I non residenti con natante pagano 10 euro settimanali e 40 euro mensili; 4. I non residenti con imbarcazione pagano 20 euro settimanali e 80 mensili. Inoltre, le autorizzazioni ai diportisti non residenti vengono rilasciate in base ad un contingentamento stabilito dall’Ente gestore che negli anni 2010 e 2012 è risultato pari a 100.

Interessante osservare che il numero di diportisti non residenti che chiedono di essere autorizzati è, tuttora, in aumento e supera il limite di contingentamento (almeno nei due anni di riferimento, 2010 e 2012), di una quota pari a 100 unità pari al doppio.

Cosa accade, invece, per gli altri stakeholder dell’area marina protetta Regno di Nettuno? Di seguito sarà riportata un’illustrazione sintetica a partire dagli ormeggiatori.

Gli ormeggiatori53chiedono all’Ente gestore di essere delegati al rilascio delle autorizzazioni all’ancoraggio, esclusivamente in favore dei propri clienti. Di fatto, ritirano i carnet numerati, incassano la quota e la rendicontano per ogni carnet esaurito. Naturalmente, tale servizio offerto è completamente gratuito.

Cosa accade per i diving? Anche per questa categoria è necessario operare un distinguo tra i diving o centri di immersione residenti AMP e, quelli, non residenti.

Le differenze vanno ricercate non solo nell’esborso annuale che ammonta a euro 200 se residenti e ad euro 300 se non residente ma anche al principio interno AMP che regola tale professione.

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Sono, per esempio, i non residenti ma proprietari in un Comune consorziato AMP di un immobile, o inquilini con regolare contratto di fitto.

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I diving residenti, infatti, vanno a comporre sempre una quota pari al 75% (ciò per stimolare le attività autoctone) e, pertanto, i non residenti autorizzati non possono superare la percentuale del 25%.

Per quanto riguarda la documentazione richiesta, uguale per entrambi, residenti e non residenti, di seguito ne viene offerta un’elencazione:

1. Istanza per essere autorizzati all’erogazione del servizio di visita guidate; 2. Fotocopia carta d’identità del legale rappresentante;

3. Visura camerale se trattasi di società;

4. Se associazione occorre lo statuto unitamente all’atto costitutivo corredato dell’elenco dei soci;

5. Fotocopia brevetto diving unitamente alla fotocopia dell’abilitazione di erogazione del servizio per i portatori di handicap.

Interessanti, infine, per il contesto area marina protetta Regno di Nettuno, sono i settori come quello della pesca sportiva, il trasporto passeggeri e il noleggio- locazione.

Partiamo dalla pesca sportiva.

I pescatori sportivi possono chiedere l’autorizzazione54 seguendo due modalità, quali:

1. Individuale e, pertanto, non essendo legata all’unità da diporto può essere utilizzata anche su altre unità;

2. Per la propria barca e, quindi, l’utilizzo diventa esclusivo.

Per entrambi i casi, purché residenti AMP, l’onere da corrispondere è pari ad euro 10.

Inoltre, se trattasi di pescatore non residente l’onere è maggiore e diversificato a seconda del tempo; per esempio, 5 euro per un’autorizzazione giornaliera, 25 euro per quella settimanale ed, infine, 80 euro per quella mensile.

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Anche il trasporto passeggeri è sottoposto ad una regolamentazione AMP. Chi ne fa richiesta di fatto deve presentare all’Ente gestore i seguenti documenti, quali:

1. Fotocopia carta d’identità del legale rappresentante; 2. Visura camerale;

3. Elenco dei mezzi nautici per il quale richiedono le autorizzazioni; 4. Fotocopia polizze assicurative se natante;

5. Fotocopia libretto motore se natante;

6. Fotocopia di Licenza di navigazione se imbarcazione.

Trattasi di residenti che pagano 30 euro ad unità da diporto. Anche essi ricevono il bollino rosso.

Infine, l’attività di noleggio/locazione al momento è regolata a favore dei residenti ed in base ad un principio di contingentamento. Ciò, allo scopo di stimolare lo sviluppo di nuove attività locali di questo tipo e a far crescere quelle già esistenti. L’onere da pagare ammonta 25 euro annui55 per ciascuna unità da diporto.