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Il volto ambiguo della prescrizione del reato

L’INCIDENZA DELLA PRESCRIZIONE SULLA PIENA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA VITTIMA DEL REATO

1. Il volto ambiguo della prescrizione del reato

La prescrizione è una causa estintiva del reato che interviene quando, decorso un determinato periodo di tempo dal momento della commissione dello stesso, non sia stata ancora pronunciata una sentenza irrevocabile.

La scadenza dei termini di prescrizione del reato viene dichiarata con sentenza di «non doversi procedere» che non equivale a sentenza di assoluzione1: la prescrizione più

che estinguere il reato, infatti, ne estingue la punibilità astratta2 e il reato estinto continua comunque a produrre effetti sia sul piano civilistico che su quello penalistico3.

1 Alla luce di questa osservazione, la Corte Costituzione con la sentenza n. 275 del 31 maggio 1990 ha

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 157 c.p. nella parte in cui non prevedeva che l’imputato potesse rinunciare alla prescrizione del reato. Tale rinunciabilità è ora prevista espressamente dal co. 7 e richiede una rinuncia “espressa” da parte dell’imputato. Cfr. A.DI MARTINO, Codice Penale, a cura di T. PADOVANI, con il coordinamento di G.DE FRANCESCO –G.FIDELBO, tomo I, V. ed., Giuffrè, 2011, p. 1161.

2 T. PADOVANI, Diritto Penale, X ed., Giuffrè, 2012, p. 369.

3 A tal proposito, l’art 106 c.p. dispone che « agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità

o di professionalità nel reato, si tiene conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena», mentre l’art 198 c.p. stabilisce che « l’estinzione del reato o della pena non importa l’estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato .. ». Il riconoscimento della estinzione del reato da parte del giudice penale, oltretutto, non impedisce al giudice civile di pronunciarsi sulla sussistenza del fatto. Nel 2011 le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che le sentenze di non doversi procedere non hanno efficacia extrapenale: anche nei casi in cui il giudice penale abbia accertato il fatto, pertanto il giudice civile, pur tenendo in considerazione gli elementi di prova acquisiti in sede penale, sarà tenuto a rivalutare il fatto in contestazione ( Cass. Civ., Sez. Un., 26 gennaio 2011, n.1768 in DeJure/

Juris Data). Sul rapporto tra azione penale e azione civile le Sezioni Unite della Cassazione si sono

pronunciate nuovamente nel 2013 (Cass., Sez. Un., 27 settembre 2013, n. 40109, in DeJure/ Juris Data) precisando che «in ogni caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato non doversi procedere per

La disciplina della prescrizione è contenuta negli articoli 157 e ss. del codice penale, modificati significativamente, nel 2005, dalla c.d. legge ex Cirielli4. La

caratteristica fondamentale della controversa riforma è stata quella di ancorare la decorrenza dei termini di prescrizione a parametri stabiliti in modo predeterminato ed astratto dalla stessa legge, salvo alcune ipotesi in cui al giudice è riconosciuto un margine di discrezionalità. La riforma ha una ratio fortemente garantista, nella prospettiva del riconoscimento di una maggiore certezza ai rapporti giuridici coinvolti nelle vicende processuali5. Tuttavia, l’affermazione di siffatte istanze di garanzia non ha tenuto conto dell’insopprimibile esigenza di tutela dei diritti fondamentali della vittima del reato, con il conseguente emergere di rilevanti profili di irragionevolezza del sistema.

Nel corso del lavoro si cercherà di evidenziare come, soprattutto sul terreno della colpa medica, i diritti delle vittime e le loro legittime aspettative di giustizia abbiano fortemente risentito delle distorsioni introdotte dalla riforma.

Già da queste considerazioni preliminari, emergono i tormenti giuridico-politici che ruotano intorno al sistema italiano di prescrizione del reato. Da un lato, si evidenzia come l’idea del tempo dell’oblio sia perfettamente compatibile con una concezione non autoritaria del diritto penale; per effetto del decorso del tempo, infatti, tanto le esigenze di una “giusta” retribuzione, quanto quelle di prevenzione generale, tranne nei casi di delitti molto gravi, tendono a sfumare, sino a dissolversi del tutto6. L’esigenza di un

accertamento celere delle responsabilità penali si lega, poi, alla prontezza della pena postulata da Cesare Beccaria: «quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso ella sarà più giusta e più utile». Per il reo la pena sarà giusta in quanto gli verranno risparmiati «i fieri tormenti dell’incertezza»; per la società sarà più utile «perché quanto minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto più forte è nell’animo umano l’associazione di queste due idee, delitto e pena»7. Sul versante processuale, le esigenze temporali sarebbero collegate al principio del “giusto processo” e della sua ragionevole durata, anche se è stato emblematicamente evidenziato come la

intervenuta prescrizione del reato (o intervenuta amnistia), senza motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, a seguito di ricorso per cassazione proposto dall’imputato, ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione, deve essere disposto l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, a norma dell’art 622 c.p.p.» Sui profili relativi al rapporto esistente tra la prescrizione del reato e la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile si rinvia infra §, 8.

4 In argomento, G.FIANDACA-V.MUSCO , Diritto penale, parte generale, VII ed., Zanichelli, 2014, p.

830 ss.; AMOLARI, voce Prescrizione del reato e della pena (Diritto penale), in Noviss. Dig. It., vol. XIII, Utet, 1966, p. 684 ss.; P. PISA, voce Prescrizione, in Enc. dir., XXXV, Giuffrè, 1986, 78; A. R. LATAGLIATA, Circostanze discrezionali e prescrizione del reato, Morano, 1967; F. GIUNTA- D. MICHELETTI, Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole

durata del processo, Zanichelli, 2003; F.MANTOVANI, La prescrizione della pena. Spunti comparatistici

per la rimeditazione di un istituto negletto, Giappichelli, 2008; S.SILVANI, Il giudizio del tempo. Uno studio

sulla prescrizione del reato, Il Mulino, 2009.

5 Cfr. A. DI MARTINO, sub art 157 c.p., Codice Penale, I tomo, a cura di T. PADOVANI, con il

coordinamento di G.DE FRANCESCO,-G.FIDELBO, V. ed., Giuffrè, 2011, p. 1160.

6 Cfr. D.PULITANÒ,Il nodo della prescrizione, in Dir. pen. cont. - Riv. trim, 1/2015, p. 20 ss.

7 C.BECCARIA, Dei delitti e delle pene, § XIX, BUR, 1764. cfr. D.PULITANÒ, Tempi del processo e

diritto penale sostanziale, in Riv. it. dir. e proc. pen., Giuffrè, 2005, p. 511 ss. Secondo F.PALAZZO ( ID,

Corso di Diritto Penale, Parte generale, V. ed., Giappichelli, 2013, p. 629) «poiché la sanzione punitiva

colpisce un individuo per il reato da lui perpetrato, la distanza temporale tra reazione punitiva e fatto criminoso fa sì che si annulli o comunque si attenui quel rapporto di “appartenenza personale” tra il reo ed il reato senza il quale perde consistenza l’interesse alla repressione».

prescrizione sia «il peggior nemico della ragionevole durata, perché segna il fallimento della giustizia»8 .

Fino a quando, dal punto di vista statistico, la prescrizione incide in modo contenuto sulle sorti dei processi penali, essa si presenta come il riflesso della fisiologica azione di fattori che, in via eccezionale, influiscono sulla possibilità di svolgere in tempi brevi il processo. «Ma quando l’inefficienza del sistema giudiziario è strutturale e diffusa, come purtroppo è attualmente in Italia, la prescrizione del reato diventa un istituto altamente problematico»9.

Per effetto della prescrizione, il sistema penale è costretto a rinunciare, sistematicamente, alla sua ‘normale’ risposta sanzionatoria10; è costretto ad arrendersi

dinanzi alle complessità sottese all’accertamento dei fatti criminosi e a lasciare privi di tutela penale i beni giuridici. Il senso del fallimento della giustizia diventa insostenibile, poi, nei casi in cui il reato abbia offeso beni giuridici che assurgono al rango di diritti fondamentali. Non è un caso che in tempi recenti, la Corte europea dei diritti umani si sia più volte pronunciata sulla compatibilità del modello italiano di prescrizione con gli standard internazionali di tutela dei diritti fondamentali della vittima del reato.

2. La tutela dei diritti fondamentali mediante il diritto penale: la valorizzazione del

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