ALLA RICERCA DELLA FUNZIONE NON PUNITIVA DELLA CONFISCA
3. La confisca quale paradigma della pena post-riparatoria
Così tratteggiato lo scenario in cui si inserisce la discussione sulla previsione di una pena in chiave post- riparatoria, possono esaminarsi alcune disposizioni normative di parte e legislazione speciale improntate a tale logica che disciplinano singole ipotesi di confisca applicabili in specifici settori, al fine di riflettere sull’opportunità di conferire al principio in esse contenuto rango di regola generale.
La confisca costituisce indubbiamente uno strumento che ben si presta ad essere utilizzato in via post-riparatoria nella misura in cui si consideri aggredibile dallo Stato soltanto quella parte del patrimonio illecito che eccede, se eccede, quella restituibile (qualora sia possibile) o conferibile a titolo risarcitorio alla vittima - danneggiato.
La misura ablatoria della confisca, il cui archetipo si individua nella misura di sicurezza di cui all’art. 240 c.p., si presenta in diverse forme stante le molteplici tipologie disseminate nel codice e nelle leggi complementari16. La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha in più occasioni ribadito che tale sanzione, il cui tratto tipizzante si rinviene nella privazione definitiva di beni mediante appropriazione dello Stato, costituisce uno strumento camaleontico in grado di assumere fisionomie diverse a seconda del fine a cui è rivolta17. La ragione sottostante la proliferazione delle ipotesi di confisca si rinviene nel principio/slogan secondo cui il delitto non deve pagare, assunto a manifesto della politica criminale di questi ultimi decenni. La sanzione patrimoniale della confisca, nelle sue diverse declinazioni, costituisce un mezzo estremamente efficiente nell’aggressione ai patrimoni illeciti. Si tratta infatti di una misura pervasiva che può rivelarsi altamente afflittiva, potendosi confiscare beni non avvinti da alcun nesso di pertinenzialità con il reato sottostante. Per tale ragione e per l’esigenza di conferire maggior organicità alla relativa disciplina, piuttosto eterogenea e disordinata, la confisca è stata al centro di svariate proposte di riforma18.
Ad avviso di parte della dottrina19 il principio secondo cui il crimine non deve pagare non dovrebbe essere inteso in senso giustizialista - retributivo, bensì a favore della vittima - danneggiato, dovendo di talché procedersi a confisca soltanto qualora il provento del reato sia stato restituito all’avente diritto.
16 v. A. ALESSANDRI, voce Confisca, in Dig. disc. pen., III, Utet, 1989. Per un’ampia e approfondita
analisi delle diverse tipologie di confisca anche negli ordinamenti europeo ed internazionale cfr. A. M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Giuffré, 2001.
17 Cfr.Corte Cost. n. 335/1996, Corte Cost. n. 487/1995, Corte Cost. n. 465/1993, Cass. Pen., Sez. Un.,
5 febbraio 2015, n. 4880, Spinelli.
18 Al riguardo la Commissione Grosso istituita per la riforma del codice penale aveva previsto
l’introduzione di una clausola di onerosità con cui parametrare l’entità dei beni confiscabili alla condizione economica del reo, prevedendo la possibilità di non disporre tale misura qualora ciò fosse necessario ad evitare di incidere in modo sproporzionatamente gravoso sulle condizioni elementari di vita del reo.
Tali considerazioni paiono valere soltanto per le confische diretta e di valore20, aventi ad oggetto il profitto21 e il prezzo22 del reato o il loro equivalente, i quali rappresentano o
corrispondono al depauperamento della persona offesa -danneggiato. Si pensi, a titolo esemplificativo, al corrispettivo pagato per l’acquisto di merce viziata in caso di truffa, alla tangente versata nell’ipotesi di concussione, al pizzo pagato a seguito di estorsione, all’incasso di una rapina.
Aderendo a tale logica, per la quale le pretese risarcitorie del danneggiato paralizzerebbero l’azione espropriativa dello Stato, quest’ultimo diverrebbe garante della vittima non incassando a suo discapito. In tal senso una parte della dottrina sostiene che: «la confisca per equivalente del profitto del reato dovrebbe trovare applicazione
generale, ma a favore della vittima, non di uno Stato che “incassi ai suoi danni»23.
Il tutto nella prospettiva di ripristinare l’ordine violato riparando così il conflitto tra vittima e reo, evitando altresì una doppia o per lo meno sproporzionata ablazione della ricchezza mediante il coordinamento delle esigenze privatistiche con quelle pubblicistiche, al fine di meglio conformarsi ai canoni della ragionevolezza e della proporzionalità.
Una confisca che anteponga le pretese del danneggiato a quelle statuali consente a quest’ultimo di soddisfare più facilmente le proprie ragioni, evitando di intraprendere l’azione civile, salvo il caso in cui abbia diritto ad un risarcimento per poste distinte.
Oltretutto, una misura ablatoria concepita in tale logica, si conformerebbe al diritto europeo, essendo previsto in più normative che i proventi confiscati vadano restituiti alle vittime, circostanza questa, che solleva non poche criticità in sede di interpretazione conforme stante l’obbligo di adeguamento del diritto interno al diritto europeo.
La decisione quadro 2005/212/GAI24, conforme alla proposta di direttiva COM (2011) 275, oltre a prevedere l’obbligatorietà della confisca del profitto e della confisca per equivalente, già obbligatorie in molti ordinamenti stranieri in cui la relativa disciplina assume carattere generale, prevedeva la restituzione dei beni al danneggiato. L’adeguamento della disciplina interna alla fonte europea era previsto dalla l. 25 febbraio 2008, n. 3425, ma la delega non fu mai attuata.
La già citata direttiva 2012/29/UE in materia di tutela della vittima all’art. 15, rubricato «Diritto alla restituzione dei beni», statuisce che: «Gli Stati membri provvedono a che, in seguito a una decisione di un’autorità competente, i beni restituibili sequestrati nell’ambito del procedimento penale siano resi senza ritardo alle vittime, tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono restituiti alle vittime sono stabilite dal diritto nazionale».
20 Sulla natura giuridica di pena della confisca per equivalente v. Cort. Cost., ord. 2 aprile 2009, n. 97. 21 Per una ricostruzione dell’oscillante evoluzione giurisprudenziale sulla nozione di profitto del reato,
quale guadagno o vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dal reato e sui relativi criteri di quantificazione si veda la relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione n. 41/2014, in www.cortedicassazione.com. Cfr. F.MUCCIARELLI -C.E.PALIERO, Le Sezioni Unite e il profitto
confiscabile: forzature semantiche e distorsione ermeneutiche, in www.penalecontemporaneo.it.
22 Il prezzo del reato è il compenso dato o promesso per indurre o determinare qualcuno a commettere
l’illecito.
23 v. M. DONINI, Il delitto riparato, cit., 18.
24 Decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti
e proventi di reato, v. eur-lex.europa.eu
25 L. 25 febbraio 2008, n. 34 rubricata «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
La formulazione di tale disposizione pone degli interrogativi circa l’interpretazione del termini “sequestrati”, ci si chiede infatti se sia possibile procedere alla restituzione dei beni già in fase cautelare senza dover attendere la definitività del provvedimento giudiziario. In tal caso si potrebbero porre problemi di raccordo con la normativa nazionale.
Da ultimo la direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione Europea26, che al considerando 29 dispone
che «Nell’ambito di un procedimento penale, i beni possono essere congelati anche in vista di una loro possibile conseguente restituzione o al fine di garantire il risarcimento dei danni causati da un reato» e all’art. 8 § 10 statuisce «Ove, a seguito di un reato, sussistano diritti di risarcimento delle vittime nei confronti della persona oggetto di un provvedimento di confisca previsto dalla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il provvedimento di confisca non impedisca a tali vittime di far valere i loro diritti».
4. La confisca con funzione ripristinatoria nel sistema della responsabilità da reato