ALLA RICERCA DELLA FUNZIONE NON PUNITIVA DELLA CONFISCA
6. La “nuova” confisca applicabile ai reati tributar
In materia tributaria l’applicazione della confisca si è dimostrata una operazione complessa, stante la peculiare fisionomia assunta dal profitto nei reati di evasione in cui non è riscontrabile un concreto e materiale incremento del patrimonio suscettibile di apprensione, ma un vantaggio conseguente ad un risparmio di spesa realizzato mediante mancati esborsi o economie di costi34.
Dinnanzi tale circostanza, la misura di sicurezza di cui all’art. 240 c.p. si è rivelata un rimedio insufficiente per il recupero della ricchezza illecita, fintantoché il legislatore non ha esteso ai reati fiscali l’istituto della confisca per equivalente, la quale sin da subito si è rivelata un efficace strumento nel campo della lotta all’evasione. Ad avviso di una parte della dottrina la previsione della confisca di valore, finalizzata all’ablazione di denaro e/o beni per un valore equivalente al risparmio di spesa conseguito, comprensivo oltretutto di sanzioni ed interessi, svolge una funzione surrogatoria dell’obbligazione tributaria, di cui l’erario esige l’ adempimento35.
Il settore dei reati tributari si connota, oltre che per l’eccessivo tecnicismo della legislazione tributaria, per una dura risposta repressiva da parte dello Stato, stante l’esistenza di un sistema a doppio binario in cui coesistono il processo penale e il procedimento impositivo condotto dall’Amministrazione finanziaria per l’accertamento e la riscossione del tributo e degli annessi sanzioni ed interessi, il quale può sfociare nel processo tributario dinnanzi le apposite commissioni. Data la mancata previsione di una pregiudizialità tributaria, i suddetti procedimenti si svolgono in totale autonomia generandosi non pochi problemi di raccordo, in particolare qualora giungano ad esiti diversi; senza dimenticare che l’Amministrazione finanziaria, a tutela delle proprie ragioni, può procedere ad iscrivere ipoteche o a pignorare beni del contribuente reo.
La situazione si profila ancor più complessa in quanto, alla luce dei recenti approdi della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo36, potrebbe integrarsi la
violazione del principio del ne bis in idem sostanziale in relazione alle ipotesi in cui la sanzione penale si aggiunga alla sanzione amministrativa reputata afflittiva, o viceversa. Si assiste infatti ad una doppia ablazione nei confronti di un’unica fattispecie evasiva.
Allo stato dell’arte, il recupero della ricchezza illecita si presenta dunque ricco di criticità, essendo variegato il quadro delle situazioni/interazioni prospettabili tra procedimento tributario e processo penale, ma non è oggetto del presente contributo
34 Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 6 novembre 2013, n. 48104. In dottrina si esprime in senso critico ritenendo
che non possa considerarsi profitto del reato una somma non versata a titolo di imposta in quanto la stessa non deriva dal reato ma è preesistente allo stesso, G. Flora, Annullamento degli avvisi di accertamento e fumus delicti ai fini del sequestro per equivalente nei reati tributari, in Rass. Trib., 2014.
35 A. GIOVANNINI, Identità di oggetto dell’obbligazione d’imposta e della confisca nei reati di evasione,
in Rass. Trib., 2014, 1255 ss.; R. ACQUAROLI, La ricchezza illecita tra tassazione e confisca, cit., 182.
36 Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia, in materia di abusi di mercato; Corte EDU, 20
maggio 2014, Nykanen c. Finland; cfr. A. PODDIGHE, Il divieto del ne bis in idem tra procedimento penale
e procedimento tributario secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: il caso Nykanen v. Finland e le possibili ripercussioni sul sistema repressivo tributario interno, in Riv. dir. trib., 2014, IV, 104 ss.
approfondire lo studio dei complessi rapporti tra confisca, accertamento impositivo e adempimento dell’obbligazione tributaria.
Al fine di conferire maggior razionalità al recupero dell’imposta evasa pare improntato il nuovo art.12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n.7437 con il quale si provvede a dare giusta collocazione all’istituto della confisca in materia tributaria, attualmente regolato dagli artt. 240 c.p. e 1, c. 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria del 2008), il quale rinvia all’art. 322-ter c.p., disciplinante le misure della confisca diretta obbligatoria e della confisca per equivalente in ambito di reati contro la pubblica amministrazione. L’art. 12- bis, con riferimento alle ipotesi di confisca obbligatoria diretta e di valore, prevede che: «la confisca non opera per la parte che può essere restituita all’erario».
Tale norma contiene una previsione analoga a quella presente all’art. 19, d.lgs. n. 231/2001, sennonché non essendo individuabile una vittima determinata, poiché nei delitti tributari la stessa è semmai identificabile nella collettività, questa ipotesi di confisca parrebbe essere improntata a perseguire una funzione più satisfattoria che riparatoria. Tale assunto implica però una riflessione di più ampia portata sul concetto di vittima, la quale esula dall’oggetto del presente lavoro.
La disposizione di cui all’art. 12-bis si connota per una ambigua formulazione del dettato normativo. L’utilizzo del verbo modale, indicativo di una possibilità, ingenera infatti non poche perplessità sulla sua portata applicativa.
Con tale intervento il legislatore pare aver recepito quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità38 secondo il quale l’applicabilità della confisca risulterebbe preclusa, così come il sequestro prodromico ad essa, per quella parte di ricchezza che il contribuente ha provveduto a versare all’erario.
La norma, come sottolineato da una parte della dottrina39, è da coordinarsi con i seguenti artt. 13 e 13-bis i quali prevedono l’introduzione di cause di esclusione della punibilità, per taluni reati, in caso di pagamento del debito tributario entro determinate scadenze. Così facendo, si permetterebbe al reo contribuente di restituire all’erario l’imposta evasa, accedendo agli istituti premiali predisposti dalla legislazione tributaria, evitando che tale possibilità possa essergli preclusa già con la disposizione del sequestro per equivalente prodromico alla confisca40. In sostanza, allorché il soggetto agente abbia provveduto ad estinguere il suo debito nei confronti dell’erario, lo Stato non può confiscare ulteriori beni.
Non sembra, invece, che la disposizione permetta al contribuente di evitare la confisca qualora il pagamento dell’imposta evasa sia definito ancora sulla base di un accordo con l’Amministrazione finanziaria41.
37 S. FINOCCHIARO, Sull’imminente riforma in materia di reati tributari: le novità contenute nello
“schema” di decreto legislativo, in www.penalecontemporaneo.it.
38 Cass. Pen., Sez. III, n. 30140/2012; Cass. Pen., Sez. III, n. 10120/2010.
39 S. FINOCCHIARO,“Sull’imminente riforma in materia di reati tributari: le novità contenute nello
“schema” di decreto legislativo”, cit.
40 S. CAVALLINI; Osservazioni “di prima lettura” allo schema di decreto legislativo in materia
penaltributaria. “Non ridere, non lugere, neque destari, sed intelligere!”, in
www.penalecontemporaneo.it
41 Ipotesi di recente esclusa da Cass. pen., sez. III, 29 settembre 2014, n. 40244, che ha negato la
«possibilità per il contribuente, il quale abbia raggiunto un accordo transattivo con l'Amministrazione
Finanziaria (che prevede il pagamento rateale della imposta evasa nella sua integralità), di evitare l'assoggettabilità a sequestro della somma sul presupposto di una (futura) definizione completa della
Alla luce di quanto detto, si ritiene che l’ingresso di tale disposizione sia da salutare con favore ponendo ragionevolmente dei freni alle pretese ablatorie statuali nella prospettiva di bilanciarle con la tutela dell’iniziativa economica, sennonché, visto il carattere transitorio attribuito al decreto, la cui efficacia temporale è al momento circoscritta ai prossimi due anni, la sua portata applicativa risulterebbe alquanto svilita.