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Le parole della vittima in fuga “dal” contraddittorio, “dal” procedimento

TRA RISCATTO E FUGA: LE PAROLE DELLA VITTIMA NEL CONTRADDITTORIO PROCESSUALE

6. Le parole della vittima in fuga “dal” contraddittorio, “dal” procedimento

Altro profilo di interesse é la protezione della vittima, nella veste di testimone, “nel” e “dal” processo penale62. La formula non costituisce endiadi, ed esige chiarimenti.

La tutela “nel” processo di vittime cosiddette “vulnerabili” o “fragili”63 riceve

attenzione da tempo: noti i percorsi intrapresi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, tesi a individuare un delicato contemperamento fra la protezione del testimone - quand’anche vittima -, attraverso l’attenuazione del contraddittorio nella forma rigorosa di cross examination64, e le garanzie procedurali dell’imputato65. Parallelamente, in sede di Unione europea, si é pervenuti alla codificazione di uno standard legale minimo, grazie alla Direttiva 2012/29/UE, a difesa di talune prerogative della vittima, in particolar modo

60 «“Nulla fuori dal contesto” é il motto che deve ispirare la valutazione delle prove come un insieme

solidale (l’ipotesi di un’unica prova é scolastica); e meno che mai dovrebbe sottrarsi alla regola dei riscontri la testimonianza che, viceversa, esce quasi sacralizzata dal dettato dell’art. 192 c.p.p» in P. FERRUA, La

prova nel processo penale., cit., 163. In quest’ordine di idee, F. M. IACOVIELLO, La Cassazione penale, cit., 522 - 523, dove si afferma: «La tecnica normativa del “necessario riscontro” non é un’eccezione al principio del libero convincimento. È la tecnica del libero convincimento. [...] Non esiste la prova autosufficiente. Ogni prova ha bisogno di riscontri».

61 Cass., sez. un., 19 luglio 2012, n. 41461, Bell’Arte, cit., dove si afferma, in un obiter dictum,

l’“opportunità” - non la “necessità” - di vagliare, tramite riscontri, le dichiarazioni della persona offesa, subordinando il discorso alla condizione - forse irragionevole - che la medesima sia «anche costituita parte civile».

62 Così, H. BELLUTA, Un personaggio in cerca di autore: la vittima vulnerabile, in AA.VV. Lo scudo e

la spada, cit., 103, 113; S. RECCHIONE, La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, Opinioni

a confronto, in Criminalia, 2010, 275.

63 Per una disamina di questa “sagoma sfuggente”, L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e

prova, cit., 71 ss. A proposito di vulnerabilità, l’art. 1 d. lgs. 4 marzo 2014, n. 24, tra i «principi generali»,

disegna un genus le cui species sono «i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere».

64 Sull’esigenza di calibrare i modus operandi dell’escussione alle peculiarità del soggetto escusso, nella

consapevolezza che «la tecnica maieutica non é neutra», G. GIOSTRA, La testimonianza del minore: tutela

del dichiarante e tutela della verità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 1020 ss.

65 A proposito del bilanciamento de quo, condotto dalla Corte EDU: G. UBERTIS, La prova dichiarativa

debole: problemi e prospettive in materia di assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della giustizia sovranazionale, in Cass. pen., 2009, 4060 ss; M. GIALUZ, La protezione della vittima

tra Corte EDU e Corte di giustizia, in AA.VV., Lo statuto europeo delle vittime di reato, cit., 24 ss.; M. STELLIN, Il contributo testimoniale della vittima tra Cassazione e CEDU, cit., 27 ss.

delle «vittime con esigenze specifiche di protezione», individuate nei minori - in modo presuntivo - e nei soggetti la cui debolezza si evinca da un individual assessment66.

A fronte di codesti “moti sovranazionali”, il panorama legislativo italiano risulta particolarmente «frastagliato»67, benché non si possa ignorare l’apprezzabile edificazione

di «uno scudo protettivo vieppiù robusto»68. L’allusione é alle variegate forme di esami “protetti”, consentiti tanto in incidente probatorio, quanto in contesto dibattimentale69,

diretti a scongiurare fenomeni di “vittimizzazione secondaria”70 e a garantire la genuinità

dell’acquisizione probatoria71 - quantunque non si possa escludere, a priori, il conflitto

fra queste due finalità72 -.

Maggiormente problematica é, invece, la tutela “dal” processo, ovvero come garantire deposizione testimoniale - significativa di un “riscatto”73 - e definitiva “via di fuga” dal procedimento penale alle vittime vulnerabili. A questo proposito, la Direttiva 2012/29/UE statuisce, con riferimento alla categoria di vittime tout court, che «fatti salvi i diritti della difesa»74, «l’audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo» e che

«il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo»75 . Strumento precipuamente finalizzato a realizzare ciò sarebbe l’incidente probatorio, nell’ipotesi “speciale” (“incondizionata”, “liberalizzata”) ex art. 392 comma 1-bis c.p.p.76. La

disposizione, tuttavia, vincola il giudice a verificare presupposti positivamente tipizzati, in ossequio al principio di legalità, così trascurando il mare magnum della «vulnerabilità

66 Direttiva 2012/29/UE art. 22, ss. Per uno scorcio, H. BELLUTA, As is, to be: vittime di reato e giustizia

penale tra presente e futuro, in AA.VV., Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, cit., 153 ss.

Funditus, S. ALLEGREZZA, Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE, in AA.VV., Lo statuto europeo

delle vittime di reato, cit., 3 ss.

67 F. CASSIBBA, Oltre Lanzarote: la frastagliata classificazione soggettiva dei dichiaranti vulnerabili,

in www.penalecontemporaneo.it, 11 luglio 2014, 1 ss.

68 H. BELLUTA, As is, to be, cit., 152.

69 Benché sussista, allo stato attuale, un’evidente distonia fra le modalità protette di ascolto nei due

diversi contesti, S. RECCHIONE, Il dichiarante vulnerabile fa (disordinatamente) ingresso nel nostro

ordinamento: il nuovo comma 5 ter dell’art. 398 c.p.p., in www.penalecontemporaneo.it, 14 aprile 2014;

della medesima Autrice, Le vittime da reato e l’attuazione della Direttiva 29/2012/UE, ivi, 8 ss; H. BELLUTA, Eppur si muove, cit., 266 ss.

70 In tema, L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, 108 ss.

71 Ultimo profilo sottolineato da: G. CANZIO, La tutela della vittima nel sistema delle garanzie

processuali: le misure cautelari e la testimonianza “vulnerabile”, in Dir. pen. proc., 2010, 989; L.

LUPÀRIA, Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?, cit., 52.

72 G. GIOSTRA, La testimonianza del minore, cit., 1024 ss. 73 Supra § 1.

74 Clausola di salvaguardia delle garanzie difensive spettanti all’imputato. Di qui il problema del

bilanciamento, analogo a quello affrontato dalla Corte EDU, cfr. nota 65.

75 Direttiva 2012/29/UE, art. 20, lettere a); b). Si é notato che il riferimento alle «indagini penali», nella

rubrica dell’articolo in questione, non vada interpretato come una fase del procedimento, in quanto la distinzione fra indagini preliminari e dibattimento non é accolta da tutti gli ordinamenti europei, G. ILLUMINATI, La vittima come testimone, cit., 72.

76 In tema, P. RENON, L’incidente probatorio nel procedimento penale, Cedam, 2000, 86 ss; C.PANSINI,

Le dichiarazioni del minore nel processo penale, Cedam, 2001, 120 ss. Sull’individuazione dell’incidente

probatorio come best practice e sintesi di tutela “nel” e “dal” procedimento, G. TODARO, Il sistema italiano

di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive, in AA.VV., Lo statuto europeo delle vittime di reato, cit., 112.

aspecifica»77. Questa impostazione, operante ora per eccesso, ora per difetto, stride con la logica del individual assessment imposta dalla Direttiva già citata: condizione necessaria e sufficiente per l’accesso al contraddittorio incidentale dovrebbe essere una valutazione plasmabile sulla concretezza del casus78. Proprio questa ristrettezza

applicativa stimola, di conseguenza, la giurisprudenza a svolte scarsamente garantiste79, e porta taluni sul sentiero di una interpretazione estensiva delle ipotesi ordinarie di incidente probatorio80.

De iure condendo, é banale auspicare il potenziale effetto “terapeutico” di una riformulazione legislativa che consenta all’organo giurisdizionale una valutazione casistica; é, forse, meno banale auspicare che non si pervenga alla codificazione di clausole eccessivamente generiche, essendo preferibili parametri e procedure che impediscano la “metamorfosi” della discrezionalità giudiziale in arbitrio81.

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