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Incursioni nella sfera dinamica

TUTELA DELLA VITTIMA E PREROGATIVE DELL’IMPUTATO NEL SEGMENTO CAUTELARE: UN DIFFICILE BILANCIAMENTO

5. Incursioni nella sfera dinamica

Meritano, infine, un breve cenno i più significativi mutamenti, relativi al rapporto vittima–imputato, che hanno interessato la fase dinamica del binario cautelare.

L’art. 282–quater ammette la possibilità di valutare, ai fini della modifica o della sostituzione della cautela applicata, la proficua frequenza da parte dell’imputato di un programma antiviolenza, valorizzando così, sul piano applicativo, eventuali attenuazioni della pericolosità del soggetto83.

Le innovazioni più rilevanti si registrano proprio sul piano della variatio cautelare, ossia, più precisamente, sul versante della revoca e della sostituzione: l’art. 6 §§ 5 e 6 della Direttiva 29/2012, così come l’art. 56 § 1 lett. b) della Convenzione di Istanbul – delineando un panorama di tutele più esteso rispetto a quello previsto dal case law della Corte di Strasburgo84 – sanciscono il c.d. diritto all’informazione, prescrivendo agli Stati membri di rendere la vittima edotta (quantomeno in caso di pericolo) circa l’evoluzione dello status libertatis dell’imputato. In conformità ai vincoli europei il legislatore, modificando l’art. 299 c.p.p., ha introdotto, in seno alla norma de qua, un comma 2–bis che sancisce un obbligo di comunicazione, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio assistenziali e al difensore della persona offesa (o, in mancanza, alla vittima stessa) dei provvedimenti di revoca, sostituzione in melius o applicazione con modalità meno gravose, afferenti alla maggior parte delle misure coercitive85, ove applicate in relazione a «delitti commessi con violenza alla persona»; la norma tralascia, peraltro, ulteriori e più

83 La norma in esame inaugura, peraltro, il novero degli adempimenti comunicativi. Per quel che rileva

in parte qua, giova rammentare l’obbligo di comunicare i provvedimenti applicativi delle misure di cui agli

artt. 282–bis e ter alla persona offesa, nonché ai servizi socio assistenziali del territorio. A seguito dell’attuazione della Direttiva 2011/99/UE sull’ordine di protezione europeo, avvenuta con il d.lgs 11 febbraio 2015, n. 9, le due species di misure cautelari si prestano, altresì, a costituire il punto d’abbrivio di una tutela la cui portata trascende i confini nazionali (art. 5, comma 1): ai sensi dell’ art. 282–quater, comma 1–bis, la persona offesa è, quindi, informata circa la possibilità di chiedere l’emissione di un ordine di protezione europeo, il cui presupposto, stando all’art. 5 della Direttiva è appunto l’adozione, da parte dell’autorità dello stato di emissione, di una misura protettiva implicante per il soggetto pericoloso: «a) divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o determinate zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta; b) divieto o regolamentazione dei contatti, in qualsiasi forma, con la persona protetta, anche per telefono, posta elettronica o ordinaria, fax o altro; o c) divieto o regolamentazione dell’ avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito»: sul punto, A. BALSAMO, Il contenuto dei diritti fondamentali, in AA.VV., Manuale di procedura penale europea, a cura di R. E. KOSTORIS, Giuffrè, 2014, 137; M. CAGOSSI, L’ ordine di protezione europeo fa il suo ingresso

nell’ordinamento italiano, in www.penalecontemporaneo.it

84 Nonostante i Giudici di Strasburgo abbiano talvolta affermato che gli artt. 2 e 3 della Convenzione,

nel loro portato procedurale, richiedono il coinvolgimento effettivo della vittima nel corso dell’inchiesta (Corte EDU, 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia, § 211), finalità che implica tanto il tempestivo ascolto della persona offesa, quanto l’informativa circa il progredire del procedimento (Corte EDU, GC, 17 settembre 2014, Mocanu ed altri c. Romania, § 349 e ss.), la Corte europea ha ritenuto che «non si può interpretare la Convenzione come se essa imponga agli Stati un obbligo generale di rendere edotta la vittima di maltrattamento dei procedimenti penali nei confronti dell’autore del reato, nonché dell’ eventuale liberazione condizionale o del trasferimento agli arresti domiciliari». Corte EDU, 27 maggio 2014, Rumor

c. Italia, § 72, traduzione del Ministero della Giustizia).

85 Restano escluse dal meccanismo le sole misure concernenti il divieto di espatrio (art. 281) nonché

numerose ipotesi di mutamento della condizione in vinculis (impugnazioni, scadenza dei termini ecc.)86.

Il legislatore italiano pare, inoltre, essersi spinto oltre il singolo monito europeo, fondando un autentico diritto alla partecipazione della vittima nell’incidente cautelare87:

ai sensi dell’art. 299, commi 3 e 4–bis, la richiesta di revoca o sostituzione delle suddette misure – fuori dai casi di presentazione in sede d’interrogatorio di garanzia88 – dovrà

essere notificata, a cura della parte istante, a pena d’inammissibilità89, presso il difensore

della persona offesa o, in mancanza, alla vittima stessa90. La ratio di tale adempimento è quella di porre l’offeso nelle condizioni di presentare memorie entro il termine di due giorni dall’avvenuta notifica91. Si tratta di una facoltà che consente, dunque, alla vittima

d’interloquire in ordine all’esercizio del potere coercitivo, prerogativa di cui (citando Max Weber)92 l’apparato statale è tradizionalmente monopolista93: tale modello partecipativo sembra, pertanto, allontanare ulteriormente la figura della persona offesa dal paradigma di mero soggetto94.

Almeno due annotazioni risultano ancora doverose.

L’obbligo di notifica aggrava ulteriormente la difesa dell’imputato, finendo per incrementare i tempi della procedura, soprattutto nel caso in cui la vittima non abbia provveduto né a nominare un difensore, né a designare un domicilio95. Il dato normativo

86 Così, R. A. RUGGIERO, La tutela processuale della violenza di genere, in Cass. pen., 2014, 2356. 87 Sul punto, cfr., anche, H. BELLUTA, Revoca o sostituzione di misura cautelare e limiti al

coinvolgimento della vittima, in www.penalecontemporaneo.it. Il considerando n. 33 della Direttiva

29/2012 ammette, del resto, pure un diritto all’informazione in merito all’eventuale possibilità d’impugnare il provvedimento di scarcerazione dell’autore del reato, ove tale facoltà sia prevista nell’ordinamento nazionale.

88 L’eccezione suddetta, in realtà, è contemplata solo dalla prima norma: non sembrano, tuttavia, porsi

ostacoli all’applicazione della stessa anche nel corso della fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari. Esclude, inoltre, l’obbligo di notifica anche laddove la richiesta sia stata presentata in udienza (cfr. art. 299, comma 4–bis, primo periodo), G. SPANGHER,L’attività del difensore d’ufficio, in AA.VV., Quaderni per la Formazione Professionale dell’Unione delle Camere Penali Italiane – La difesa d’ufficio,

serie diretta daG. SPANGHER,vol. I, Le misure cautelari, Pacini Editore, 2015,24.

89 Inammissibilità che «deve potere essere rilevata d’ufficio fino al formarsi del giudicato, senza che

possano verificarsi forme, non previste dalla legge, di sanatoria» (Cass., sez. II, 20 giugno 2014, n. 29045, in Cass. pen., 2015, 211).

90 Qualora non sia stato nominato un difensore (cfr. art. 33 norme att.) la legge fa, tuttavia, salva l’ipotesi

in cui la vittima abbia provveduto a dichiarare o a eleggere domicilio.

91 Trattasi di un termine acceleratorio per la vittima e il difensore, dilatorio per il giudice. La prerogativa

in oggetto, pur non trovando esplicita enunciazione in seno al comma 4–bis (che prescrive unicamente la notifica), viene comunque riconosciuta dalla Suprema corte, stante la ratio dell’obbligo informativo: Cass., sez. VI, 5 febbraio 2015, n. 6717, in www.processopenaleegiustizia.it.

92 In generale cfr. A. ABAT I NINET, Constitutional Violence. Legitimacy, Democracy and Humar

Rights, Edinburgh University Press, 2013, 90 e ss.

93 Così, anche, a proposito di un futuribile controllo, da parte dell’offeso, sull’inerzia del p.m.

nell’esercizio del potere cautelare, S. RECCHIONE, Le vittime da reato e l’attuazione della direttiva 2012\29

ue: le avanguardie, i problemi, le prospettive, in www.penalecontemporaneo.it, 17.

94 Ciononostante, l’offeso «è ancora un postulante, nonostante i molti diritti. Gli mancano i poteri della

parte: non agisce, né formula petita sul merito; meno che mai impugna ed è escluso dall’ istruzione attiva (culminante negli esami diretti)»: così, F. CORDERO, Procedura penale, 2012, cit., 277.

95 Così, anche, Così, A. DIDDI, Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere, in Proc.

pen. giust., 2, 2014, 100; M. BONTEMPELLI, Novità nella procedura di revoca e sostituzione, in Misure

cautelari ad personam, cit., 155 e ss.; E. M. CATALANO, La tutela della vittima nella direttiva 2012/29 UE

e nella giurisprudenza delle Corti europee, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1804; A. PROCACCINO,

prescrive, infatti, la contestuale notificazione della richiesta: secondo l’opinione che appare preferibile, la notificazione dovrebbe, quindi, essersi già perfezionata al momento della presentazione dell’istanza96. Ecco, dunque, frapporsi ulteriori ostacoli al diritto

dell’imputato ad ottenere un tempestivo adeguamento della misura in essere che più non corrisponda alle esigenze del caso concreto, stante la discrasia rispetto alla situazione cristallizzata nell’ordinanza applicativa97.

Un’ulteriore complicazione è costituita dalla vaghezza della categoria delittuosa cui l’obbligo si riferisce: tale nozione – secondo alcuni troppo ampia, in quanto suscettibile di comprendere fattispecie in relazione a cui il coinvolgimento della vittima non sembra trovare giustificazione98 – desta, invece, numerosi dubbi in ordine alla possibilità di sussumere al suo interno reati a forma libera (quale è, ad esempio, la fattispecie di cui all’art. 572 c.p.)99 o rispetto ai quali la violenza è prevista quale modalità di realizzazione

della condotta alternativa alla minaccia100.

Interventi di “ortopedia interpretativa”, basati sull’intentio legis e sul principio d’interpretazione conforme101 o sull’affascinante bipartizione tra violenza reale e

violenza personale102, per quanto suggestivi, dovrebbero comunque essere conciliati col

favor libertatis che impone, soprattutto in questa sede103, una puntuale applicazione del

principio di tassatività delle invalidità processuali e delle correlative sanzioni104. Detto principio è stato già, per altro verso, recentemente eluso dalla Suprema corte che, seppure

alla violenza di genere, cit., 9; R. A. RUGGIERO, La tutela processuale della violenza di genere, cit., 2352 e ss.

96 Ampiamente, sul punto, D. POTETTI, Il nuovo art. 299 c.p.p. dopo il decreto legge n. 93 del 2013, in

Cass. pen., 2014, 982; la già citata Cass., sez. VI, 5 febbraio 2015, n. 6717 ammette che la richiesta possa

essere accompagnata anche dalla prova del mero avvio della procedura di notifica (tale conclusione non esclude, tuttavia, il rallentamento dell’iter, dovendosi comunque attendere il perfezionamento della notificazione, nonché il decorso del termine di due giorni entro cui il difensore e l’offeso possono presentare memorie).

97 Sul punto cfr., anche, G. PAVICH, La nuova legge sulla violenza di genere, in Cass. pen., 2013, 4320. 98 Sul punto, A. DIDDI, Chiaroscuri nella nuova disciplina, cit., 99; distingue, infatti, tra «le ipotesi in

cui l’azione violenta è del tutto occasionale (come è nel caso di specie, trattandosi di rapine in danno di persone offese sconosciute all’imputato), da quelle in cui la condotta violenta si caratterizza anche per l’esistenza di un pregresso rapporto relazionale tra autore del reato e vittima, in cui perciò la violenza alla persona è per così dire mirata in danno di una determinata persona offesa», G.i.p. Trib. Torino 4 novembre 2013, in www.penalecontemporaneo.it.

99 Prescrive la notifica in relazione al delitto ex art. 612–bis c.p., Trib. Roma, 10 novembre 2014, in

DeJure.

100 Ampiamente, sul punto, A. PROCACCINO, L’avvento della persona offesa nelle dinamiche custodiali,

cit., 94 e ss.

101 Richiama entrambi i summenzionati criteri, con particolare riguardo ai consideranda n. 17 e n. 18

della Direttiva 29/2012 che definiscono, rispettivamente, le nozioni di “violenza di genere” e di “violenza nelle relazioni strette”, D. POTETTI, Il nuovo art. 299 c.p.p., cit., 979 e ss. Secondo A. MARANDOLA, Nuove

norme in materia di violenza di genere: aspetti processuali, in Studium Juris, 2014, 530, tale «locuzione

che attiene alla violenza di genere e ai casi in cui la violenza riguarda un terzo, esclude non poche fattispecie che, pur analoghe, risultano carenti di quella connotazione».

102 Il secondo termine della dicotomia include, infatti, tanto la violenza fisica quanto quella psichica:

sul punto, F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro il patrimonio, Padova, 2014, 50 e ss.

103 La precarietà dell’accertamento e la carenza di contraddittorio in sede applicativa rendono, infatti,

necessaria una immediata valorizzazione degli elementi suscettibili di reintegrare l’indagato nell’esercizio delle proprie libertà, senza l’interposizione d’interessi facenti capo a soggetti terzi rispetto al destinatario della misura cautelare: sul punto, cfr. C. IASEVOLI, Pluralismo delle fonti e modifiche al c.p.p., cit., 1400.

obiter dictum, ha sancito la doverosità della notifica, per quanto non prevista dal dettato normativo105, anche qualora l’istanza tenda ad ottenere l’applicazione della cautela con

modalità meno gravose106.

105 Così, M. BONTEMPELLI, Novità nella procedura di revoca e sostituzione, cit., 162 e ss.

106 Così la nota Cass., sez. VI, 5 febbraio 2015, n. 6717: la Suprema corte è pervenuta a tale conclusione

sulla scorta tanto «dell’oggettivo collegamento logico- sistematico tra il primo ed il secondo inciso della disposizione di cui al citato comma 4 bis», quanto «della ratio della previsione normativa e della particolare estensione degli oneri informativi stabiliti in favore della vittima di determinate fattispecie incriminatrici dalla normativa Europea ed internazionale cui le norme interne hanno inteso dare attuazione».

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