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L'imposta di registro: a) sul decreto di esecutività dello stato

LA FINANZA COME STRUMENTO DI AZIONE DEI POTERI PUBBLICI (*)

D) Le emissioni estere di titoli pubblici italiani conservano il

13. L'imposta di registro: a) sul decreto di esecutività dello stato

passivo.

In tema di imposta di registro si riscontra una serie di proble-matiche, legate essenzialmente all'individuazione del regime appli-cabile a taluni atti della procedura; fra questi, in specie, il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo (art. 97 1. fall.), il piano di ri-parto dell'attivo (art. 110 1. fall.) e la sentenza che omologa il con-cordato.(art. 130 1. fall.).

Cominciando dal primo, si tratta in sostanza di appurare se il decreto con il quale il giudice delegato, a conclusione del procedi-mento di verifica dei crediti, conferisce esecutività al medesimo, sia suscettibile di inquadrarsi fra gli atti dell'autorità giudiziaria or-dinaria recanti l'accertamento di diritti a contenuto patrimoniale o la condanna al pagamento di somme, previsti dalle lett. c) e b) del-l'art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e soggetti pertanto al tributo in misura proporzionale, con le aliquote rispetti-vamente dell'I o 3 per cento.

Invero, superato ormai ogni dubbio sulla natura giurisdizionale di tale procedimento e quindi del provvedimento — il decreto — con il quale si chiude (43), sembra difficile poterne negare l'effetto di accertamento che, quanto meno ai fini della partecipazione al concorso, esso comporta in ordine ai crediti ammessi. In particola-re, quando si osserva che siffatto accertamento investirebbe soltan-to il diritsoltan-to del credisoltan-tore al concorso e alla distribuzione del ricava-to (44), si prospetta in realtà un fenomeno che atterrebbe comun-que all'efficacia dell'accertamento, piuttosto che al suo oggetto; in-tanto il giudice può ammettere il creditore (al concorso e alla distri-buzione del ricavato) in quanto ne accerti, pur con le forme e la

di-(43) Cfr., in particolare e da ultimo, anche per ogni ulteriore indicazione, BONSIGNORI, Il fallimento, Padova, 1986. 579 ss.; PAJARDI, Manuale di diritto

fal-limentare, Milano, 1986, 458 ss.; PROVINCIALI-RAGUSA MAGGIORE, Istituzioni di diritto fallimentare, Padova, 1988, 463 ss.

(44) TESAURO, op. cit., 341-2, che richiama la tesi elaborata da RICCI, For-mazione del passivo fallimentare e decisione sul credito, Milano, 1979, passim e

sciplina del tutto particolare prevista dalla legge fallimentare, la sussistenza del credito. Talché, ritenendo che l'efficacia dell'accer-tamento in questione resti circoscritta alla sede fallimentare, non si può negare che esso investe pur sempre il credito, e quindi un di-ritto a contenuto patrimoniale, non una situazione di carattere pu-ramente processuale (45).

D'altro canto, la norma fiscale non richiede che l'accertamento contenuto nella pronuncia giurisdizionale sia suscettibile di acqui-stare l'efficacia di giudicato sostanziale. L'accertamento compiuto dal giudice rileva in quanto per il suo tramite si m a n i f e s t a n o ^ ^ diritti il cui substrato economico-patrimoniale il tributo di registro è volto a colpire, e ciò si verifica anche se tale accertamento/jrfcn pos-segga la pienezza degli effetti che al giudicato si collegané (46); nel nostro caso, in specie e seguendo l'indirizzo costante detya Cassa-zione (non condiviso, peraltro, da buona parte della dottrina che assegna al decreto efficacia di giudicato) (47), si tratterebbe di cf- •<; • \j fetti meramente preclusivi in seno alla procedura fallimentare.

Fermo ciò, occorre poi stabilire se, oltre all'accertamento, nel decreto di esecutività dello stato passivo sia dato ravvisare la con-danna al pagamento dei crediti ammessi. In particolare, si è osser-vato che il provvedimento del giudice delegato con il quale si am-mette al passivo il credito ha un contenuto, seppur implicito, di

(45) C f r . , sul punto BONSIGNORI, op. cit., 583.

(46) Per BASILA VECCHIA, Spunti in tema di tassazione degli atti di riparto

nelle procedure esecutive e concorsuali, in Rass. trib., 1988, I, 138, la ratio della

tassazione proporzionale dei provvedimenti giurisdizionali di accertamento e di condanna sarebbe essenzialmente ascrivibile alla loro portata innovativa e modifi-cativa (normativa) in ordine ad una determinata situazione giuridica, onde la ne-cessità che i medesimi (provvedimenti) siano suscettibili di acquistare autorità di cosa giudicata. In verità l'accertamento o la condanna del giudice incidono co-munque normativamente sulle posizioni delle parti, nel senso di porne la relativa regolamentazione pur se tale efficacia resti circoscritta alla specifica sede dalla quale il provvedimento proviene; sicché, anche sotto questo profilo, non sembra venir meno la giustificazione dell'applicazione del tributo.

(47) Sostengono l'efficacia extra fallimentare dell'accertamento compiuto in sede di verifica del passivo, fra gli altri, FERRARA, R fallimento, Milano, 1974, 472 ss.; PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, Milano, 1974, III, 1443 ss.; LANFRANCHI, La verifica del passivo nel fallimento, Milano, 1979, 56 ss.; PAJAR-DI, Manuale di diritto fallimentare, cit., 470 ss. A favore invece, dell'efficacia en-dofallimentare, cfr., da ultimo BONSIGNORI, op. cit., 597 ss. e PROVINCIALI-RAGU-SA MAGGIORE, Istituzioni di diritto fallimentare, cit., 473 ss. ed ivi le indicazioni della dottrina conforme. Costante l'orientamento della cassazione nell'assegnare al decreto efficacia meramente preclusiva nell'ambito delle procedure: cfr., fra le più recenti, Cass., 10 settembre 1980, n. 5217, in Studi giur., 1980, II, 1936.

condanna (48). Esso (provvedimento) costituisce infatti il titolo per partecipare all'esecuzione concorsuale ed è quindi l'equivalente della pronuncia di condanna in un processo ordinario, destinato a sfociare nell'esecuzione singolare; detto diversamente, la condanna del debitore al pagamento, essendo già pendente nei suoi confronti il processo esecutivo, si tramuta nell'ordine di ammettere il credi-tore, in concorso con gli altri creditori, a soddisfarsi sul ricavato della liquidazione dell'attivo.

Il decreto in questione è, almeno nell'ambito della procedura fallimentare, il titolo che regola il rapporto obbligatorio, sovrappo-nendosi alla fonte originaria del medesimo e rendendo possibile la soddisfazione in via coattiva del credito. I suoi effetti si rendono pertanto equiparabili a quelli della sentenza di condanna nel pro-cesso di cognizione; ed è questo, concernente la natura degli effetti, il profilo che in special modo rileva ai fini di una corretta lettura delle norme in tema di registro (49). Tale tributo, invero, ha per l'appunto riguardo agli effetti giuridici che vengono a incidere su diritti patrimoniali, giacché in essi (effetti) si disvelano l'esistenza, le modificazioni e gli spostamenti di una determinata manifestazio-ne di ricchezza.

Quanto sopra, dunque, induce a ravvisare la previsione perti-nente alla fattispecie in esame nella lett. b) dell'art. 8 della tariffa, che appunto riguarda le pronunce di condanna (50). Ne consegue l'applicazione di un'aliquota più elevata (il 3 per cento) rispetto a quella fissata per le sentenze di accertamento (l'I per cento), ma anche la possibilità di avvalersi della disposizione contenuta nella seconda nota di tale articolo, in forza della quale gli atti di cui alla lett. b) non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto; tale ultima norma è coerente espressione del principio di alternatività fra Iva e imposta di regi-stro — per cui la seconda si applica in misura fissa sugli atti relativi ad operazioni che scontano il primo tributo: art. 40 del citato D.P.R. n. 131/86 — , che peraltro il legislatore ha saputo trasferire

( 4 8 ) V . , in tal s e n s o PAJARDI, op. ult. cit., 4 6 7 e PROVINCIALI-RAGUSA M A G G I O R E , op. ult. cit., 4 7 5 .

(49) Il criterio è affermato e utilizzato da TESAURO, Le procedure

concor-suali, l'Iva e le imposte di registro, cit., 340-1; recentemente è stato ripreso da BASILA VECCHIA, op. cit., 1 3 6 .

sul piano di tassazione degli atti giurisdizionali solo con riferimento ai suddetti provvedimenti di condanna (51).

14. (Segue), b) Sul piano di riparto dell'attivo.

Con riferimento al piano di riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, la Corte di Cassazione si è pronunciata apertamente contro l'assoggettabilità di tale atto ad imposta pro-porzionale, per ciò che e nella misura in cui esso non tocca l'accer-tamento dei crediti destinatari degli importi distribuiti (52).

Più in particolare, la Corte di Cassazione ha elaborato i se-guenti criteri:

1) il decreto di riparto non rientra in alcuna delle ipotesi