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La notifica e l'impugnazione degli atti recanti la pretesa impo-

LA FINANZA COME STRUMENTO DI AZIONE DEI POTERI PUBBLICI (*)

D) Le emissioni estere di titoli pubblici italiani conservano il

21. La notifica e l'impugnazione degli atti recanti la pretesa impo-

impo-sitiva dell'amministrazione finanziaria.

Parlando delle vicende dei crediti tributari nel fallimento, me-rita un attimo di attenzione anche il profilo relativo alla notificazio-ne, durante la procedura, degli atti per il cui tramite l'amministra-zione è tenuta ad avanzare le proprie pretese.

E indubbio che la perdita di legittimazione processuale da par-te del fallito (art. 43 1. fall.) rende necessario che tale notifica sia indirizzata al curatore, il quale può impugnare l'atto e contestare davanti alle Commissioni tributarie il credito vantato dalla finanza. Ma ciò non toglie che ove il curatore decida di non ricorrere il falli-to mantenga una legittimazione sussidiaria ad opporsi alla pretesa impositiva.

Invero, la valutazione del curatore al riguardo (se ricorrere o meno) può e deve dipendere anche da profili di opportunità nell'in-teresse della procedura (per es. la mancanza di attivo può spingerlo ad evitare un contenzioso inutile per la procedura stessa) e può

(97) Cass., 23 novembre 1979, n. 6120, in Boll, trib., 1980, 641; Cass., 30 luglio 1982, n. 4361, in Riv. fise, it., 1982, « Privilegio », n. 23; Cass., 7 settem-bre 1984, n. 4781, in Foro it., 1985, I, 502; Cass., 21 gennaio 1985, n. 205, in

Rass. trib., 1986, II, 132.

(98) V. in tal senso TESAURO, op. loc. cit. Peraltro, i dubbi di costituziona-lità sono stati respinti dalla Corte Costituzionale con sentenza 15 febbraio 1984, n. 25, in Boll, trib., 1984 , 722; v. al riguardo, criticamente, GLENDI, Non esiste più

nel nostro ordinamento alcun privilegio generale per i crediti di rivalsa Iva: la Corte Costituzionale e la Supremo Corte si riconoscono impotenti a superare lo « squilibrio normativo » provocato dal legislatore, in Rass. trib., 1986, II, 135 ss.

pertanto contrastare con gli interessi del debitore, sul quale si sca-ricano comunque le conseguenze negative della mancata impugna-zione dell'atto (incontestabilità del credito d'imposta, che potrà es-sere fatto valere nei confronti del contribuente tornato in bonis, ap-plicazione delle sanzioni amministrative a suo carico e formazione di un precedente sfavorevole ai fini della graduazione della pena pecuniaria in occasione di successivi illeciti).

D'altro canto, il concetto di legittimazione sussidiaria del falli-to (99) è frutfalli-to dell'elaborazione compiuta in sede schiettamente fallimentare, specialmente per i casi di inerzia del fallito (100), e ri-sponde all'esigenza di assicurare concretezza ed effettività, anche in questo settore, al diritto di difesa (art. 24 Cost.), evitando l'in-giustificato sacrificio dei diritti del fallito laddove non sussistano ra-gioni di tutela dei creditori (101). Invero, coltivando personalmente la controversia tributaria, il debitore non arreca pregiudizio alcuno alla massa dei creditori, potendo anzi ottenere, anche a beneficio della stessa, l'eliminazione o riduzione del credito d'imposta; non c'è dunque motivo per negare al fallito il diritto alla tutela giudizia-le nei confronti delgiudizia-le pretese impositive.

Ne consegue la legittimazione del fallito di attivare la contro-versia tributaria attraverso l'impugnazione dell'atto, ancorché noti-ficato al solo curatore. In ogni caso, la mancata proposizione del ri-corso da parte di quest'ultimo non determina nei confronti del falli-to l'incontestabilità del credifalli-to d'imposta, potendo essere instaurata la controversia tributaria sull'ari e sul quantum del medesimo in se-de di ricorso contro gli ulteriori atti se-della procedura di accertamen-to e di riscossione che siano direttamente portati a sua conoscenza, senza al riguardo preclusioni di sorta (si pensi alla notifica, dopo la chiusura del fallimento, delle ingiunzioni per imposte derivanti da accertamenti a suo tempo impugnati dal curatore e da questi non impugnati) (102).

MARCO MICCINESI

(99) Per la disamina dei vari orientamenti al riguardo cfr., da ultimo e per

t u t t i , B O N S I G N O R I , op. cit., 3 3 4 ss.

(100) Ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale: cfr., fra le più recenti Cass., 5 gennaio 1980, n. 62, in La settimana giuridica, 1980, II, 467.

( 1 0 1 ) C f r . , F E R R A R A , op. cit., 4 2 6 .

A P P U N T I E R A S S E G N E

A S P E T T I N O R M A T I V I E D O R G A N I Z Z A T I V I

D E L S E R V I Z I O C E N T R A L E D E G L I I S P E T T O R I T R I B U T A R I

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Fonti di disciplina del Servizio. — 3.

L'organizza-zione del Servizio in generale. — 4. Il Direttore. — 5. Il Comitato di coor-dinamento. — 6. L'Adunanza e la Conferenza generale degli ispettori tribu-tari. — 7. Gli Uffici. — 8 . 1 gruppi di lavoro e gli intergruppi.

1. Premessa.

L'istituzione del Servizio Centrale degli Ispettori Tributari (Secit) di cui agli artt. 9-12 della legge finanziaria per il 1980 (legge 24 aprile 1980, n. 146) (1) si inquadra nel processo di completamento della rifor-ma tributaria degli anni '70 e della ristrutturazione degli apparati del-l'Amministrazione finanziaria.

Trattasi di un organismo originale nell'ambito della Pubblica Ammi-nistrazione, posto alle dirette dipendenze del Ministro delle Finanze, pienamente autonomo rispetto ai vertici dell'apparato, a competenza ge-nerale, la cui articolazione organizzativa è basata sul principio ammini-strativo della non gerarchia.

Il Servizio espleta le funzioni istituzionali di controllo, verifica e programmazione previste nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 9 e nel comma 4 dell'art. 11, legge n. 146/1980 cit., quest'ultimo con riferimen-to ai compiti del Comitariferimen-to di coordinamenriferimen-to (2).

(1) Le norme istitutive del Secit sono raccolte sotto un capo intitolato « Provvedimenti urgenti per la riduzione delle evasioni per l'anno 1980 », unita-mente a quelle che istituiscono i Centri di servizio delle imposte dirette ed a quel-le che introducono il metodo sequel-lettivo nell'accertamento fiscaquel-le, nonché ad altre disposizioni sull'Amministrazione finanziaria.

(2) Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146 il Se-cit: a) controlla l'attività di accertamento degli uffici avvalendosi anche degli ispettori compartimentali territorialmente competenti; controlla altresì le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza; b) al fine del migliore espletamento del con-trollo di cui alla precedente lettera a), può, in via straordinaria, eseguire verifiche e controlli ed intervenire nelle verifiche in corso di svolgimento da parte degli uf-fici e della Guardia di finanza; c) provvede, in via straordinaria, alle verifiche ed ai controlli relativi a contribuenti nei confronti dei quali sussiste un fondato so-spetto di evasione di grandi proporzioni; d) formula proposte al Ministro delle Fi-nanze per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di accertamento. Ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della stessa legge, « il Comitato di coordinamento,

Al Servizio non è riconosciuta personalità giuridica né dalla legge istitutiva, né da altra normativa.

Discende, dalle brevi considerazioni sopra tracciate, che il Servizio si configura come organo inserito nell'Amministrazione ministeriale e ca-ratterizzato, rispetto alle figure organizzative più tradizionali ivi ope-ranti, non solo per il tipo di funzione che svolge, ma anche per i conno-tati organizzativo-funzionali estremamente nuovi ed originali rispetto al-la tradizione amministrativa del nostro Paese.

In questa sede ci proponiamo di illustrare gli aspetti normativi ed organizzativi del Servizio ad un decennio dalla sua istituzione.