LA FINANZA COME STRUMENTO DI AZIONE DEI POTERI PUBBLICI (*)
D) Le emissioni estere di titoli pubblici italiani conservano il
3. L'organizzazione del Servizio in generale
La collocazione organico-funzionale del Servizio Centrale degli Ispettori Tributari nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, ed i limiti posti dalla legge istitutiva alla sua attività, consentono di individuare le caratteristiche peculiari della sua organizzazione, mediante le quali il legislatore ha conferito al Servizio stesso condizioni di funzionamento tali da permettergli il consegui-mento degli obiettivi previsti con la sua istituzione, come da organigramma.
SERVIZIO CENTRALE DEGLI ISPETTORI. TRIBUTARI
0 R G A N I G R A M M A
MINISTRO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE D E G Ù ISPETTORI TRIBUTARI
DIRETTORE DEL SERVIZIO
COMITATO DI COORDINAMENTO GRUPPI DI LAVORO N. 8 INTERGRUPPO PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE UFFICIO AA.GG.E PERSONALE UFFICIO CONSEGNATARIO CASSIERE UFFICIO STUDI, BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE
La prima e la più singolare caratteristica del Servizio è costituita dall'autonomia con cui esso si pone nei riguardi degli altri organi del-l'Amministrazione finanziaria; ciò ha richiesto che fosse prevista una specifica articolazione organizzativa, fondata prevalentemente, almeno per quanto concerne gli organi del Servizio, su base elettiva.
Di detta articolazione fanno essenzialmente parte, il Direttore del Servizio ed il Comitato di coordinamento, che costituiscono appunto gli organi del Servizio. A questi si possono affiancare l'Adunanza e la Con-ferenza generale degli ispettori tributari.
Il Direttore, con propri provvedimenti, costituisce gli uffici previsti dall'art. 32 delle norme di funzionamento, di cui si tratterà più diffusa-mente in prosieguo, determinandone la composizione numerica e nomi-nativa ed indicando il responsabile del funzionamento di dette strutture funzionali di supporto.
Il Servizio — in base alla delibera del Comitato di coordinamento 28 maggio 1981, n. 8 — è anche articolato in otto gruppi di lavoro a ciascu-no dei quali è stato attribuito un settore di competenza, coincidente con una delle otto aree in cui è stata suddivisa l'economia nazionale in modo che ad ogni gruppo sia consentito il controllo di un'area economica com-prensiva dell'intera struttura industriale e commerciale. Il controllo spettante a ciascun gruppo di lavoro è di carattere generale, nel senso che comprende tutti i tributi inerenti il settore stesso.
Sull'articolazione da ultimo indicata (gruppo di lavoro) va aggiunto che la formula organizzativa che il Servizio si è data — gruppi di lavoro corrispondenti ai vari settori di attività economica — ha contribuito a fa-vorire l'integrazione delle diverse culture professionali degli ispettori tributari, ed ha consentito lo svilupparsi di filoni di indagini in determi-nate aree di attività.
4. Il Direttore.
La figura del Direttore del Servizio, organo a rilevanza esterna, è in primo luogo disciplinata dall'art. 11, legge n. 146/1980 cit., sia riguardo alle modalità di scelta, sia riguardo alle funzioni.
Il Direttore viene scelto dal Ministro delle Finanze, nell'ambito di una terna indicata dall'Adunanza degli ispettori tributari.
Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta; sia il conferimento dell'incarico, sia la riconferma, sono subordinati alla sua permanenza nel Servizio in qualità di ispettore tributario (3).
In caso di assenza o di altro impedimento temporaneo, il Direttore viene sostituito nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 11,
(3) Cfr. art. 11, comma 2, legge n. 146/1980, cit., e art. 10, comma 1, D.P.R. n. 10/1980, cit.
D.P.R. n. 10/1981 cit., dall'ispettore tributario eletto nel Comitato di coordinamento con il maggior numero di voti, che non risulti impedito.
Le funzioni del Direttore del Servizio risultano in particolare speci-ficate nell'art. 12 del D.P.R. n. 10/1981 cit. e sono assegnate dal Mini-stro delle Finanze ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (4).
Sul punto si può aggiungere che il riferimento alla c.d. legge sulla dirigenza, per quanto concerne l'assegnazione delle funzioni, non va esteso al potere di revoca attribuito al Ministro nei confronti dei dirigen-ti generali, ai quali è sostanzialmente equiparato il Direttore del Servi-zio (5). Quest'ultimo, infatti, non può cessare dalla carica altro che per uno dei motivi che comportano la cessazione, la decadenza o la revoca dall'incarico di ispettore tributario.
Quanto alle funzioni, esse, sulla base dell'art. 12 cit., sono le seguenti:
a) presiedere il Comitato di coordinamento, ricevere le direttive
del Ministro delle Finanze a questo indirizzate, riferirgli sulle conse-guenti delibere e presentargli le proposte e le richieste espresse dal Ser-vizio;
b) emanare gli atti necessari e vigilare perché vengano eseguite le
delibere del Comitato di coordinamento e gli ordini del Ministro delle Finanze;
c) essere preposto all'amministrazione del personale del Servizio;
d) esercitare le altre funzioni conferitegli dalla legge, dal
regola-mento di attuazione, da deliberazioni del Comitato di coordinaregola-mento.
Va osservato, per quanto concerne la prima di tali funzioni, che il Direttore del Servizio è componente di diritto e presiede il Comitato di coordinamento. In tale qualità ha il potere di convocare l'organo almeno per la prima riunione e per quelle c.d. « fuori calendario » (cfr. artt. 43 e 45 norme di funzionamento) e di predisporre in ogni caso l'ordine del giorno delle riunioni, nonché gli atti preliminari e, ove occorra, istrutto-ri e la documentazione necessaistrutto-ria. Egli sottoscistrutto-rive infine i verbali delle riunioni e delle delibere del Comitato (cfr. artt. 51, comma 3 e 55, com-ma 3, norme di funzionamento).
Il Direttore inoltre riferisce al Ministro gli esiti delle delibere adot-tate dal Comitato di coordinamento, sulla base delle direttive ricevute e presenta le indicazioni e le richieste formulate dal Servizio. In tal modo esso espleta funzione di collegamento fra il Ministro ed il Servizio
stes-(4) Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, concerne la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Nell'art. 15, comma 1, il D.P.R. stabilisce che la preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici e l'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali da esso previste sono disposte o revocate, ai dirigenti di corrispondente qualifica o livello della stessa amministrazione, con decreti del Ministro competente, sentito il Pre-sidente del Consiglio dei Ministri, se trattasi di dirigenti generali o superiori, e con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, negli altri casi.
(5) Ministero delle Finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. n (a cura di), Note sull'attivazione e sul funzionamento del
so. In relazione a detta funzione, è da ricordare anche il compito del Di-rettore di predisporre per il Comitato di coordinamento (che l'approva) la relazione periodica sulla attività del Servizio che, ai sensi dell'art. 13, D.P.R. n. 10/1981 cit., va inviata al Ministro.
Circa poi le funzioni esecutive delle delibere del Comitato di coordi-namento e degli ordini del Ministro, il Direttore cura la completa esecu-zione dei medesimi (cfr. art. 51, comma 4, norme di funzionamento).
Come organo esecutivo delle delibere del Comitato di coordinamen-to, affida gli incarichi specifici ai singoli ispettori, secondo i criteri di programmazione varati; formalizza le delibere riguardanti l'attività svol-ta e la programmazione degli accersvol-tamenti; comunica agli uffici gli ele-menti emersi a seguito dei controlli e delle verifiche; infine formalizza le proposte per l'attuazione del programma ministeriale.
Il Direttore, si è detto, è anche preposto all'amministrazione del personale addetto al Servizio; in tale qualità esercita i poteri propri dei dirigenti preposti all'amministrazione del personale (cfr. art. 10, D.P.R. n. 748/1972 cit.), emanando diversi provvedimenti relativi allo stato giu-ridico e al trattamento economico del personale attribuito al Servizio (es.: decreti di aspettativa, di congedo straordinario, di sospensione dal-l'incarico di ispettore tributario ai sensi dell'art. 8, D.P.R. n. 10/1981 cit.).
Al Direttore sono demandati compiti nel procedimento che consegue alla violazione, da parte di un ispettore, dell'obbligo di astensione, rela-tivamente agli affari nei quali egli stesso o suoi congiunti abbiano inte-resse (art. 8, comma 1 e 2, norme di funzionamento).
Il Direttore del Servizio non ha poteri di supremazia gerarchica ri-spetto agli iri-spettori, cui lo unisce un vincolo di colleganza, tuttavia vigi-la sull'osservanza da parte degli ispettori stessi delle norme regovigi-latrici del loro comportamento al fine di riferire al Ministro eventuali violazio-ni che possano comportare decadenza o revoca dell'incarico (cfr. art. 9 norme di funzionamento).
Il Direttore riceve le relazioni degli ispettori contenenti proposte di provvedimenti a carico del personale dell'Amministrazione finanziaria e viene informato dei rapporti all'autorità giudiziaria e delle denunce alla Corte dei Conti (cfr. artt. 10 e 11 norme di funzionamento).
Dal Direttore dipendono tutti gli uffici del Servizio indicati dagli artt. 32 e 56 delle norme di funzionamento e di cui si tratterà diffusa-mente nel par. 5 e ad esso spetta anche assegnare a detti uffici il personale.
Tra le altre funzioni del Direttore vi è quella di informare gli ispet-tori tributari sullo svolgimento delle attività del Comitato di coordina-mento (cfr. art. 55, comma 4, norme di funzionacoordina-mento).
Egli ha anche compiti in materia di organizzazione del Servizio e di gestione delle spese di funzionamento, e deve assicurare l'efficienza dei servizi necessari all'espletamento delle funzioni degli ispettori e del Co-mitato (cfr. art. 5, comma 3, norme di funzionamento).
Sono altresì attribuiti al Direttore competenze in materia di acquisi-zione e di utilizzaacquisi-zione delle informazioni di carattere generale necessa-rie per l'attività del Servizio. Tra tali competenze è da segnalare quella relativa all'acquisizione dei documenti contenenti programmi di
mento, di controlli e di verifiche predisposti dagli uffici centrali e peri-ferici sia dell'Amministrazione finanziaria sia della Guardia di finanza (cfr. art. 2, comma 2, norme di funzionamento).
E da ricordare ancora che spetta al Direttore predisporre il bolletti-no interbolletti-no in base all'art. 14 delle bolletti-norme di funzionamento, ricevere le relazioni periodiche dei coordinatori dei gruppi e le richieste degli ispet-tori tributari relative alla copertura delle spese di missione, all'audizio-ne del personale dell'Amministrazioall'audizio-ne finanziaria (art. 50 norme di fun-zionamento), all'utilizzazione eccezionale di personale specializzato (art. 26, comma 1, norme di funzionamento), all'utilizzazione del contingente della Guardia di finanza (art. 41 norme di funzionamento).
Il Direttore del Servizio convoca anche la Conferenza generale degli ispettori tributari (art. 31, comma 3, norme di funzionamento).
Egli partecipa, inoltre, alle sedute del Consiglio di Amministrazione del Ministero delle Finanze quale componente di diritto, a norma del-l'art. 146, comma 1, lett. a), D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Inoltre è membro di diritto del Consiglio superiore delle finanze, istituito con D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 646 (integrato dal D.P.R. 28 marzo 1975, n. 104) quale organo tecnico-consultivo del Ministro, nonché della Confe-renza generale consultiva dei dirigenti superiori capi degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indi-rette sugli affari, istituita con D.M. 1 agosto 1988.
Fra gli incarichi di particolare rilevanza, conferiti dal Ministro al Direttore del Secit, vanno citati la partecipazione alla Commissione di studio per la revisione delle procedure e per la riforma delle strutture dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle Finanze, con esclusione del settore dell'Amministrazione doganale (6). Il Diretto-re è anche componente della Commissione incaricata di effettuaDiretto-re lo stu-dio della disciplina fiscale dei redditi finanziari, al fine di pervenire al riordino della materia e alla conseguente previsione del relativo tratta-mento tributario, nel rispetto dei principi costituzionali e delle esigenze di equità del sistema, nonché del necessario coordinamento con le legi-slazioni vigenti nella Comunità Europea (7).
Il Direttore, infine, è componente del Comitato tecnico per il siste-ma inforsiste-mativo del Ministero delle Finanze (8).