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5.11 Il ruolo delle ONG all’interno dell’ECCC

6.1.1 Le imputazioni

Duch, ai sensi dell’articolo 5 dello statuto dell’ECCC sarebbe stato perseguito per i seguenti crimini: (i) omicidio, (ii) sterminio, (iii) schiavizzazione, (iv) imprigionamento, (v) tortura, (vi) stupro, (vii) persecuzione su base politica, (viii) altri atti inumani4. Fu dichiarato colpevole di ogni capo d’imputazione5.

a) Omicidio e sterminio: secondo la trial chamber, per “omicidio intenzionale” secondo le leggi regolamentanti il Diritto Internazionale, consiste nella morte della vittima causata dall’imputato (o da altri per i quali l’imputato è

3 http://www.haguejusticeportal.net/Docs/Court%20Documents/ECCC/Kaing%20Guek%20Ea

v%20(Duch)%20case_summary%20of%20judgement.pdf

4 Ibidem 5 Ibidem

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responsabile) con l’intento di uccidere o di infliggere lesioni che avrebbero potuto causare la morte e di cui l’imputato era consapevole6, mentre non è sufficiente che la morte sia soltanto una delle “possibili” conseguenze dell’atto7. La mens rea dietro l’omicidio inoltre deve comprendere che la vittima non fosse parte delle ostilità8. Lo sterminio consiste nell’uccisione intenzionale di massa9. Il Diritto Internazionale consuetudinario inoltre, non prevede una soglia di vittime prestabilita. La trial chamber trovò fondate le accuse secondo le quali esecuzioni vennero perpetrate nel S-21 e S-24. Inoltre le “condizioni di vita

imposte ai detenuti nell’S-21 e S-24 potevano portare alla morte dei detenuti”10,

ricadendo nell’accusa di omissione. Data la presenza massiccia di detenuti all’interno delle carceri la camera trovò che sia omicidio sia sterminio erano crimini effettivamente avvenuti nelle carceri dei Khmer Rossi11.

b) Riduzione in schiavitù, consiste, secondo il Diritto Internazionale, nell’esercizio su una persona di uno o tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà, anche attraverso il traffico di persone, in particolare di donne e bambini. Così si è formulato l’art.7 dello Statuto della Corte penale internazionale12. La trial chamber si pronunciò sostenendo che il lavoro involontario e la detenzione forzata all’S-24, e in minor parte all’S-21, risultarono nel crimine di riduzione in schiavitù13.

c) Prigionia arbitraria, corrisponde all’imprigionamento in violazione di norme fondamentali di Diritto Internazionale. Con il termine “arbitrario” si intende che viene effettuato “senza che siano rispettate le garanzie e i principi di dell’equo

6 FOCARELLI Carlo (2008), Lezioni di Diritto Internazionale, Venezia, Casa Editrice Dott.

Antonio Milani, pg.368

7 Come introdotto dal Tribunale per la ex Iugoslavia nella sentenza Martić del 2007. 8 Sentenza Hailovic 2005.

9 FOCARELLI Carlo (2008), op.cit., pg.373

10 Case against Kaing Guek Eav, Case No. 001/18-07-2007-ECCC-TC, Judgement, 26 July

2010, 99, [282]

11Case against Kaing Guek Eav, Case No. 001/18-07-2007-ECCC-TC, Judgement, 26 July 2010, 99,

[282]

12 FOCARELLI Carlo (2008), op.cit., nella prassi segna uno spartiacque la sentenza

Kunarac del 2001.

13http://www.redcross.org.au/files/2011_the_eccc__from_case_001_to_case_002__findings_and

161 processo”14. Secondo la trial chamber Duch stesso confermò che, “12.273 tra

uomini, donne e bambini, vennero rinchiusi nell’S-21.”15. Per queste detenzioni,

sempre secondo la camera, “non c’erano le basi legali a giustificare una

detenzione di massa così estesa e prolungata”16.

d) Tortura e stupro, sono teoricamente, due crimini contro l’umanità di entità ontologicamente diversa. Il primo è inteso come “ogni atto mediante il quale

sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso[…]”17. Ancora ricorrendo al Tribunale per la ex Iugoslavia, definiamo lo stupro come “un’intrusione fisica di natura sessuale, commessa in

presenza di circostanze coercitive”18. La trial chamber sostenne che varie metodologie di tortura vennero implementate all’S-21, includendo pesanti percosse, soffocamento mediante l’uso di sacchetti di plastica, annegamento, ingerimento forzato di escrementi o urine, e almeno un fatto provato di stupro. Duch stesso sostenne che “la tortura era finalizzata all’ottenimento di

risposte”19.

e) Persecuzione (su base politica), la privazione intenzionale di diritti umani fondamentali per motivi discriminatori di ordine politico ricade sotto il crimine descritto. La base politica delle persecuzioni ordinate dal Partito Comunista della Kampuchea costò a Duch quest’imputazione20.

14 Tribunale per la ex Iugoslavia, sentenza Kordić e Cerkez 2001

15 Case against Kaing Guek Eav, Case No. 001/18-07-2007-ECCC-TC, Judgement, 26 July

2010,99, [235].

16 Ibidem

17 FOCARELLI Carlo (2008), op.cit., come dichiarato dalla Convenzione ONU contro la

tortura del 1984

18 FOCARELLI Carlo (2008), op.cit., pg.374, sentenza Delalić 1998.

19 Case against Kaing Guek Eav, Case No. 001/18-07-2007-ECCC-TC, Judgement, 26 July

2010, 89, [253].

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f) Altri atti inumani di pari gravità: la trial chamber ha inteso che all’S-21 la volontà da parte dei perpetranti intendesse danneggiare intenzionalmente la vittima21.

Al fine di poter procedere contro Duch tuttavia, questi sei crimini dovevano essere riscontrati dalla trial chamber, e lo furono tutti. La stessa camera, nel processo giudiziario, sostenne che:

i) Questi attacchi furono commessi dal personale all’S-21 ii) Furono estesi e sistematici

iii) Furono indirizzati a cittadini khmer o vietnamiti iv) Furono condotti su base politica

v) L’S-21 fu fondamentale nella perpetrazione di questi attacchi

vi) Duch era a conoscenza di questi attacchi in quanto capo dell’S-2122.

Doveva essere definito tuttavia, se nel periodo incriminato, quello dal 1975 al 1979, Duch sarebbe potuto essere processato all’interno della Cambogia. Rimane quindi da definire se, in quel periodo, le attività portate avanti dal leader dell’S-21 si sarebbero potute considerare come crimini contro l’umanità23.

Data la natura universale dei crimini tuttavia, il Diritto Internazionale prevede che per categorie di crimini “internazionali” e particolarmente rilevanti, come quella in essere, non sia necessaria ne una legislazione nazionale chiara, che viene posposta ai dettami del Diritto Internazionale, ne il collegamento con un’attività belligerante contro un’altra nazione che, in effetti, non era in essere24. La trial chamber si pronunciò proprio su queste basi25.

21 Data l’estrema indeterminatezza della categoria, si è sempre molto cauti in questa

imputazione per non incorrere nella violazione del principio nulla poena sine lege. Solitamente, come in questo caso, si va ad aggiungere ad altri carichi in abundantia.

22 Case against Kaing Guek Eav, Case No. 001/18-07-2007-ECCC-TC, Judgement, 26 July

2010, 89, [329]

23http://www.redcross.org.au/files/2011__the_eccc__from_case_001_to_case_002__findings_an

d_the_future.pdf

24 FOCARELLI Carlo (2008), op.cit., pp.372-378

25http://www.redcross.org.au/files/2011__the_eccc__from_case_001_to_case_002__findings_an

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