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LA RESPONSABILITÀ SCIISTICA

II.1.5. Responsabilità civile del gestore dell’area sciabile

II.1.5.1. Incidenti in fase di risalita

La fase di trasporto a monte degli sciatori, a parte iniziali resistenze giurisprudenziali a riconoscere la natura contrattuale del rapporto che lega

250 Sovente è proprio il direttore delle piste il soggetto delegato di queste funzioni poiché

nell’organizzazione aziendale compiti manageriali ed operativi sulle piste vengono separati. Tale figura si occupa di coordinare il personale che effettua le operazioni di battitura e preparazione delle piste ed il personale addetto al soccorso. E’ lo stesso direttore che decide se aprire o chiudere le piste, a seconda che ci siano delle ragioni ad imporlo (es. rischio valanghe, competizione, operazioni di battitura delle piste. Si segnala inoltre la presenza di una Commissione consultiva che si occupa di classificare correttamente le piste nei vari gradi di difficoltà, di verificare che la progettazione e la realizzazione delle stesse siano adeguate.

Varie Regioni fra cui la Valle d’Aosta (Legge reg. 15 novembre 2004, n. 27 ) hanno emanato disposizioni che governano la gestione e la costruzione di piste da sci. A conclusione di un certo iter (di prescrizioni, esecuzioni e verifiche) viene concesso il riconoscimento di “pista da sci” a garanzia per l’utente sciatore di un certo tipo di tracciato privo di macroscopiche insidie produttrici di possibili incidenti. Giornate della

prevenzione e del soccorso in montagna “Domaines skiables e sci fuori pista”, Quaderni della Fondazione Courmayeur, n. 18, 2008.

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gestore e sciatore, è attualmente ed unanimemente inquadrata nell’ambito del contratto di trasporto251. Tuttavia è opportuno segnalare che in sede giurisprudenziale viene tradizionalmente operata una distinzione fra trasporto degli utenti mediante impianti a fune ed il trascinamento tramite skilift o sciovie252.

Al trasporto a fune è infatti pacificamente applicata la disciplina codicistica del contratto di trasporto (artt. 1678 e ss. c.c.) e pertanto in caso di danno allo sciatore trasportato risponderà il gestore dell’impianto ex art. 1681 c.c.

253, in qualità di vettore che detiene il pieno controllo del mezzo con cui

viene effettuato il servizio di trasporto. Al fine della configurabilità di tale responsabilità lo sciatore danneggiato deve fornire la prova di un nesso di

251 La Cassazione in diverse occasioni si è espressa in questi termini. V. Cass. civ. 7

ottobre 1968, n. 3136, in Foro It., 1969, I, 1960, Cass. civ. 13 gennaio 1993, n. 356, in

Giust. Civ., I, 2133, con nota di CHINE’, Cass. civ. 3 agosto 2004, n. 14812, in Arch. Civ.,

2003, 933.

252 Gli impianti di risalita possono essere definiti come dei mezzi di trasporto che

mediante la trazione di apposite funi, a cui sono appesi, collegano luoghi separati da brevi distanze e notevoli dislivelli; questi mezzi sono ad esempio funivie, cabinovie, ovovie, seggiovie e bidonvie. Vi sono poi dei mezzi di risalita trasferiscono l’utenza da valle a monte mediante il traino della stessa(skilift, slittovie). Per quanto riguarda la normativa di settore che regola il servizio pubblico di trasporto di persone mediante impianti di risalita si segnalano: il D.P.R. 18 ottobre 1957, n. 1367 e successive modifiche che tutt’oggi è il punto di riferimento fondamentale per la costruzione e l’esercizio delle funicolari aree (aree di cui fanno parte integrante gli impianti di risalita). L’esercizio dell’impianto deve svolgersi in accordo con il regolamento dell’ispettorato M.C.T.C (Motorizzazione Civile dei Trasporti in Concessione) contenente prescrizioni circa il personale e le modalità di trasporto. Vi sono poi il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (in materia di pulizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto pubblico, in cui sono compresi anche gli impianti sciistici) contenente una fitta serie di sanzioni penali ed amministrative; e la Direttiva n. 2000/09 CE del 20 marzo 2000, recepita nel nostro Paese dal D. Lgs. 12 giugno 2003,n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e corredata da un sistema sanzionatorio. Sin d’ora comunque preme osservare che la giurisprudenza di merito che si è interessata agli incidenti occorsi agli sciatori nell’utilizzo degli impianti di risalita non è ricorsa a tale normativa nell’individuazione delle soluzioni, ma si osserva che le ragioni di ciò risiedono nel fatto che si tratta di prescrizioni di carattere tecnico a cui nella normalità delle ipotesi i gestori si adeguano, così le ipotesi di danno non sono quasi mai diretta conseguenza della violazione di tali norme tecniche, ma preferibilmente inquadrabili all’interno dei normali schemi di responsabilità civile; infatti “il semplice rispetto della norma che prescrive particolari accorgimenti di ordine tecnico non esclude la possibilità di essere, ciò nonostante, civilmente responsabili”. SIEFF, La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci, in IZZO, PASCUZZI, op. cit., 120.

253 V. Cass. civ. Sez. III, 13 gennaio 1993, n. 356, Cass. civ., 13 maggio 1997, n. 4607, in

Foro It., 1997, I, 2470; a riprova del fatto che anche la giurisprudenza di merito accoglie

tale qualificazione si veda Trib. Bolzano, 22 maggio 1987, in Riv. Dir. Sport., 1993, 741 ed App. Torino, 7 ottobre 1998, ined. richiamata da BONA M., CASTELNUOVO A., MONATERI P.G., La responsabilità civile nello sport, Ipsoa, Milano, 2002., p. 126;

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causalità fra uso dell’impianto di risalita ed evento dannoso254, salva la

possibilità per il gestore di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ovvero, a prescindere da ciò, dell’esclusiva riconducibilità del sinistro al fatto del terzo, anch’egli passeggero, quale episodio interruttivo del nesso di causalità255.

La maggior parte della casistica relativa agli impianti a fune ha per oggetto il trasporto in seggiovia e questo dipende dal fatto che attualmente è il mezzo di risalita più utilizzato in ragione della sua comodità, infatti consente di trasportare, con continuità e una discreta rapidità, un buon numero di sciatori senza che questi debbano togliersi gli sci come invece avviene per le funivie o le ovovie.

La qualifica del contratto di seggiovia come contratto di trasporto non è però esente da problemi ed infatti al momento di considerare le fattispecie concrete sono sorte incertezze applicative circa la nozione di “durata del viaggio”.

La giurisprudenza ha comunque aderito all’orientamento proposto dalla Cassazione in base al quale “nel trasporto eseguito con mezzo in continuo movimento (…) la responsabilità del vettore si estende anche alle operazioni di risalita e di discesa dal mezzo, sempre che sussista un nesso di causalità tra il trasporto e l’evento”256. Il concetto del “durante il

viaggio” non va dunque inteso in senso stretto, circoscritto alla sola fase in cui ha luogo il materiale trasporto da valle a monte dello sciatore.

A questo punto è necessario indagare quali siano i momenti iniziale e finale del trasporto latamente inteso.

254 Cass. civ. Sez. III, 13 luglio 1999, n. 7423, in Contratti, 2000, 243 e ss. con nota di

SEVERONI C., Onere probatorio in capo al danneggiato nel trasporto di persone, accoglie una definizione di “sinistro” proposta da MASTRANDREA per il quale con tale termine dovrebbe intendersi “ogni evento foriero di danno al passeggero a causa del trasporto, dove “a causa del trasporto” deve intendersi un mero nesso di collegamento tra il sinistro e l’attività in senso oggettivo del vettore”. MASTRANDREA G., L’obbligo di protezione

nel trasporto aereo di persone, CEDAM, Padova, 1994, p. 189-90. Si osserva che il richiedere

al passeggero di dimostrare esclusivamente il nesso di causalità fra danno e trasporto significa optare per “l’adozione di un criterio estremamente ampio per l’individuazione del fatto costitutivo della presunzione di responsabilità del vettore ex art. 1681 c.c.”, così PAOLUCCI L.F., Il trasporto di persone, UTET, Torino, 1999, p. 149 e ss.

255 Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Tione, 12 ottobre 2004, n. 56,cfr. nota 168

amplius. No a citazioni da nota a nota

256 Cass. civ. Sez. III, 3 agosto 2004, n. 14812, in Danno e Resp., 2005, 369 e ss., con nota

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L’inizio del viaggio in seggiovia può considerarsi strutturato in tre fasi257,

l’ingresso dello sciatore nell’area di partenza mediante l’uso dello skipass e l’arresto davanti ad un primo cancello, l’accesso alla piattaforma destinata alla risalita e la fase di partenza, che prevede la seduta sul seggiolino ed il successivo abbassamento della sbarra di protezione, il concetto di “durata del viaggio” elaborato dalla giurisprudenza sembra pacificamente ricomprendere tutte queste fasi.

Per quanto concerne il momento finale del viaggio in seggiovia, fase in cui statisticamente sono maggiori le cadute, la Cassazione ha chiarito che la durata del viaggio deve intendersi estesa fino al momento in cui vengono meno gli effetti residui del moto impresso al trasportato dal mezzo258.

Dalle pronunce di merito emerge una regola di condotta che si sostanzia nell’obbligo, da parte del personale addetto, di arresto tempestivo dell’impianto in caso di pericolo per l’utenza. La violazione di un tale obbligo ha condotto i giudici, in alcuni casi, ad addebitare al gestore in modo quasi automatico la responsabilità del sinistro anche quando sia stato lo stesso danneggiato ad originare il pericolo259, soffermandosi ad

257 Così SIEFF, La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci, cit. , 95.

258 Cass. civ. sez. III, 23 maggio 1997, n. 4607, cit. nel ribadire l’inquadramento del

contratto di risalita in seggiovia nel contratto tipico di trasporto di persone (non escluso dalla necessaria collaborazione, più o meno attiva, dell’utente) attribuisce al trasportato che abbia subito danni in conseguenza di una caduta successiva al suo distacco dal veicolo la possibilità di invocare in proprio favore la norma di cui all’art. 1681 c.c. fornendo però la prova che la caduta è avvenuta prima della cessazione degli effetti residui del moto impresso dal mezzo, che costituisce il momento oltre il quale la prestazione contrattuale del vettore deve considerarsi esaurita.

Si veda in tal senso anche App. Milano 15 febbraio 2006, in Responsabilità civile e previdenza, 2007, 5 , con nota di VERNIZZI S., Brevi considerazioni sulla responsabilità vettoriale del gestore

di impianti di seggiovia. La sentenza riforma la pronuncia di primo grado (Trib. Sondrio, 25

giugno 2003) che non aveva riconosciuto la responsabilità del gestore per i danni subiti dallo sciatore che in fase di discesa era stato colpito al costato dal seggiolino ritenendo che il trasferimento fosse già terminato in quanto l’utente era già sceso dal seggiolino e non poteva trovare applicazione l’art. 1681 c.c.. La Corte d’appello critica la sentenza di primo grado in quanto si pone in contrasto con la tesi diffusa in giurisprudenza che estende la responsabilità dl vettore alle operazioni preparatorie e/o accessorie al trasferimento vero e proprio ed ignora l’orientamento secondo cui la nozione di viaggio, ai fini dell’art. 1681 c.c., si estende fino al momento in cui siano venuti meno gli effetti del moto impresso al trasportato dal mezzo stesso;VERNIZZI osserva che tale pronuncia si allinea alla giurisprudenza che concepisce la prestazione del gestore “su di un presupposto di estrema precauzione”;

259 V. in tal senso: Tribunale di Rovereto, 1 agosto 2000, n. 62, in IZZO, FERRARI, La

responsabilità sciistica: banca dati, cit. : il gestore è stato ritenuto responsabile del danno subito

dallo sciatore in fase di discesa dalla seggiovia perché l’addetto all'impianto non aveva provveduto ad arrestare prontamente l’impianto stesso, nonostante la situazione di

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esempio più del dovuto sulla rampa di discesa o mal posizionandosi sul seggiolino, ovvero quando siano stati dei soggetti terzi a costituirne la fonte260.

La dottrina ha ravvisato in questa tendenza giurisprudenziale l’applicazione di una forma di responsabilità per danni fondata su un presupposto di “infinita precauzione” facendo convergere causalmente ogni evento in capo a colui che si ritiene essere l’unico in grado di gestire il rischio nella sua totalità261.

Si segnala comunque la presenza di alcune pronunce favorevoli al gestore in quanto lo stesso è riuscito a provare l’interruzione del nesso causale danno-trasporto262 .

pericolo fosse stata determinata da una maldestra manovra dell’utente, il quale si era impigliato con i bastoncini nel seggiolino al momento di alzare la barra di sicurezza; App. Trento, 2 maggio 2000, ha è riformato la decisione del giudice di primo grado che aveva escluso la responsabilità del gestore per l'infortunio subito da uno snowboarder in fase di discesa da una seggiovia ascrivendo l'intero accaduto alla condotta colposa del danneggiato senza considerare che l’addetto all’impianto non aveva prontamente provveduto ad arrestare l'impianto nonostante si fosse avveduto del pericolo; App. Trento, 16 dicembre 2003 riforma la sentenza di primo grado che negava il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da parte del gestore vantato da una sciatrice che si era infortunata dopo essersi buttata in ritardo dalla seggiovia in quanto l’evento danno era attribuibile interamente all'attrice, che aveva ritardato a sollevare la barra di protezione per sua distrazione e per un mal posizionamento dei suoi bastoncini;in tale sentenza, al contrario,si ravvisa l’attribuzione causale dell’evento al fatto che gli addetti alla stazione di arrivo della seggiovia non avevano provveduto tempestivamente ad arrestare l’impianto nonostante il pericolo per l’incolumità dei trasportati, ed indipendentemente dal fatto che alla situazione di pericolo avesse contribuito la danneggiata.

260Tribunale di Trento, 24 febbraio 1997: mentre la piattaforma di discesa della seggiovia

risultava ostruita a causa della caduta di alcuni passeggeri, nel tentativo di evitarli l’attore danneggiato che sopraggiungeva veniva colpito dal seggiolino e cadeva riportando delle lesioni. Vista l’inerzia dell'addetto agli impianti il quale non ha provveduto a fermare l’impianto visto il pericolo, il gestore degli impianti è stato condannato al risarcimento del 75% dei danni subiti dall'attore, tenuto conto che per l'attore sussisteva la possibilità di proseguire il tragitto decidendo di scendere ad una stazione posta più a monte di quella intermedia luogo dell'incidente

261 SIEFF, La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci, cit., 88.

262 V. in tal senso: Appello Trento, 27 ottobre 1984, confermando la pronuncia di primo

grado non ha ritenuto responsabile il gestore per i danni relativi all'infortunio occorso allo sciatore in fase di discesa in quanto interamente riconducibili al comportamento colposo dello stesso che infatti era sceso con forte ritardo dall’impianto; Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Tione, 12 ottobre 2004, n. 56: il gestore non viene ritenuto responsabile per il danno subito dallo sciatore in fase di discesa in quanto era riuscito a dimostrare che il danno subito dall’attore era interamente attribuibile alla scorretta manovra di discesa posta in essere dagli altri sciatori che sedevano in seggiovia e rendendo di per sé irrilevante il fatto omissivo del dipendente del gestore, privo di efficacia causale nella produzione dell'evento, visto che l’attore cadeva nella fase immediatamente successiva alla discesa dall’impianto di risalita e non veniva colpito da alcun seggiolino né da altri sciatori successivamente sopraggiunti.

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La totale assenza di causalità si atteggia quale limite invalicabile alla responsabilità del gestore di seggiovia e questa situazione si configura quando il danno è totalmente imputabile alla condotta negligente, imprudente o imperita dello sciatore danneggiato263. La stessa Cassazione

ha sottolineato infatti che anche il trasportato deve usare un minimo di diligenza e capacità ed anzi il gestore potrebbe vantare un ragionevole affidamento nella condotta responsabile e prudente degli utenti, per lo meno nelle fasi di salita e discesa dall’impianto ove è necessario un certo grado di attiva collaborazione264.

È soprattutto nella fase di salita sulla seggiovia che la giurisprudenza ritiene importante la collaborazione dell’utente in quanto in questo contesto spetta allo sciatore sedersi in maniera corretta sul seggiolino ed abbassare la sbarra protettrice. L’utente, in fase di salita sul seggiolino, si trova così a gestire una sfera precauzionale e la Cassazione, a tal riguardo, osserva che non è possibile imputare al vettore l’omesso controllo della regolare salita degli utenti sul mezzo ed inoltre che si deve escludere la responsabilità del gestore per il danno subito dal passeggero all’inizio della risalita in conseguenza dell’urto con il sedile del mezzo in quanto non sussiste un obbligo giuridico del vettore di attivarsi incondizionatamente per evitare eventi pregiudizievoli all’utente265.

Le pronunce aventi ad oggetto sinistri degli utenti nella fase di salita, nonostante siano quantitativamente inferiori a quelle relative alla fase di

263 Appello Trento, 14 novembre 2000 conferma la pronuncia di primo grado e rigetta la

richiesta del risarcimento dei sofferti da una sciatrice in fase di discesa dalla seggiovia sulla base della constatazione che proprio la condotta imperita della vittima avrebbe determinato l’interruzione del nesso causale. Si osserva anzi che “la presenza di un secondo addetto alla stazione di arrivo (…) non avrebbe potuto essere di aiuto. Difatti gli sciatori che arrivano con gli sci calzati devono alzarsi dal seggiolino e scivolare con gli sci sulla pendenza appositamente predisposta per uscire dalla traiettoria dell’impianto. E’ inimmaginabile che un addetto possa accompagnare gli sciatori (o di corsa o con gli sci ai piedi) lungo questa pista di arrivo; ciò che è importante invece, è la presenza di un addetto che possa bloccare l’impianto in caso di caduta di coloro che arrivano per evitare che i seggiolini colpiscano da tergo lo sciatore caduto o per impedire che lo stesso venga investito da coloro che sopraggiungono Nella specie tale compito veniva svolto dal dipendente, il quale allentò tempestivamente l’impianto allorché vide cadere la parte appellante ”.

264 Cass. civ. Sez. III, 1994 n. 2020, in Riv. Giur. Circolaz. e Trasp., 1994, 9.

265 Cass. civ. Sez. III, 23 febbraio 1998, n. 1936, in Contratti, 1998, 5, 484 con nota di

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discesa, pongono al centro dell’indagine la condotta dell’utente e le eventuali omissioni da parte del gestore.

Le soluzioni dipendono dalle circostanze concrete del caso infatti talvolta il sinistro viene ricondotto esclusivamente alla condotta imprudente dello sciatore266, talaltra si esclude la responsabilità del gestore in quanto si

riconosce la sussistenza di una sfera precauzionale aggiuntiva rispetto a quella dello stesso267. In altri casi viene invece accertata la responsabilità

del gestore per aver omesso di predisporre le adeguate condizioni di salita al mezzo268. Si segnala poi una pronuncia di merito in cui è stata addebitata

la responsabilità al gestore per omesso arresto dell’impianto dinnanzi ad una situazione di pericolo; si tratta di un ipotesi , come segnalato in precedenza, molto più frequente in caso di sinistri in fase di discesa dal mezzo269.

Vi sono altresì delle pronunce che hanno riconosciuto un concorso di responsabilità fra gestore e danneggiato che non abbia agito secondo i normali schemi di prudenza270.

La risalita mediante skilift, come anticipato, merita autonoma considerazione in quanto la giurisprudenza ha quasi sempre negato la

266 Trib. Trento, Sez. distaccata di Cles, 9 marzo 1998:, App. Trento 29 novembre 1995,

in IZZO, FERRARI, La responsabilità sciistica: banca dati, cit.

267 Trib. Trento, 1 ottobre 1982. Viene riconosciuto un concorso di colpa fra il gestore e

l’attrice, madre della bambina infortunatasi nel tentativo di salire sul seggiolino c on l’aiuto della madre. il gestore è stato condannato al risarcimento del danno subito dalla minore nella misura del 50%, accertata l’assenza di personale addetto al momento dell’imbarco (in quanto momentaneamente impegnato in altre attività di assistenza), tenuto conto del comportamento imprudente della madre, che procedeva da sola ad effettuare l’imbarco nonostante la presenza di una segnalazione che vietasse di salire senza l’aiuto del personale. Il giudice rammenta che nonostante l’esistenza di un contratto di risalita tra gestore di seggiovia e sciatore, qualificabile come contratto di trasporto, in