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LA RESPONSABILITÀ NELL’ALPINISMO E NELLE ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVO-RICREATIVE

II.2.3. Il rapporto di accompagnamento: potere di direzione, obbligo di subordinazione e fattori di esonero da responsabilità

dell’accompagnatore

A prescindere dal tipo di accompagnamento considerato, come già sinteticamente rilevato, l’assistenza e la protezione richieste, in vari gradi, agli accompagnatori postula in capo agli stessi un potere di direzione e di decisone ed un corrispondente obbligo di collaborazione e di soggezione negli accompagnati.

Sotto il profilo dei contenuti del potere direttivo bisogna considerare le prescrizioni agli accompagnati circa i dettagli tecnici da seguire e le regole comportamentali da tenere nelle diverse situazioni in cui potrebbero venire a trovarsi. Inoltre gli ordini devono essere impartiti con un certo grado di autorevolezza, con chiarezza e decisione senza arrivare al costringimento fisico433.

Potere direttivo e dovere di soggezione si atteggiano quali elementi essenziali del rapporto a tal punto che la negligenza totale o parziale dell’accompagnato potrebbe ridurre o addirittura escludere la responsabilità dell’accompagnatore in quanto elemento in grado di interrompere il nesso di causalità fra condotta colposa dell’accompagnatore ed evento dannoso.

Una sentenza risalente conferma quanto appena affermato e relativamente ad un accompagnatore volontario, denominato “guida non patentata”, afferma che ha “l’obbligo di ammonire e richiamare coloro che, nelle escursioni in montagna, si comportano imprudentemente. Tuttavia non ricorre la responsabilità colposa della guida, quando non abbia mancato

433 TORTI osserva che non si tratta di un limite assoluto in quanto quando è in gioco

l’incolumità stessa dell’accompagnatore e si versi in stato di necessità si potrebbe ammettere il costringimento fisico. TORTI, La responsabilità nell’accompagnamento in

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con reiterati richiami ed avvertimenti di far presente il pericolo cui si esponevano gli escursionisti per essere usciti fuori dalla pista percorsa dalla comitiva”434.

Altra sentenza offerta dalla Cassazione penale conferma invece l’inscindibile correlazione sussistente fra potere direttivo e dovere di subordinazione. Si afferma infatti “nel caso di sinistro durante una gita alpinistica sussiste la responsabilità di uno dei partecipanti in relazione alla decisione di affrontare un rischio e alla scelta dei modi e mezzi tecnici da impiegare solo quando preesista fra i compartecipi un rapporto di sicura subordinazione”435.

Si può inoltre parlare di affidamento anche nella prospettiva dell’accompagnatore. Prima di intraprendere l’escursione questi ha il dovere di indagare e valutare adeguatamente in relazione a ciascun “partecipante” le sue capacità tecniche, le capacità di resistere alla fatica nonché la capacità psicologica di reagire alle difficoltà ed agli imprevisti. Ove si imbatta in persone non idonee ad affrontare la gita l’accompagnatore può rifiutarsi di accompagnarle, ma se la valutazione delle capacità ha esito positivo l’accompagnatore, nell’intraprendere l’escursione, può fare affidamento, secondo buona fede, su dette capacità; così in caso di eventi dannosi l’accompagnatore non sarà ritenuto responsabile ove l’accompagnato abbia fornito informazioni mendaci, millantando ad esempio capacità non possedute o vantando un curriculum di false esperienze436.

In una sentenza risalente il principio di affidamento dell’accompagnatore sembra essere addirittura generalizzato in quanto si afferma che chi assume l’incarico di guidare altri deve poter riporre “un ragionevole affidamento nel fatto che gli accompagnati tengano un comportamento allineato a quello dell’escursionista o dell’alpinista di media diligenza”437.

Nella specie in una cordata erano deceduti sia la guida alpina che i suoi

434 Giud. Istr. Trib. Trento, 6 dicembre 1949, in Foro it., 1950, II, 92. 435 Cass. pen Sez. II, 27 novembre 1957, in Resp. civ. e prev., 1958, 508.

436 LENTI, La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell’alpinismo e nello

scialpinismo, cit. ,441.

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clienti; gli eredi chiedevano allora l’accertamento della responsabilità della guida, ma il Tribunale rigettava le pretese così concludendo “ai fini della valutazione della colpa delle persone coinvolte nel sinistro costituisce un imperativo fondamentale, per la guida alpina che proceda in parete, imposto dalle comuni regole di prudenza, l’obbligo di assicurare sempre il cliente alla parete. D’altra parte esiste un obbligo del cliente alla collaborazione e prudenza che varia a seconda della sua esperienza”, tuttavia , se come in questo caso, il comportamento del cliente si è assestato ad un livello inferiore a quello medio tale circostanza rileva quale esclusione della responsabilità dell’accompagnatore.

In dottrina comunque si osserva che la responsabilità dell’accompagnatore non si dovrebbe escludere se l’incidente è dovuto ad un comportamento dell’accompagnato frutto di imprudenza o imperizia derivanti dal fatto di non avere un’esperienza adeguata alla specifica escursione in quanto la sua idoneità a far parte della gita avrebbe dovuto essere preventivamente valutata dall’accompagnatore, che perciò verserebbe in colpa438.

Fra i fattori, sempre afferenti alla sfera dell’accompagnato, in grado di escludere la colpa e la conseguente responsabilità dell’accompagnatore si può annoverare altresì il caso in cui l’accompagnato, a causa di un imprevedibile eccesso di paura o stanchezza, si trovi nella totale incapacità di controllare il proprio comportamento e di contenerlo nei limiti della ragionevolezza439. Fra le cause interruttive del nesso di causalità oltre al

comportamento degli stessi accompagnati potrebbe porsi il comportamento di un terzo estraneo al gruppo440.

Ai fini di completezza si rammenta che la responsabilità civile dell’accompagnatore è inoltre esclusa ove l’evento dannoso sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore.

Nell’ambito delle capacità dell’accompagnatore rientra senz’altro anche la capacità di saper gestire gli eventi imprevisti, non rientranti nel caso

438 LENTI, La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell’alpinismo e nello

scialpinismo, cit. ,443.

439 LENTI, La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell’alpinismo e nello

scialpinismo, cit. ,441.

440 LENTI, La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell’alpinismo e nello

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fortuito o nella forza maggiore, che possono turbare lo svolgimento dell’escursione. Alcuni esempi del genere possono essere costituiti dal distacco di una valanga, dalla caduta di sassi, da un brusco cambiamento meteorologico che ostacola il proseguimento della gita, da un incidente fisico o tecnico occorso ad uno degli accompagnati e che causi un ritardo all’intero gruppo. Per andare esente da responsabilità l’accompagnatore non dovrà farsi cogliere impreparato in simili evenienze e dimostrare di averle previste mantenendo le modalità di svolgimento della gita a livelli di rischio accettabili.

In tale contesto pare opportuno ricordare una sentenza penale che ha escluso la colpa dell’accompagnatore in un caso connotato da imprevedibilità441.

Nella specie una comitiva di giovani gitanti, accompagnati da un sacerdote (accompagnatore non professionale), nel corso di un’escursione sul gruppo del Brenta, venne investita da una massa di grandine mista a ghiaia che causò la morte di sette di loro.

Il giudice si trovava a dover accertare se nei confronti dell’accompagnatore fosse configurabile l’ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo.

Primariamente si ritenne provato il nesso di causalità fra condotta dell’accompagnatore ed evento dannoso in quanto dopo una sosta in rifugio, dovuta al maltempo, aveva deciso di raggiungere un altro rifugio nonostante “le condizioni del tempo fossero tali da non lasciare ragionevolmente prevedere un consistente miglioramento” ed inoltre per non aver impedito, una volta che il gruppo venne sorpreso dalla grandinata, che “alcuni ragazzi trovassero rifugio sotto un masso e in prossimità di un colatoio, dall’alto del quale” era precipitata la massa di materiale che ne provocò la morte.

Alla luce di ciò il giudice proseguiva indagando se il comportamento dell’accompagnatore potesse qualificarsi come colposo nei termini di violazione di una regola di diligenza.

441 Sentenza del Giudice delle indagini preliminari presso la Pretura Circondariale di

Trento, 8 ottobre 1992, citata e discussa in TORTI, La responsabilità nell’accompagnamento in