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LA RESPONSABILITÀ SCIISTICA

II.1.2. La legge n 363/2003: contenuti e profili di responsabilità civile

II.1.3.1. Le difficoltà nella ricostruzione dell’incidente sciistico

Prima di soffermarci sull’analisi della casistica vale la pena dar conto di due ordini di difficoltà con cui qualsiasi giudice nell’analisi di un evento dannoso in ambito sciistico sarà costretto a misurarsi.

Anzitutto per le peculiari caratteristiche della materia risulta spesso arduo per il giudice fornire un inquadramento sistematico preciso alle diverse fattispecie ed allo stesso tempo contemperarlo con soluzioni adeguate ed aderenti alla realtà dei fatti. In dottrina si osserva che questa tipologia di sinistri offre all’interprete la possibilità di rielaborare, con spirito critico, i principi della responsabilità civile soprattutto ove siano chiamati ad operare tra il gestore dell’area sciabile, cui è delegata la funzione di prevenire il rischio di eventi dannosi in capo all’utenza, e gli stessi sciatori,

182 Si passa da una quota del 9,3% di persone ricoverate tra quelle arrivate in pronto

soccorso a seguito di infortunio in un campo scuola, ad una del 15,5% per gli accessi in pronto soccorso conseguenti ad infortunio su pista nera. Il grado di difficoltà della pista appare aumentare il rischio di incorrere in un trauma grave. È significativo riportare i dati aggiornati dei sinistri, seppur parziali perché relativi alla Provincia di Trento, raccolti nella stagione in corso (2008-09), che per l’abbondante neve caduta (13 metri) si ricorderà come una delle migliori degli ultimi decenni ed in cui si è registrata una crescita dei fatturati in media del 15-20% (con punte fino al 40%). Si registra un aumento del 4,4 % degli infortuni fra chi pratica lo snowboard ed un lieve calo gli infortuni a sciatori, ma si segnalano infortuni con bob e slitte. Le cadute in pista sono per lo più accidentali (3200 su 4400), ma non cessano quelle causate da scontri (582) e nell'ambito degli impianti di risalita (43), per malore (184 casi). Dati raccolti e rielaborati dalla questura di Trento, e dal Centro addestramento alpino di Moena. ANSA 15/04/2009 12:36

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che mediante la loro condotta talvolta contribuiscono alla materializzazione di tali eventi. L’ interprete ha così modo di scomporre analiticamente la responsabilità conseguente a queste tipologie sinistrose evitando automatismi applicativi delle regole di responsabilità183.

La seconda complicazione, che si potrebbe definire operativa rispetto alla precedente di ordine sistematico, concerne la ricostruzione in sede processuale della dinamica dell’incidente sciistico184. Questa difficoltà

ricostruttiva dipende da svariate ragioni: anzitutto lo sci viene praticato in un ambiente, quello montano, soggetto a continui mutamenti dovuti a fattori esterni quali i cambiamenti meteorologici e di temperatura che conducono ad una rapida trasformazione del manto nevoso e pertanto ove si verifichi un incidente sciistico difficilmente le tracce saranno evidenti e permanenti.

La pratica dello sci a livello non agonistico è inoltre strettamente influenzata dalle condizioni psico-fisiche, dalla tipologia degli attrezzi adoperati, dalle loro qualità e grado di manutenzione e soprattutto dalla capacità tecnica del singolo sciatore. Si tratta di elementi che possono avere un certo determinismo causale nella dinamica dell’incidente, ma la difficoltà di provarli in giudizio sono talvolta notevoli185.

183 SIEFF B., La responsabilità civile del gestore di impianti e piste da sci, in La responsabilità

sciistica: analisi giurisprudenziale e prospettive della comparazione, in IZZO U., PASCUZZI G. (a cura di), Torino, 2006, 82.

184 ADILARDI G., La prova nella responsabilità sciistica, op cit., 60.

185 Le maggiori complicazioni si incontrano quando nell’ambito di un incidente

infrasciatorio il danneggiato deve provare la colpa di colui che l’ha investito. Si riportano ad esempio due pronunce di merito che hanno rigettato la domanda attorea sulla constatazione dell’insufficienza probatoria: “Poiché ai sensi dell’art. 2043 c.c. l’onere probatorio incombe sull’attore, deve respingersi la domanda giudiziale, qualora egli non riesca a fornire la prova di tutti gli elementi della responsabilità del convenuto”. (Nella specie le testimonianze acquisite sono poco attendibili ed il giudice ha respinto la domanda giudiziale per mancato assolvimento dell’onere probatorio) Tribunale di Trento, Sezione distaccata di Cavalese, 20 febbraio 2004, n. 17 e “poiché nelle fattispecie degli incidenti sciatori l’onere probatorio incombe sull’attore, nel caso in cui questi non riesca a fornire la prova della colpevolezza del convenuto, il giudice deve respingere la domanda giudiziale. (Nella specie le testimonianze contrastanti non aiutano a chiarire la dinamica dell’incidente e, conseguentemente il giudice deve respingere la domanda giudiziale, non potendo ancora applicare l’art. 19 della l. 24 dicembre 2003, n. 363, per il principio della irretroattività delle leggi), Tribunale di Trento, Sezione distaccata di Cavalese, 9 aprile 2004, n. 31, in IZZO U., FERRARI M., (a cura di), La responsabilità sciistica: banca dati di

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Spesso inoltre per la ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro ci si deve affidare alle dichiarazioni delle persone presenti all’epoca della sua verificazione e nel processo dette persone saranno chiamate a rendere testimonianza sull’accaduto.

La prova testimoniale, sebbene centrale, presenta dei limiti rilevanti nell’ambito dei sinistri sciatori in quanto i testimoni di tali incidenti sono spesso amici delle “vittime” e pertanto le dichiarazioni da questi rese risultano poco attendibili e fra loro discordanti. Se si è fortunati talvolta si può contare sulla testimonianza de relato, resa da un soggetto che sia indifferente ai fatti di causa e pertanto più attendibile.

Oltretutto indipendentemente dall’attendibilità dei testi bisogna osservare che la maggior parte dei probabili testimoni sulle piste da sci sono dei “testi in movimento”, la cui percezione non è la stessa di un automobilista o di un pedone nell’ambito della circolazione stradale. Proprio per la modalità dinamica in cui acquisiscono i dati relativi al sinistro l’apporto testimoniale di tali soggetti si caratterizza per un certo grado di incertezza ed approssimazione.

È quindi palese che nell’ambito del “processo sciatorio” l’ausilio di mezzi di prova ulteriori e diversi dalla testimonianza si rivela quanto mai essenziale e doveroso.

Il giudice si potrà infatti avvalere di schede di soccorso, di fotografie rappresentanti lo stato dei luoghi che, ove risulti accertata la loro autenticità ed il luogo e la data dello scatto assurgono a piena prova documentale di scritti prodotti da soggetti terzi presenti al momento del sinistro e pertanto utili ai fini della ricostruzione degli accadimenti, costituiscono prove atipiche a valenza indiziaria, ed ancora di atti probatori formati in un diverso processo civile, penale, amministrativo o tributario che sono pienamente utilizzabili ed idonei a fondare anche in via esclusiva il convincimento dell’organo giudicante nel limite del rispetto del diritto al contraddittorio delle parti sulle prove acquisite in altri procedimenti186.

186 Si veda Cass. Civ., sez. II, 11 marzo 1981, n. 1388, in Rep. Foro It., 1981, n. 48. In

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Molto spesso inoltre per ricostruire il sinistro sciatorio i giudici ricorrono alla consulenza tecnica d’ufficio187, considerata una sorta di cerniera tra processo civile e sapere extragiuridico.

Vale la pena ricordare succintamente che al consulente può essere affidato un duplice incarico188: da un lato gli si può richiedere di percepire

direttamente un fatto, rilevante ai fini della ricostruzione dell’incidente, ove per questa operazione siano necessarie particolari conoscenze tecniche (ad esempio per la ricostruzione dell’andamento di un tracciato o del suo dislivello o per l’accertamento della presenza di ostacoli fissi lungo lo stesso), dall’altro gli si può affidare un’attività deduttiva volta a risalire, da fatti secondari noti, alla conoscenza di fatti principali ignoti189. Nel primo

caso la consulenza tecnica può acquisire valenza probatoria in senso stretto ed il rilievo dei fatti compiuto dal consulente può essere utilizzato dal giudice per vagliare l’attendibilità delle testimonianze contrastanti o per rafforzarne l’attendibilità190; il consulente infatti produce, in tali ipotesi,

una dichiarazione di scienza molto simile a quella del teste. La consulenza con funzione deduttiva deve invece leggersi come un’attività di valutazione della prova191.

“fa stato quanto all’accertamento”in essa contenuto “della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso” e pertanto tali accertamenti, se le parti del giudizio civile sono state messe in grado di partecipare al processo penale, possono fondare la decisione del giudice civile. Un esempio in tal senso è riscontrabile in Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Cavalese, 23 dicembre 2004, n. 117, in IZZO, FERRARI, La responsabilità sciistica: banca dati, cit.

187 BRUCCOLERI C., La ricostruzione dell’incidente sciistico nella prassi giudiziaria, IV° Forum

giuridico europeo della neve, Bormio 28-30 novembre 2008.

188 Per una esaustiva disamina sull’istituto della consulenza tecnica nel processo civile si

veda CONTE M., Il risarcimento del danno nello sport, in Giurisprudenza critica (collana diretta da ) CENDON P., Torino, UTET, 2003, 205-229.

189 La deduzione sarà posta in essere mediante l’applicazione di regole tecniche. Attività di

questo tipo possono essere una consulenza medico-legale per la determinazione dell’entità del danno biologico lamentato dal danneggiato ovvero una consulenza diretta all’accertamento circa la corretta funzionalità di un impianto di risalita. Quanto a quest’ultima tipologia si veda ad esempio una sentenza d’appello che non ha riconosciuto la responsabilità del gestore sulla base delle risultanze di una c.t.u. in cui si era accertato che i seggiolini dell’impianto viaggiavano alla velocità prescritta dalle norme di sicurezza (Appello di Trento, 29 novembre 1995).

190 ADILARDI, La prova nella responsabilità sciistica, cit., 67.

191 In dottrina si segnala poi che il ricorso alla c.t.u. è criticabile ove venga utilizzata per lo

svolgimento di un’attività deduttiva o ricognitiva di materie giuridiche istituzionalmente riservate al giudice. Inoltre sembra condurre all’alterazione del principio del contraddittorio e dell’equilibrio processuale la prassi di consentire al consulente l’acquisizione di testimonianze o di documentazione che spetterebbe alle parti produrre

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La giurisprudenza ha interpretato la CTU alla stregua di un mezzo d’indagine, di uno strumento che “può aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, ma tale strumento non può essere disposto al fine di esonerare la parte a fornire la prova di quanto assume”192.

Alla luce delle succitate problematiche sottese alla prova degli incidenti sciistici gli addetti ai lavori hanno avanzato alcune proposte per rendere più agevole il reperimento di elementi probatori.

La sfera operativa di tali proposte si colloca in una fase anteriore a quella propriamente processuale concretizzandosi in una serie di accorgimenti preventivi volti a rendere agevole l’acquisizione al processo di un materiale probatorio attendibile che agevoli l’onere probatorio gravante sulle parti e conduca ad una corretta ricostruzione della fattispecie da parte dell’organo giudicante193.

Anzitutto sarebbe auspicabile che gli operatori chiamati per primi ad intervenire sul luogo in cui si è verificato il sinistro non si limitino, come tutt’ora fanno, semplicemente ad acquisire delle generiche informazioni dall’infortunato e dai presenti194, ma compiano rilievi simili a quelli che si compiuti in occasione degli incidenti stradali. Sul manto nevoso, ancor più che sull’asfalto, la tempestività di rilievi risulta infatti fondamentale e si consiglia l’adozione di una procedura operativa di intervento volta ad un sistematico accertamento e ad un’analitica documentazione dei dati significativi dell’incidente. Bisognerebbe ad esempio descrivere con una certa precisione dove si trovano i “mezzi” dei soggetti coinvolti nel

ex artt. 2697 c.c. e 184 c.p.c. v. DENTI V., Perizie, nullità processuali e contraddittorio, in Riv.

Dir. Proc., 1967, 395.

192 Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2001, n. 3343, in Foro it. Rep., 2001, voce Competenza civile n.

1420, 148. Comunque si veda Cass. civ. Sez. III, 12 dicembre 2000, n. 15630, in Foro it.

Rep., 2000, voce Consulente tecnico n. 1650, 6, in cui la consulenza tecnica è valutata come

fonte oggettiva di prova “quando si risolve unicamente nell’accertamento di fatti rilevanti unicamente con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche”.

193 ADILARDI, La prova nella responsabilità sciistica, in IZZO, PASCUZZI op .cit., 76.

194 Nella scheda di soccorso, redatta dai personale a ciò preposto, vengono

semplicemente annotate informazioni di carattere generale (generalità dell’infortunato, cause del sinistro, condizioni meteorologiche e del manto della pista) e talvolta vengono raccolte le dichiarazioni rese da terzi nell’immediatezza del sinistro. Quanto alla valenza processuale di questi scritti in giurisprudenza sono ritenute delle prove atipiche dotate di valenza indiziaria.

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sinistro all’esito di questo, le condizioni tecniche e climatiche della pista, la presenza di eventuali tracce ematiche, l’eventuale presenza di altri oggetti o ostacoli nelle immediate vicinanze.

Affinché tale proposta risulti percorribile sarebbe necessario innanzitutto potenziare l’organico degli addetti al soccorso sulle piste, che spesso sono i dipendenti della stazione sciistica, o delle forze dell’ordine, per lo meno nei periodi di massima affluenza sulle piste che, come rivelano i dati, sono quelli in cui si verificano il maggior numero di incidenti. Sarebbe inoltre opportuno prevedere dei corsi di formazione per consentire al personale di svolgere tali rilievi nella maniera più efficace ai fini processuali.

Accanto a questi suggerimenti si colloca l’ipotesi, estrema, ma in alcuni casi particolari percorribile, di collocare apparati di telecamere lungo i tracciati195.

Anche se pare impraticabile la videoregistrazione di ogni singolo punto del tracciato, sarebbe invece possibile e consigliabile collocare delle telecamere per lo meno in corrispondenza delle aree in cui è statisticamente provato che si verificano un certo numero di incidenti (come ad esempio le aree di salita o discesa dagli impianti, le parti di tracciati estremamente pendenti e spesso ghiacciate, le piste con alto tasso di affollamento).

Tali proposte sono senz’altro pregevoli e lodevoli, ma è opportuno non arrestarsi ad esse e proseguire nell’individuazione di sistemi che siano in grado di fornire al processo un valido aiuto in vista di una fedele ricostruzione dell’accaduto.