• Non ci sono risultati.

LA RESPONSABILITÀ SCIISTICA

II.1.5. Responsabilità civile del gestore dell’area sciabile

II.1.5.3. Incidenti fuori pista

Tradizionalmente, e leggendo l’art. 17 della legge n. 363/2003 “i concessionari o gestori di impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi”, si afferma che la responsabilità civile del gestore di piste da sci trova un suo fondamentale limite nello sci fuoripista. Questa regola apparentemente semplice trova piana applicazione nei casi in cui si accerti che lo sciatore imprudentemente e consapevolmente si sia spinto a praticare l’attività in una zona fuori pista quand’anche l’incidente si sia verificato per un pericolo di per sé creato dall’attività dello stesso gestore come ad esempio in caso di impatto contro un cavo teso, una rete metallica acuminata o un cannone sparaneve artificiale330.

328 Tribunale di Trento, 6 marzo 2001, in IZZO, FERRARI, La responsabilità sciistica: banca

dati, cit. Conclusione che ha trovato conferma in una pronuncia della Cassazione in cui si

afferma che l’art. 2049 c.c. configura una fattispecie di responsabilità oggettiva che ove si applichi ai rapporti d’impresa indica che l’imprenditore è responsabile dei danni cagionati da soggetti terzi inseriti nell’organizzazione aziendale. (Cass. civ., Sez. III, 9 novembre 2005, n. 21685, in IZZO, FERRARI, La responsabilità sciistica: banca dati, cit. ).

329 App. Trento, 23 luglio 2002, in IZZO, FERRARI, La responsabilità sciistica: banca dati,

cit.

330App. Trento, 8 novembre 1986, (conferma Trib. Bolzano, 25 maggio 1985) in IZZO,

FERRARI, La responsabilità sciistica: banca dati, cit., nella specie uno sciatore proseguiva oltre la fine del tracciato di discesa di un campetto per principianti e, dopo essere finito nella neve fresca, sprofondava in un fossato subendo danni; i giudici di appello confermano la sentenza impugnata, respingevano la domanda risarcitoria secondo il principio in base al quale va esclusa la responsabilità del gestore di impianti sciistici per il danno subito dallo sciatore portatosi consapevolmente al di fuori del tracciato delle piste destinate alla pratica dello sci; Tribunale di Trento, 18 gennaio 1993, in IZZO, FERRARI, La responsabilità sciistica: banca dati, cit., respingeva la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del gestore, da parte di una sciatrice danneggiatasi dopo essere caduta incorrendo in un dislivello di oltre un metro, mentre stava percorrendo un tratto di pista non battuta (normalmente usato dagli sciatori meno esperti per evitare di

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/4041/

155

Le cose però si complicano ove si considerino gli incidenti che si verificano nelle cosiddette “zone bretella” o di intersezione, zone di confine con le aree sciabili attrezzate. Si tratta di situazioni in cui lo sci “fuoripista” è strettamente connesso alle aree attrezzate ed in ultima analisi anche con un’eventuale responsabilità del gestore dell’area.

La Cassazione penale offre due interessanti pronunce che permettono di indagare con maggior precisione tali fattispecie.

Nel primo caso quattro sciatori in fase di discesa erano caduti scivolando su un declivio della pista attrezzata e finendo fuori dalla pista si erano procurati gravi lesioni ed uno di questi era deceduto331.

Gli incidenti ed i danni si erano verificati fuori dalla pista attrezzata, ove le persone erano solo cadute e la caduta è un rischio accettato da ogni sciatore. Bisognava dunque indagare se fosse configurabile una certa dose di responsabilità in capo al gestore per quanto era avvenuto fuori dalla pista.

La Cassazione a conferma di quanto accertato in merito ritenne responsabile il gestore in quanto veniva riconosciuto un obbligo giuridico di garanzia in capo allo stesso fondato sul contratto atipico di skipass332.

affrontare un tratto di pista battuta di notevole difficoltà) la corte tiene conto del fatto che la pista percorsa dalla sciatrice prima di imboccare il tratto non battuto era segnata come nera, con la conseguenza che la sciatrice avrebbe dovuto usare la massima perizia e prudenza nell’avventurarsi fuori dal tratto di pista battuto; Corte d’Appello di Trento, 17 gennaio 1998, (conferma Trib. Bolzano, 13 maggio 1994) in IZZO, FERRARI, La

responsabilità sciistica: banca dati, cit., respingeva l’istanza risarcitoria dello sciatore che,

procedendo fuoripista, si era infortunato per essere caduto in una buca ove si trovavano corpi metallici acuminati adeguatamente recintata e sufficientemente segnalata sul lato della pista. Tribunale di Trento, 3 marzo, 1993, in IZZO, FERRARI, La responsabilità

sciistica: banca dati, cit., il gestore non è stato ritenuto responsabile dei danni conseguenti

all'incidente occorso ad uno sciatore che sciando fuoripista si era infortunato impattando contro un cavo teso posto sotto un sostegno al portale di una seggiovia; Tribunale di Trento, Sez. distaccata di Cavalese, 18 novembre 2004, in IZZO, FERRARI, La

responsabilità sciistica: banca dati, cit., raggiunta la prova in processo che lo sciatore al

momento dell'incidente stava sciando “fuoripista”, viene respinta l'istanza risarcitoria avanzata dallo stesso che si era infortunato per essere finito contro un cannone per la produzione della neve artificiale posto con sufficiente margine dal bordo della pista.

331 Cass. pen. Sez. IV, 21 giugno 2004, n. 27861, in IZZO, FERRARI, La responsabilità

sciistica: banca dati, cit.

332 Nella sentenza si legge che l’obbligo giuridico di garanzia sarebbe “sicuramente

conseguente all'evoluzione dell'attività sciistica come sport di massa ed alla correlativa sottoposizione alle leggi del mercato e della concorrenza, che hanno arricchito l'obbligazione del gestore degli impianti di risalita di prestazioni accessorie, costituenti un pacchetto di servizi che trascendono il mero trasporto da valle a monte e riguardano

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/4041/

156

L’obbligo in questione non era di palificare o di sbarrare lateralmente tutta la pista, ma trattandosi di un obbligo di diligenza il gestore avrebbe dovuto prevedere e prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore poteva andare incontro in caso di uscita dal tracciato. Nella fattispecie la pista, battuta fino all’orlo, rendeva probabile, in mancanza di reti di protezione, lo scivolamento per il declivio posto al lato in caso di perdita di controllo degli sci da parte dello sciatore333.

La responsabilità era riconosciuta in capo al gestore dunque perché tutte le situazioni di danno in concreto verificatesi erano caratterizzate dalla prevedibilità e si sarebbero potute prevenire ed evitare se il gestore avesse usato l’ordinaria diligenza.

Nel secondo caso vi erano due piste distanziate da una pista intermedia non battuta, che in certi tratti era di 200 m ed in altri di 20 m, uno sciatore abbastanza esperto decise di abbandonare la prima pista per dirigersi sulla seconda, leggermente declinante, attraverso la pista non battuta. Dall’alto non vide il torrente, che scorreva quattro metri più sotto, di solito coperto di neve, ma che in quel momento a causa dello scarso innevamento non lo era, vi precipitò dentro e battendo la testa perse la vita334.

Anche in questo caso l’incidente si era verificato fuori pista, ma in una zona in cui era consuetudinario per gli sciatori transitare. Nei giorni precedenti all’incidente mortale si erano altresì verificati altri incidenti del genere, ma fortunatamente meno gravi, e pertanto la società di gestione aveva collocato un cartello di pericolo generico a valle.

La Cassazione ritenne responsabili il dipendente e l’ amministratore delegato della società che gestiva gli impianti di risalita in quanto l’obbligo di informativa non poteva dirsi assolto con quel generico avviso, si sarebbe dovuto o dare un avviso di divieto ed un’indicazione specifica di

l'intera attività dell'utente, quali la messa a disposizione di piste battute, innevate se del caso artificialmente, dotate delle necessarie misure di sicurezza”.

333 La Corte ricorda quindi che “il gestore deve prevenire quei pericoli fisicamente esterni

alle piste, ma cui si può andare incontro in caso di uscita di pista. Senz’altro va contrastato anche questo pericolo laddove la situazione renda altamente probabile che si fuoriesca, o per situazioni naturali, o per predisposizione strutturale, quale quella conseguente alla battitura della pista fino all’orlo, che rende inevitabile, per il naturale declivio, l’uscita di pista di chi venga a cadere in tratti con pendenza verso l’esterno”.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/4041/

157

pericolo concreto in prossimità del passaggio fuori pista altamente insidioso oppure fare una palinatura in legno che richiamasse l’attenzione dello sciatore, in capo al quale venne comunque riconosciuto un concorso colposo per aver intrapreso detto percorso.

Riguardo alla fonte dell’obbligo di garanzia gravante sul gestore di impianti sciistici la Cassazione precisava anche in tal caso, che andava individuata nel contratto atipico che lega utenti e gestore. In conclusione si osservava che gravava sul gestore degli impianti l’obbligo, accessorio e connesso alla fornitura del servizio di trasporto, di informazione dello sciatore circa i rischi che l’inoltrarsi oltre i limiti della pista avrebbe comportato.

Quanto precede dimostra che la zona fuori pista lungi dal costituire un limite alla responsabilità del gestore in molti casi fa sorgere degli specifici profili di responsabilità in capo a quest’ultimo.

La casistica considerata in materia di incidenti in fase di discesa dimostra come non vi sia univocità circa il regime di responsabilità applicabile ai gestori. Alla luce della legge n.363/2003 è ipotizzabile un ricorso sempre più frequente a schemi di responsabilità oggettiva, soprattutto all’ art. 2051 c.c., ovvero la qualificazione del un rapporto utenza-gestore in termini contrattuali.

Bisogna però tener conto del fatto che l’accertamento della responsabilità del gestore mal si presta a facili automatismi e generalizzazioni e pertanto sarà necessaria un’indagine molto attenta sulla circostanze concrete e rilevanti del danno verificatosi. Solo dopo essere pervenuti ad una ricostruzione auspicabilmente fedele dell’incidente potrà darsi applicazione ai principi giuridici elaborati dall’ordinamento in tema di responsabilità sciistica.

Davanti al caso concreto ogni giudice dovrebbe individuare la fonte di rischio connessa al danno verificatosi ed ove si tratti di un rischio non assunto volontariamente dallo sciatore dovrebbe esaminare se le misure precauzionali atte ad evitare o quantomeno a limitare il danno siano state o meno poste in essere dal gestore convenuto.

La varietà delle soluzioni offerte dalla casistica dimostra che la giurisprudenza si sta muovendo in questa direzione collocando altresì in

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/4041/

158

posizione centrale l’indagine sul nesso di causalità che “conduce inevitabilmente l’interprete ad interrogarsi non solo sulla questione del se ed eventualmente della misura in cui il danno sia imputabile a ciascuno dei soggetti coinvolti, piuttosto che al caso fortuito, ma anche a chiedersi, sul piano strettamente soggettivo, quale sia il ruolo che ciascuno dei protagonisti della vicenda dannosa assume con riguardo alla possibilità di intervenire in precauzione per limitare o impedire le ricadute pregiudizievoli legate al rischio che si è chiamati a gestire” indipendentemente dalla regola di responsabilità che si voglia applicare335.

Questa via è l’unica in grado di non mortificare le industrie turistiche e di far sì che la bilateralità della precauzione dispieghi i suoi effetti in maniera ottimale. Bisogna evitare di far operare in maniera automatica l’art. 2051 c.c. o la responsabilità contrattuale del gestore in quest’ambito per non far perdere agli sciatori gli incentivi a prendere autonome precauzioni nei riguardi dei rischi connessi alla pratica sportiva.