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2.7 Eliminazione contabile delle attività immateriali

3.2.4 Informazioni integrative

Per quanto riguarda la nota integrativa, il Codice Civile prescrive di indicare:

- i criteri applicati nella valutazione (art. 2427, 1° comma, n. 1);

- i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ogni voce il costo, le precedenti rivalutazioni, svalutazioni, ammortamenti, le acquisizioni/cessioni e spostamenti da altra voce compiuti nell’esercizio, gli ammortamenti, rivalutazioni e svalutazioni compiuti nell’esercizio, il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura del bilancio (art. 2427, 1° comma, n. 2).

Altre prescrizioni sono poi stabilite dal Codice Civile a livello di singola voce, come l’art. 2427, n. 3, che richiede di indicare in nota la composizione, le ragioni della iscrizione ed i criteri di ammortamento dei costi di sviluppo e di impianto e ampliamento, e l’art. 2426, n. 6, relativamente alla indicazione dei motivi alla base della scelta della vita utile.

Inoltre, in base all’art. 2427, comma 3° bis, in nota integrativa devono essere descritte la misura e le motivazioni delle svalutazioni eventualmente operate sulle immobilizzazioni immateriali aventi durata indeterminata.

L’OIC 24 rispetto a quanto già previsto dalla normativa civilistica sancisce inoltre di specificare in nota integrativa:

- il metodo e i coefficienti d’ammortamento utilizzati nel determinare la quota dell’esercizio per le varie categorie o classi di immobilizzazioni immateriali;

- le modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione eventualmente oggetto di capitalizzazione;

- il criterio seguito per l’eventuale rivalutazione del bene immateriale, la legge che l’ha determinata, l’importo della rivalutazione, al lordo e al netto degli ammortamenti e l’effetto sul patrimonio netto;

- gli eventuali vincoli riferibili ai contributi pubblici ricevuti a fronte di immobilizzazioni immateriali.

Se le clausole di concessione del contributo indicano che l’inosservanza delle clausole che prevedono restrizioni o vincoli comporta la possibilità per l’ente erogatore del richiamo del contributo, tale fatto deve essere chiaramente indicato;

- la descrizione dei beni immateriali ricevuti a titolo gratuito.

Inoltre, l’art. 2428, n.1, c.c. richiede che nella relazione sulla gestione devono essere indicate le attività di ricerca e sviluppo.

Il principio contabile n. 24 precisa che nella relazione sulla gestione devono essere indicate le seguenti informazioni:

- il totale dei costi sostenuti per lo svolgimento di tali attività (e non solo di quelli capitalizzati), in modo tale che il lettore del bilancio sia in grado di conoscere l’impegno finanziario dell’azienda su tale fronte;

- il totale dei costi eventualmente capitalizzati con l’enunciazione esplicita delle ragioni che sottostanno alla capitalizzazione. Tali ragioni devono chiaramente fare riferimento all’utilità futura che si ritiene di poter ricavare dalle attività di sviluppo. Si ribadisce anche in questo contesto che l’eventuale capitalizzazione può riguardare, nei limitati casi in cui si verificano le condizioni, solamente costi di sviluppo, data la quasi impossibilità di poter misurare l’utilità futura dei costi di ricerca.

82 3.3 Analogie e differenze tra la normativa nazionale ed internazionale

Il bilancio civilistico e il bilancio redatto secondo le regole IASB differiscono in diversi aspetti. Per prima cosa, la differenza maggiormente evidente è data dai diversi insiemi di schemi di bilancio. Infatti, mentre il bilancio IASB è composto da 4 schemi e dalle note al bilancio – situazione patrimoniale-finanziaria, conto economico complessivo (in un unico prospetto o in due prospetti), rendiconto finanziario, prospetto dei movimenti di patrimonio netto – il bilancio civilistico è caratterizzato da soli 3 schemi di bilancio (come affermato dall’art. 2423 c.c. e dall’OIC 12) che sono stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, accompagnati dalla nota integrativa.

Il bilancio civilistico è caratterizzato dal ruolo rilevante che riveste il principio della prudenza, il quale rappresenta il primo principio di redazione enunciato dall’art. 2423-bis, c.c. È posta anche grande importanza sul “principio di realizzazione”, che rappresenta una specificazione del principio di prudenza, avente però una sua autonoma valenza concettuale ed operativa. Inoltre, è centrale l’inderogabilità del costo quale criterio base delle valutazioni di bilancio. Ne deriva quindi un modello caratterizzato da un elevatissimo grado di prudenza, poiché il valore del patrimonio aziendale espresso dal bilancio è sicuramente sottostimato rispetto al suo valore corrente. Non solo, vi è anche una elevata ritenzione di ricchezza all’interno dell’impresa, per l’impossibilità di evidenziare e distribuire utili che non siano già realizzati mediante scambi con terze economie. Infine, tale modello si contraddistingue per un elevato grado di verificabilità delle valutazioni effettuate dagli amministratori dato che sono caratterizzate da un livello di discrezionalità basso, inferiore rispetto a quello del modello dei principi contabili internazionali.

Di conseguenza, questo tipo di modello tende a privilegiare gli interessi dei creditori circa il fatto che l’ammontare di patrimonio esposto sarà sicuramente realizzabile. Per contro, non viene pienamente soddisfatta la legittima aspettativa di dividendo degli azionisti ed ha l’evidente limite informativo di non poter fornire un’espressione adeguata del reale valore della ricchezza investita dall’impresa, rendendo così più difficle il compito di chi deve procedere a stimare il valore delle sue azioni ai fini della loro negoziazione.

D’altra parte, il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali emanati dallo IASB consente – a volte impone – una generale esposizione delle attività a valori correnti (fair value) ed è quindi caratterizzato da un inferiore livello di prudenza poiché in questo caso le valutazioni eliminano “riserve di valore” presenti invece nel modello a costi storici. Inoltre, dà la possibilità di distribuire utili non ancora realizzati, ma rilevati in bilancio sulla base del valore corrente di attività di pronto realizzo. Si distingue per una maggiore variabilità dei risultati di bilancio e dell’ammontare di patrimonio netto, poiché sono connessi con le fluttuazioni dei valori di mercato degli elementi patrimoniali espressi a valori correnti e vi è una minore verificabilità delle valutazioni operate dagli amministratori.

Dunque, questo modello permette di trarre utili informazioni circa il valore corrente dell’impresa, quindi anche delle sue azioni. Di conseguenza, è volto a rendere più agevole l’investimento in capitale azionario ed è perciò funzionale ad un’economia prevalentemente finanziaria, caratterizzata dal modello capitalistico della public company. Infatti, nel Framework viene fatto specifico riferimento agli investitori come principali utilizzatori del bilancio, conferendo la connotazione di sistema contabile investor-oriented; mentre il modello civilistico appare proprio di un’economia prevalentemente industriale e commerciale e di un sistema caratterizzato dal capitalismo famigliare.

La tabella riassume le principali differenze tra i due modelli:

Tabella 3.1: Confronto tra bilancio civilistico e bilancio IASB

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Fonte: Dezzani Flavio, Biancone Paolo Pietro, Busso Donatella (2020). IAS/IFRS, IPSOA Manuali, V Edizione, Wolters Kluwer, Milano

Quella delle immobilizzazioni immateriali è forse l’area dove esistono ancora significative e concettuali differenze tra i due corpi dei principi contabili.

Queste differenze riguardano sia le tipologie di attività immateriali per le quali è consentita la capitalizzazione sia la misurazione successiva, ivi incluso la stima della vita utile del processo di ammortamento. In questa sede vengono messi a confronto i documenti IAS 38 – Immobilizzazioni immateriali, l’OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali e gli art. 2424 e 2426 del Codice Civile.

In primo luogo, va evidenziato come il concetto delle attività immateriali assunto dai principi contabili internazionali (IAS 38) non si sovrapponga con quello di immobilizzazioni immateriali così come concepite nella normativa e nella prassi nazionale.

Come visto precedentemente, la classe delle immobilizzazioni immateriali prevista dal Codice Civile e dal principio OIC 24 è molto più ampia delle tipologie di attività definite dallo IAS 38. Infatti, in Italia tra le immobilizzazioni immateriali è possibile comprendere gli oneri pluriennali (come i costi di impianto e ampliamento), tipologie di costi che non possono essere capitalizzate secondo i principi internazionali in quanto non possiedono il requisito di generare futuri benefici economici. Invece, in Italia esiste la facoltà di capitalizzare tali costi in virtù del fatto che essi non esauriscono la propria utilità nell’esercizio in cui sono sostenuti.

Secondo i principi contabili internazionali questi costi vanno imputati a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti.

Per quanto riguarda il trattamento e le condizioni di capitalizzazione delle c.d. attività immateriali generate internamente come i costi di sviluppo, lo IAS 38 impone la capitalizzazione dei costi legati allo sviluppo del prodotto mentre l’OIC 24 ne dà la facoltà e non l’obbligo.

In particolare, il D.lgs. 139/2015 non ha più previsto la capitalizzazione dei costi di ricerca e pubblicità, distinguendoli dai costi di sviluppo, allineando quindi la normativa nazionale alla distinzione prevista anche nel sistema dei principi contabili internazionali.

Invece, i costi relativi a diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, nonché quelli relativi a concessioni, licenze, marchi e diritti simili, possono essere capitalizzati anche secondo gli IAS/IFRS, ma solo se derivano da un’acquisizione esterna, mentre vanno spesati nell’esercizio nel caso siano stati generati internamente.

84 Per quanto riguarda i criteri di valutazione, i principi contabili internazionali prevedono, in alternativa al modello del costo, così come previsto anche nelle norme nazionali, una valutazione secondo il modello della rideterminazione del valore. Questo prevede che le immobilizzazioni immateriali siano valutate al fair value alla data di rideterminazione, cioè al prezzo che si percepirebbe a quella data per la loro vendita in una regolare operazione tra operatori di mercato.

Se l’effetto della rideterminazione rappresenta un incremento di valore esso va rilevato come rivalutazione, utilizzando come contropartita un’apposita riserva di patrimonio netto. Per contro, gli IAS/IFRS non ammettono rivalutazioni monetarie, come quelle che sono state disposte in passato in Italia attraverso leggi speciali129.

In merito all’ammortamento delle attività immateriali, lo IAS 38 distingue le attività immateriali che hanno vita utile determinabile da quelle che hanno una vita indeterminata (come l’avviamento o talvolta i marchi).

Solo le prime sono sottoposte al processo di ammortamento, mentre quelle a vita utile indefinita non sono ammortizzate, bensì sottoposte alla verifica della recuperabilità di valore (c.d. impairment test) con cadenza almeno annuale. Né il Codice Civile né l’OIC 24 prevedono l’esistenza di attività immateriali a vita utile indefinita. Il documento OIC n. 24 stabilisce che le attività immateriali debbano essere sempre assoggettate ad ammortamento. Si precisa peraltro che nonostante alcune attività immateriali possano essere a vita utile indeterminata, il bene ha pur sempre una durata limitata nel tempo; sulla base di queste considerazioni, il principio italiano dispone che in questi casi la vita utile venga fissata convenzionalmente su base prudenziale, tenuto conto degli elementi pertinenti a disposizione (come nel caso degli oneri pluriennali).

Anche nel caso dell’avviamento iscritto nell’attivo patrimoniale, mentre lo IAS 38 non prevede la sua ammortizzazione, ma solo che sia sottoposto ad impairment test annuale130, l’OIC 24 afferma che esso è ammortizzato in base alla vita utile e comunque per un periodo massimo di venti anni.

Nel caso invece di dismissioni o cessioni delle immobilizzazioni immateriali, le stesse regole si applicano nei principi contabili nazionali ed internazionali.

Infine, per quanto riguarda la svalutazione per perdite di valore delle attività immateriali, lo IAS 36 afferma che periodicamente, ogni anno, si deve accertare se le attività hanno o meno subito una perdita, sia durevole che non durevole, valutando tutte le circostanze che facciano ritenere possibile una minore capacità della risorsa di generare futuri benefici economici. Si tratta questa di una differenza sostanziale con la normativa nazionale, che invece ammette la svalutazione solo per perdite durevoli di valore.

Nella verifica delle perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali, un’ulteriore differenza riguarda i modelli per la determinazione del valore recuperabile. Vi è infatti un unico modello per gli IAS/IFRS, mentre secondo i principi contabili nazionali è necessario distinguere un approccio normale e uno semplificato per le aziende che hanno minori dimensioni. Tuttavia, l’approccio normale è sostanzialmente in linea con le indicazioni dei principi contabili internazionali in quanto esso prevede che occorre valutare l’esistenza di potenziali perdite durevoli di valore, determinare il valore recuperabile ed allocare la perdita di valore alle attività oggetto di verifica.

Invece, le microimprese e le società che possiedono i requisiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata possono adottare un approccio semplificato in base al quale il valore recuperabile è basato sulla capacità di

129 L’OIC 24 infatti dispone che: “il valore di bilancio di talune immobilizzazioni immateriali (quali i beni immateriali) può comprendere rivalutazioni del costo, solamente se queste vengono effettuate in applicazione di leggi speciali. I criteri di rivalutazione, le metodologie di applicazione ed i limiti di rivalutazione debbono conformarsi a quanto stabilito dalla legge speciale da cui la rivalutazione trae origine, nei limiti del valore recuperabile”.

130 Infatti, l’impairment test negli IAS/IFRS è obbligatorio per le attività immateriali a vita utile indefinita.

85 ammortamento, o se maggiore, sul fair value. La verifica della sostenibilità degli investimenti è basata sulla stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso e non sui flussi derivanti dalla singola immobilizzazione. Tuttavia, vi sono anche nelle analogie: sia nei principi contabili internazionali che negli OIC l’eventuale svalutazione dovuta alla perdita di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non fosse mai avvenuta. In entrambi i casi, non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull’avviamento.

86 CAPITOLO IV - Analogie e differenze con gli US GAAP