Le società calcistiche professionistiche sono oggi considerate delle vere e proprie imprese, destinate a durare nel tempo e che devono operare in condizioni di autonomia e nel rispetto del principio di economicità. La disciplina nazionale ed internazionale che regola l’attività calcistica professionistica presenta un tessuto normativo assai esteso, rigoroso e stringente. Il quadro normativo di riferimento si articola in leggi dello Stato e normative speciali di settore in costante rinnovamento. Dunque, le principali norme applicabili al settore del calcio professionistico italiano sono:
- la Legge 23 marzo 1981, n.91 che disciplina lo sport professionistico in Italia;
- lo Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC);
- le NOIF;
- il Codice di Giustizia sportiva;
- il regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A;
- gli statuti delle Leghe;
- il Manuale delle Licenze UEFA della FIGC nelle varie edizioni via via emanate in applicazione delle UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations.
Il sistema organizzativo calcistico fa capo al Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e si articola in una struttura piramidale al cui vertice vi è la FIFA (Fédération Internationale de Football Association), seguita dalle c.d. Confederazioni (per l’Europa la UEFA) e le federazioni nazionali (per l’Italia la FIGC). Già da questo breve quadro è possibile comprendere la complessità del sistema normativo, nazionale ed internazionale, entro il quale le società calcistiche professionistiche devono operare.
Riguardo alle società di calcio italiane, la FIGC già nel 1966 aveva imposto ai sodalizi del settore professionistico delle serie maggiori l’utilizzo della forma della società per azioni, predisponendo uno statuto tipico in cui si escludeva la possibilità per i soci di conseguire benefici patrimoniali, sia in sede di svolgimento dell’attività che in sede di scioglimento della società. Tuttavia, è con la Legge 23 marzo 1981, n. 91 “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti” che nascono le società sportive professionistiche di oggi, introducendo la regola che possono stipulare contratti con gli atleti professionisti solo le società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.
La disciplina in questione prevede innanzitutto che per la costituzione la società debba ottenere l’affiliazione presso una o più Federazioni sportive nazionali. L’atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere solo attività sportiva ed attività connesse e strumentali e deve stabilire una quota di utili, non inferiore al 10%, destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.
Il problema del rapporto tra finalità lucrativa e società sportiva è stato molto dibattuto. Come è noto, i principi fondamentali dell’ordinamento sportivo caratterizzano le società sportive come società senza fini di lucro e la stessa L. n. 91/1981 prevedeva il divieto di attribuzione di utili ai soci. Il Legislatore concedeva quindi la possibilità di perseguire un fine di lucro (oggettivo), prevedendo che gli utili fossero interamente reinvestiti nella società per il perseguimento della sola attività sportiva, ma negava quello di distribuirlo (lucro
102 soggettivo). Con la L. 18 novembre 1996, n. 586 è stato invece ammesso lo scopo di lucro (soggettivo) per le società sportive professionistiche, rendendo così le società in discorso for profit sotto ogni profilo151.
Oltre a ciò, la L. n. 91/1981 prevede l’obbligatorietà della nomina del collegio sindacale per le società sportive professionistiche e l’attribuzione alle Federazioni del controllo dell’equilibrio finanziario per garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi.
La complessa struttura normativa del settore si riflette anche nella disciplina del bilancio di esercizio delle società di calcio professionistiche, la quale trova le sue fonti da un lato nelle norme del codice civile (artt.
2423 e 2435 ter), nei principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) o negli standard internazionali elaborati dallo IASB; dall’altro, nelle Norme Organizzative Interne della Federcalcio (NOIF152), nel Piano dei conti unificato ,nelle Raccomandazioni contabili153 e nel “Manuale applicativo del pareggio di bilancio” predisposti dalla stessa FIGC. Ad integrazione di ciò, la UEFA (Union of European Football Associations) ha emanato il Club Licensing and Financial Fair Play Regulations154. La normativa di settore, affiancando e integrando le norme di carattere generale, costituisce un insostituibile riferimento nell’esposizione nei prospetti contabili e nella nota integrativa delle informazioni relative alle operazioni caratteristiche delle società di calcio. Infatti, le disposizioni emanate in tale ambito dall’UEFA e dalla FIGC hanno la finalità di uniformare le prassi contabili dei club, sia a livello nazionale che europeo, e di monitorare le performance economiche e finanziarie della gestione.
Le Norme organizzative interne (NOIF) sono emanate, in base all’art. 24 dello Statuto della FIGC, dal Consiglio Federale. La stessa norma attribuisce a quest’organo il compito di predisporre le norme di contabilità e le norme per il controllo delle società calcistiche professionistiche, nonché l’ordinamento degli Uffici della FIGC.
In materia di controlli economico-finanziari, la FIGC si avvale di un apposito organismo tecnico denominato Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (COVISOC) 155, integralmente disciplinato all’interno delle Norme Organizzative Interne Federali, nella Parte seconda, Titolo VI, recante disposizioni in merito ai “Controlli sulla gestione economico-finanziaria delle Leghe e delle Società professionistiche”156. Alla COVISOC, le NOIF attribuiscono compiti consultivi, di controllo ed ispettivi. Le NOIF prescrivono un’ampia serie di obblighi informativi, disciplinando in dettaglio contenuto e forma delle comunicazioni periodiche che le società devono inviare alla COVISOC.
151 Questa riforma è una diretta conseguenza della sentenza Bosman che ha accertato l’incompatibilità della regola sui
trasferimenti, per cui un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincolava ad una società, poteva essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa avesse versato alla società di provenienza un’indennità di trasferimento, di formazione o di promozione. Come conseguenza, i crediti iscritti nell’attivo di stato patrimoniale a titolo di indennità e che le società contavano di incassare in caso di successiva cessione del giocatore, dovettero essere cancellati contabilmente, comportando un sensibile peggioramento dei conti economici dei club. Infatti, l’eliminazione dei crediti rappresentati dalle indennità di trasferimento determinò una diminuzione dell’attivo cui corrispondeva in molti casi la formazione di perdite che dovevano essere registrate tutte nel medesimo esercizio.
152 In particolare, il Titolo VI delle NOIF dedicato ai controlli sulla gestione economico-finanziaria delle società di calcio professionistiche.
153 Le Raccomandazioni contabili emanate originariamente erano 14 e successivamente sono state ridotte per tenere conto dei cambiamenti della normativa generale e di quella specifica di settore.
154 Si segnala che, in relazione all’emergenza da Covid-19, le stesse sono state parzialmente e temporaneamente emendate tenuto conto delle deliberazioni dell’UEFA Executive Committee del 18 giugno 2020.
155 Oltre alla COVISOC, è previsto un ulteriore organo del Sistema delle Licenze Nazionali, rappresentato dalla “Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi”.
156 Norma cardine della disciplina contabile del settore calcistico professionistico è l’art. 80 NOIF il quale stabilisce che “alla COVISOC è attribuita una funzione di controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche”.
103 Per mantenere il passo con le riforme recenti che hanno riguardato la normativa in tema di bilancio (recepimento Direttiva comunitaria 2013/34/UE avvenuto con il D.lgs. 139/2015), sono stati introdotti aggiornamenti che hanno riguardato una serie di adempimenti da rispettare per i club calcistici, i quali risultano piuttosto rigorosi e decisamente più severi rispetto a quelli a cui è assoggettata la generalità delle società di capitali nel nostro ordinamento giuridico.
In proposito, si evidenzia che l’art 84 afferma che “le società associate nelle Leghe professionistiche hanno l’obbligo di depositare presso la COVISOC il bilancio d’esercizio, la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie”.
L’art. 85 va poi maggiormente nel dettaglio per quanto riguarda i documenti economico-finanziari da fornire alla COVISOC. Nel dettaglio, le società di calcio professionistiche devono produrre, entro prestabiliti termini e con prestabilita periodicità, i seguenti aggregati documentali:
- relazioni e bilanci consuntivi: vi rientrano il bilancio di esercizio, la relazione semestrale, il bilancio consolidato (ove sia necessario), le situazioni patrimoniali intermedie;
- documenti previsionali: sono rappresentati dal budget (del conto economico, dello stato patrimoniale, del rendiconto finanziario e le note esplicative), e dal report consuntivo;
- altri documenti: sono rappresentati da alcune attestazioni da parte della società di calcio (in merito al regolare pagamento di emolumenti, ritenute e contributi), e da un set di indicatori di bilancio, rilevanti ai fini dell’analisi dal punto di vista economico-finanziario delle società.
Per quanto riguarda in particolare i parametri di bilancio, essi sono differenziati in base alla Lega di militanza (Lega A, B, Pro): in tutti e tre i casi viene richiesto di comunicare i prospetti dell’indicatore di liquidità (Attività correnti / Passività correnti), dell’indicatore di indebitamento (Debiti/Ricavi) e dell’indicatore di Costo del Lavoro Allargato (Costo del Lavoro Allargato / Ricavi). Solo per le società della Lega B e Pro è richiesto il prospetto dell’indicatore di Patrimonializzazione (Patrimonio netto contabile /Attivo patrimoniale)157.
L’introduzione di tali obblighi supplementari per le società calcistiche professionistiche è stata dettata dall’esigenza di conseguire una migliore disclosure nell’ambito di un settore che per lungo tempo è stato caratterizzato da una certa mancanza di trasparenza e di rigore nell’informativa economico-finanziaria periodica. Questa opacità si è sovente collegata al ricorso a pratiche contabili discutibili, se non proprio illecite, da parte dei club al fine di mascherare risultati economici negativi e situazioni patrimoniali deficitarie158. La FIGC, già fin dal 1987, quindi già prima del recepimento della IV e VII Direttiva CEE, ha predisposto per le società del settore un Piano dei conti unificato159 che, caratterizzandosi per una suddivisione molto analitica delle voci contabili, ha costituito la base per la costruzione di un bilancio secondo uno schema obbligatorio.
Parallelamente, la FIGC ha emanato una serie di Raccomandazioni contabili che, fissando le procedure da seguire per una corretta rilevazione nei conti annuali di alcune voci tipiche dello stato patrimoniale e del conto
157 Le NOIF non si limitano a prevedere gli specifici indicatori visti sopra, ma individuano anche puntuali “valori di riferimento”
degli stessi. L’indicatore di indebitamento è stabilito direttamente nelle NOIF nella misura minima di “tre unità di ricavo per una unità di indebitamento”; la misura minima dell’indicatore di patrimonializzazione è stabilita annualmente dal Consiglio federale su proposta della COVISOC; per gli altri due indicatori viene previsto un valore soglia.
158 Si è coniata al riguardo l’espressione “doping amministrativo” per definire il ricorso da parte dei club ad artifici contabili volti a migliorare i risultati dei conti annuali.
159 https://my.liuc.it/MatSup/2012/A78615/Piano%20dei%20conti.pdf
104 economico, hanno assolto una duplice funzione (analoga a quella svolta su un piano generale dalla prassi contabile) di interpretazione e di integrazione delle disposizioni settoriali in materia di bilancio.
È evidente come il Piano dei conti unificato e le Raccomandazioni contabili, insieme alle NOIF, costituiscano il necessario raccordo tra le modalità di rilevazione delle operazioni tipiche del settore e la normativa civilistica, da un lato garantendo la rappresentazione chiara, veritiera e corretta, come definita dal codice civile, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dall’altro salvaguardando la omogeneità e la confrontabilità dei dati di bilancio al fine dei controlli di gestione della federazione.
Il Comitato Esecutivo UEFA invece, ha pubblicato le UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations nel maggio del 2010160.
Il sistema di regole ha come obiettivo quello di considerare gli obiettivi a lungo termine essenziali per la buona salute del calcio, riducendo quindi il divario economico tra grandi e piccole società di calcio europee e obbligando i club a raggiungere nel lungo periodo l’equilibrio finanziario, dato che lo squilibrio strutturale, sia economico che finanziario delle società di calcio rappresenta oggi la principale criticità.
Un primo corpus normativo deriva dalla Licenza UEFA: essa è sostanzialmente una “certificazione di qualità”
di cui le società calcistiche appartenenti alle federazioni affiliate all’UEFA devono dotarsi per essere ammesse alle competizioni continentali organizzate da questa istituzione161. Il sistema si basa sulla verifica di una serie di criteri, i quali possono essere distinti in cinque categorie principali: sportivi, infrastrutturali, organizzativi/personale, legali ed economico-finanziari, e attribuisce preminente rilevanza al mantenimento di equilibrate condizioni economico-finanziarie, necessarie sia a rispettare il presupposto della continuità aziendale, sia a presidiare il processo di autofinanziamento delle società sportive.
Il Sistema delle Licenze UEFA si pone i seguenti obiettivi:
- migliorare il livello qualitativo del calcio europeo e gli standard organizzativi delle società calcistiche;
- promuovere la formazione e l’educazione dei giovani calciatori;
- migliorare le infrastrutture, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza e alla qualità dei servizi per spettatori e media;
- garantire la regolarità delle competizioni internazionali;
- promuovere lo sviluppo di un sistema di benchmarking a livello europeo sui criteri previsti dal Manuale.
In particolare, il Manuale richiede ai club calcistici la predisposizione di informazioni economico-finanziarie sia storiche, sia prospettiche, sia di monitoraggio.
Il corpo normativo del Fair Play Finanziario rinnova gli obblighi a cui sono sottoposti i club che partecipano alle competizioni europee, ma riserva una specifica attenzione agli aspetti di ordine finanziario. I criteri economico-finanziari infatti, sono ulteriormente rafforzati, non rendendosi più necessario solo il rispetto di obblighi documentali ma anche di quelli legati a precisi parametri.
In particolare, le regole del Fair Play Finanziario sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi seguenti:
- migliorare la capacità economica e finanziaria dei club, aumentando la loro trasparenza e credibilità;
- tutelare i creditori, garantendoli nei confronti dei club che dovranno onorare alle previste scadenze i loro debiti con i giocatori, agenzie fiscali, enti previdenziali e altri club;
- introdurre maggiore disciplina e razionalità nella gestione finanziaria dei club;
160 Il sistema delle licenze per club UEFA è stato introdotto nella stagione di calcio 2004/2005; successivamente nel 2010 il Comitato Esecutivo UEFA ha introdotto la specifica normativa del FFP e riunito i due set di regole in un unico documento.
161 La Licenza è richiesta obbligatoriamente da tutte le società iscritte al Campionato di Serie A e può essere richiesta da qualsiasi società iscritta al Campionato di Serie B.
105 - incoraggiare le società ad operare sulla base delle entrate proprie;
- incoraggiare la spesa responsabile per il beneficio a lungo termine del calcio;
- proteggere la redditività a lungo termine e la sostenibilità del calcio europeo.
Nell’ambito del Financial Fair Play viene esplicitato un complesso sistema di misurazione (e di successiva interpretazione) del c.d. break-even result delle società di calcio professionistiche. La disciplina del Fair Play Finanziario prevede, infatti, che, al fine di ottenere la licenza per poter partecipare alle competizioni internazionali, le squadre debbano conseguire il punto di pareggio tra costi rilevanti162 e ricavi rilevanti163 (break even requirement)164. Nell’ambito del rispetto dei requisiti del break even, viene attribuito particolare rilievo alle informazioni concernenti la continuità aziendale e le variazioni di patrimonio netto.
Un importante strumento per aumentare e migliorare la trasparenza e l’integrità del sistema è rappresentato dal UEFA Club Financial Control Body, che svolge il ruolo di organismo tecnico di supporto nel sistema dei controlli economico-finanziari come la COVISOC all’interno della FIGC.
Anche a livello nazionale, la FIGC nel 2016 ha introdotto il “Manuale applicativo del pareggio di bilancio”, che costituisce il Fair Play Finanziario nazionale, con finalità e obiettivi speculari alla versione europea. In particolare, gli obiettivi da conseguire per i club riguardano: il pareggio di bilancio (break-even), ossia il pareggio tra una serie di ricavi e di costi “rilevanti”; nessuna presenza di debiti arretrati verso altre società, dipendenti e/o autorità.
Tuttavia, il comunicato ufficiale n. 134/A del 16 dicembre 2019 ha eliminato l’obbligo di equilibrio tra ricavi e costi rilevanti, che nelle precedenti stagioni rappresentava uno dei requisiti indispensabili per ottenere la licenza nazionale. La norma sul pareggio di bilancio non compare nel “Sistema licenze nazionali 2020/2021”165 a causa delle conseguenze che la crisi COVID ha apportato al sistema calcio.