LA METAMORFOSI TELEOLOGICA DELLE MISURE DI PREVENZIONE
11. Gli interventi del 2008-2009
Al preciso fine di rimediare alle «difficoltà operative nell’aggressione dei beni mafiosi dovute all’obsolescenza della normativa di prevenzione»276, con il c.d. pacchetto sicurezza del 2008 (d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008, n. 125)277 il legislatore introduce incisive modifiche al sistema di prevenzione patrimoniale, le quali segnano un passo decisivo verso una sempre più compiuta autonomizzazione del sequestro e della confisca ante delictum rispetto alle misure personali278.
275 Tale aggiunta deve leggersi in maniera congiunta con l’art. 1-bis d.l. 12 ottobre 2001, n. 369, convertito con modificazioni dalla l. 14 dicembre 2001, 431, anch’esso introdotto dal d.l. n. 144/2005, a norma del quale «Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma dell’articolo 1 sussistono sufficienti elementi per formulare al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente proposte per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quali definiti dal regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, e sussiste il rischio che i fondi o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica». Per alcune considerazioni di massima su tale aspetto della riforma del 2005, cfr. L.SCOTTO, Terrorismo internazionale (d.l. 27/7/2005, n. 144) – Art. 14, in Leg. pen., 2005, p. 555.
276 In questi termini si esprime la relazione al disegno di legge S692 di conversione del d.l. n. 92/2008, reperibile sul portale storico della Camera dei deputati (https://storia.camera.it), nella sezione Atti e
documenti, Progetti di legge, XVI legislatura della Repubblica italiana.
277 In verità, il c.d. “decreto sicurezza” del 2008 costituisce, come spesso purtroppo accade nella decretazione d’urgenza, un vero e proprio “calderone”, all’interno del quale si rinvengono, oltre alle modifiche della normativa di prevenzione, anche significativi interventi in materia di immigrazione irregolare, di guida in stato di ebbrezza alcoolica e di poteri del sindaco nel contrasto alla criminalità locale.
278 Come nota M. F. CORTESI, Modifiche al sistema normativo delle misure di prevenzione, in Aa. Vv.,
Decreto sicurezza: tutte le novità: D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, Milano, 2008, p. 244, «[s]e certo le novità inserite con il d.l. n. 92/2008 sono assai interessanti,
quantunque alcune di non facile condivisione e di dubbia legittimità, manca ancora una volta un quadro globale di tutta la disciplina». Per l’ennesima volta, dunque, «si è preferito una via più celere destinata a soddisfare con immediatezza la necessità della comunità ad una risposta rapida dello Stato sulla sicurezza pubblica, piuttosto che una ponderata valutazione dei diversi aspetti della questione».
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Per quanto in questa sede rileva, segnaliamo anzitutto l’ampliamento del novero dei soggetti passivi delle misure di prevenzione279.
Oltre ad abrogare l’art. 14 l. n. 55/1990 – ciò che comporta l’applicabilità della confisca di prevenzione a tutti i possibili destinatari della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza280 – il d.l. n. 92/2008 aggiunge ai destinatari della l. n. 575/1965 i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’art. 51, co. 3-bis, c.p.p.281, ai quali si aggiungono subito dopo, con l. 15 luglio 2009, n. 94, gli indiziati del delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992282.
In secondo luogo, il d.l. n. 92/2008 modifica i presupposti applicativi della confisca di prevenzione. Mentre in base al «conciso e laconico»283 testo previgente la misura ablatoria poteva trovare applicazione soltanto rispetto ai beni di cui il prevenuto non fosse stato in grado di dimostrare la legittima provenienza, con la riforma viene inserito al co. 3 dell’art. 2-ter l. n. 575/1965 il riferimento all’elemento della sproporzione che, come per il sequestro, si atteggia ora a presupposto alternativo rispetto alla prova indiziaria dell’illecita provenienza dei beni aggredibili. I commentatori hanno tuttavia dubitato della reale portata innovativa della riforma su questo specifico punto, dal
279 Per uno sguardo complessivo sulla riforma operata dal c.d. “pacchetto sicurezza” al sistema di prevenzione si rinvia a: M. F. CORTESI, Modifiche al sistema normativo delle misure di prevenzione, cit., p. 242 ss.;L. FILIPPI, M. F. CORTESI, Novità sulle misure di prevenzione, in A. Scalfati (a cura di), Il decreto
sicurezza, Torino, 2008, p. 241 ss.; A.M.MAUGERI,Dalla riforma delle misure di prevenzione patrimoniali alla confisca generale dei beni contro il terrorismo, in O. Mazza, F. Viganò (a cura di), Il “pacchetto sicurezza” 2009: (commento al D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 conv. in Legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla Legge 15 luglio 2009, n. 94), Torino, 2009, p. 423.
280 Cfr. C. cass., sez. V, ord. 8 giugno (dep. 1° luglio) 2011, n. 26044, Autuori, in CED Cassazione.
281 L’art. 51, co. 3-bis, c.p.p. – il quale disciplina le attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale – nel testo all’epoca vigente contemplava i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, co. 6, 416-bis, 600, 601, 602 e 630 c.p., i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché i delitti previsti dall’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e dall’art. 291-quater del d.P.R. n. 43/1973. Il testo dell’art. 51, co. 3-bis, c.p.p., più volte modificato nel corso dell’ultimo decennio, risulta oggi di molto ampliato, facendo esso attualmente riferimento ai seguenti delitti: a) i delitti, consumati o tentati, di cui all’art. 416, co. 6 e 7; all’art. 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all’art. 12, co. 3 e 3-ter, d.lgs. n. 286/1998; all’art. 416, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474, 600, 601, 602,
416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 c.p.; b) i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; c) i delitti previsti dall’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e dall’art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973.
282 Oggi art. 512-bis c.p., a seguito dell’approvazione della riforma sul principio della “riserva di codice” operata dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.
283 Utilizza questa aggettivazione M. F. CORTESI, Modifiche al sistema normativo delle misure di
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momento che sotto il vigore della disciplina precedente la giurisprudenza si era comunque assestata nel senso di richiedere, ai fini della confisca, la verifica dell’originaria sussistenza e dell’attuale permanenza di tutti i requisiti necessari per il sequestro e, dunque, anche del requisito della sproporzione284 [supra, 10.3.].
In terzo luogo, il c.d. “decreto sicurezza” introduce all’art. 2-ter, co. 10, l. n. 575/1965 un’ipotesi di confisca per equivalente per i casi in cui il proposto disperda, distragga, occulti o svaluti i beni al fine di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, ovvero quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede: in questi casi, il sequestro e la confisca avranno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Come correttamente evidenziato, la modifica in commento apre alla possibilità di aggredire patrimoni di origine lecita, purché di valore equivalente all’arricchimento illecito del soggetto285.
In quarto luogo, il d.l. n. 92/2008 introduce una disciplina specifica per i casi di intestazione fittizia dei beni, prevedendo – ai nuovi co. 13 e 14 dell’art. 2-ter – che, qualora sia accertato che taluni beni siano stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, il giudice deve dichiarare la nullità dei relativi atti di disposizione con lo stesso provvedimento di confisca286. A tal fine, si pone una presunzione iuris tantum287 di intestazione fittizia per i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; nonché per i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.
284 Cfr. L. FILIPPI, Il procedimento di prevenzione patrimoniale, cit., pp. 461-462, laddove l’A., commentando la disciplina della confisca antecedente alla riforma del 2008-2009 osserva che, anche in base alla lettura fornita dalla giurisprudenza, «per l’adozione della confisca occorre accertare l’effettiva pericolosità del proposto, desunta dalla sussistenza in capo allo stesso di indizi di appartenenza ad un’associazione di tipo mafioso, la prova della disponibilità, diretta o indiretta, del bene, il valore sproporzionato dello stesso bene o i “sufficienti indizi” della sua illecita provenienza o reimpiego».
285 L. FILIPPI, M. F. CORTESI, Novità sulle misure di prevenzione, cit., p. 283.
286 Ibidem. Gli A. osservano criticamente che con tale disposizione si «autorizza il giudice della prevenzione ad emettere un provvedimento che inerisce la sfera propriamente civilistica, creando un ibrido che può essere giustificato solo dalla necessità di un tempestivo intervento giudiziale al fine di non porre nel nulla l’attività di prevenzione, che esige un intervento sempre più rapido e celere».
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11.1. In particolare: la dirompente disgiunzione della prevenzione patrimoniale dalla prevenzione personale.
Infine – ed è indubbiamente questo l’elemento di maggiore impatto della riforma – viene per la prima volta sancita la reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e quelle patrimoniali, prevedendosi espressamente al nuovo co. 6-bis dell’art. 2-bis l. n. 575/1965 che «[l]e misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente». Nella stessa direzione, viene poi prevista la possibilità che le misure patrimoniali siano disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione e che, nel caso in cui il decesso sia sopraggiunto rispetto all’avvio del procedimento preventivo, quest’ultimo prosegua nei confronti degli eredi e degli aventi causa288.
In verità, all’indomani della riforma, stante l’ambiguo tenore letterale del nuovo art. 2-bis, co. 6-bis, l. n. 575/1965, non è unanimemente condivisa in dottrina l’idea che la modifica da ultimo citata presenti carattere rivoluzionario ed «epocale»289. Secondo alcuni, infatti, la disposizione si presterebbe anche a interpretazioni meno “eversive”, in
288 Come si è ripetuto più volte nel corso di questo capitolo, già all’indomani dell’approvazione della legge Rognoni-La Torre dottrina autorevole aveva criticato la scelta legislativa di ancorare la prevenzione patrimoniale all’applicazione della sorveglianza speciale, nella convinzione che il carattere di accessorietà della confisca rispetto alle misure personali potesse in larga misura pregiudicarne l’effettività. La più attenta giurisprudenza aveva perciò tentato di scardinare il carattere necessariamente accessorio della confisca, provocando ben due giudizi di legittimità costituzionale. In entrambi i casi, pur dichiarando inammissibili le questioni sollevate, il Giudice delle leggi non ha escluso la compatibilità costituzionale di un sistema di prevenzione patrimoniale del tutto sganciato dall’applicazione delle misure personali, reputando che tale opzione rifletta una vera e propria scelta di politica criminale e, come tale, adottabile soltanto attraverso un intervento legislativo. Cfr. C. cost., sent. 30 settembre-6 ottobre 1996, n. 335, in Giur. cost., 1996, p. 2948, con rimando alle note di R. GAROFOLI, Al vaglio della Corte costituzionale i principi del sistema di
prevenzione patrimoniale, in Corr. giur., 1997, n. 5, p. 536, e di P. V. MOLINARI, Una parola forse
definitiva su confisca antimafia e morte della persona ritenuta pericolosa, in Cass. pen., 1997, n. 2, p. 334;
e C. cost., ord. 17-29 novembre 2004, n. 368, in Giur. cost., 2004, p. 4008, con rinvio alla nota di P. V. MOLINARI, Ancora una volta bocciata la giurisprudenza creativa in tema di confisca antimafia, in Cass.
pen., 2005, n. 3, p. 803. Va peraltro segnalato che, già prima della riforma del 2008, la giurisprudenza aveva
ammesso la possibilità di pervenire alla confisca dei beni anche qualora il proposto fosse deceduto prima della definitività del provvedimento ablatorio. Cfr. C. cass., sez. II, 31 gennaio (dep. 26 maggio) 2005, n. 19914, Bruno, in CED Cassazione; C. cass., sez. un., 3 luglio (dep. 17 luglio) 1996, n. 18, Simonelli, in
CED Cassazione.
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base alle quali l’applicazione della confisca di prevenzione non potrebbe comunque prescindere da un accertamento di pericolosità soggettiva, anche se non più attuale290.
A dissipare ogni dubbio interviene nuovamente il legislatore con la l. n. 94/2009, precisando all’art. 2-bis, co. 6-bis, l. n. 575/1965 che le misure di prevenzione patrimoniali possono essere richieste ed applicate «indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura prevenzione». A seguito di tale modifica, le misure di prevenzione patrimoniali si scindono definitivamente dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dall’accertamento di una pericolosità sociale attuale del proposto, dando ingresso nell’ordinamento al nuovo concetto di “pericolosità reale”291.
La disgiunzione della prevenzione patrimoniale da quella personale segna un altro importante passo verso l’impiego delle misure preventive ante delictum anche nel contrasto della criminalità da profitto. La possibilità di aggredire con lo strumento ablatorio i beni di chi, pur non essendo attualmente pericoloso, lo è però stato in passato – rectius, vi sono elementi sufficienti per ritenere che egli abbia commesso dei delitti dai quali ha tratto profitto – lascia intendere come il sistema di prevenzione stia ricalibrando il suo raggio d’azione sui patrimoni illeciti, e come la ricchezza ingiustificata stia diventando essa stessa sintomo di pericolosità.
12. Il restyling della prevenzione operato dal Codice delle leggi antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).
Come abbiamo visto, l’evoluzione del diritto della prevenzione ha proceduto – salvo che per qualche momentaneo ripensamento in chiave garantistica – per mezzo di scatti e fughe in avanti, provocati in ogni caso da emergenze – legate alla criminalità mafiosa, al terrorismo politico e, più recentemente, a quello religioso – che hanno
290 V.MAIELLO, La prevenzione patrimoniale in trasformazione, in Dir. pen. proc., 2009, p. 807.
291 M. F. CORTESI, Modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione, in S. Corbetta, A. Della Bella, G. L. Gatta (a cura di), Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del 2009: L. 15 luglio 2009, n. 94 e
d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, Assago, 2009, p. 329. Per una
rassegna degli orientamenti giurisprudenziali immediatamente successivi alla riforma del 2008-2009 v. A. BALSAMO,M.AGLIASTRO, I soggetti interessati, in S. Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, Torino, 2013, p. 330.
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imposto, a torto o a ragione, risposte rapide e “ai bordi della legalità”. Alle soglie del nuovo millennio, dunque, gli operatori del diritto si devono confrontare con un sistema disorganico, di difficile lettura (a cagione dei continui rimandi incrociati tra i vari testi normativi) e, talvolta, incoerente al suo interno292.
Consapevole della cedevolezza dell’impianto normativo della prevenzione, tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila il legislatore istituisce ben due commissioni di studio, alle quali affida il compito di rivisitare e rielaborare l’intero settore del diritto preventivo293. Tuttavia, le «pregevoli e meditate riflessioni» elaborate dai due gruppi di studio non approdano agli «auspicati epiloghi parlamentari»294.
Nonostante l’esito infruttuoso dei lavori delle due commissioni, rimane pressante per gli addetti ai lavori l’esigenza di una riforma organica della materia, che quantomeno riunisca in un unico testo la normativa fino a quel momento sparsa in numerosi ed eterogenei testi legislativi. Dopo tanti proclami e altrettanti tentativi falliti, nel 2011 il legislatore riesce finalmente a pervenire all’obiettivo “minimo” di riordino della legislazione di prevenzione attraverso il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
12.1. La legge delega 13 agosto 2010, n. 136.
Preso atto che «il corpus normativo recante la disciplina della complessa e delicata materia delle misure di prevenzione [è] oggi il frutto di una cinquantennale stratificazione normativa» e che i numerosi interventi modificativi hanno fatto assumere a tale settore dell’ordinamento «una fisionomia affatto diversa rispetto a quella originaria», il
292 Evidenzia tale aspetto, tra gli altri, M. F. CORTESI, Modifiche al sistema normativo delle misure di
prevenzione, cit., pp. 244-245.
293 Per un’analisi dei lavori delle commissioni presiedute dal professor Giovanni Fiandaca e dal magistrato Antonio Gialanella, cfr.: A. MANGIONE, Politica del diritto e “retorica dell’antimafia”: riflessioni sui
recenti progetti di riforma delle misure di prevenzione patrimoniali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 1200
ss.; G. FIANDACA, Il progetto per la riforma delle sanzioni patrimoniali della Commissione Fiandaca, in A. M. Maugeri (a cura di), Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine.
Reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione, Milano, 2008, p. 557; G. NICASTRO, Le misure
di prevenzione nel codice antimafia: il nuovo stenta a nascere e il vecchio a morire, in Leg. pen., 2012, pp.
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legislatore del 2010 ritiene non più procrastinabile «un intervento volto a fornire una sistemazione organica all’intera materia, eliminando lacune e contraddizioni»295.
A tal fine, con l. 13 agosto 2010, n. 136 – oltre a dettare una serie di norme di immediata applicazione, funzionali ad un più efficace contrasto della criminalità mafiosa – il parlamento conferisce al governo una duplice delega finalizzata, per un verso, alla redazione di un codice che riordini e integri la normativa in materia di criminalità organizzata e di prevenzione ante delictum e, per altro verso, alla implementazione delle disposizioni in tema di documentazione antimafia, le quali dovrebbero poi divenire parte integrante del nuovo codice296.
Per quanto di interesse in questa sede, l’art. 1 della predetta legge attribuisce all’esecutivo il potere di emanare un «codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione», il quale dovrà essere adottato mediante la ricognizione, l’armonizzazione e il coordinamento della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di criminalità organizzata, e il suo adeguamento alla normativa europea. Quanto al diritto della prevenzione, poi, la delega contempla la ricognizione e l’armonizzazione della disciplina vigente, oltre ad un suo aggiornamento sulla base di una serie di criteri direttivi enucleati dal legislatore.
In un primo momento, il legislatore delegato predispone uno schema di decreto delegato comprensivo anche della normativa penale e processuale relativa alla criminalità organizzata297. Successivamente, tuttavia, anche in ragione di un parere contrario della commissione giustizia e della «pioggia di critiche formulate soprattutto alla Camera»298, l’esecutivo decide di limitare l’articolato alle sole misure di prevenzione.
12.2. Il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
295 Cfr. la relazione al disegno di legge delega C3290, reperibile sul portale storico della Camera dei deputati (https://storia.camera.it), nella sezione Atti e documenti, Progetti di legge, XVI legislatura della Repubblica italiana.
296 D.MANZIONE, Dal “piano straordinario” al codice antimafia e delle misure di prevenzione, in Leg.
pen., 2012, pp. 185-186.
297 Per un commento al primo schema di decreto legislativo si veda F. MENDITTO, Lo schema di decreto
legislativo del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (libri I, II, IV e V): esame, osservazioni e proposte, in Dir. pen. cont., 1° luglio 2011.
298 G.FIANDACA,C. VISCONTI, Il “codice delle leggi antimafia”: risultati, omissioni e prospettive, in Leg.
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A un anno esatto dal conferimento della delega parlamentare, il governo adotta il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia»299.
I primi commentatori hanno mostrato più di una perplessità rispetto alle scelte compiute dall’esecutivo in sede di approvazione del decreto delegato, affermando che il neo introdotto codice antimafia, «a dispetto dell’enfatizzazione politico-mediatica di cui è stato fatto oggetto, mantiene in realtà molto meno di quello che la sua stessa denominazione sembrerebbe promettere»300. Esso, infatti, per un verso non risponderebbe a quel rigore e a quella coerenza che sono tipici del modello ideale di codice e, per altro verso, risulterebbe carente sotto il profilo dell’armonizzazione e della completezza ricognitiva301.
Altri, invece, pur non sottovalutando i diversi profili di criticità che pervadono il nuovo testo, riconoscono l’utilità dell’operazione compiuta sia sotto un profilo giuridico-dogmatico302 sia sotto quello eminentemente pratico303.
In ogni caso, l’utilizzo della locuzione “codice antimafia” non deve fuorviare il lettore: le disposizioni confluite nel d.lgs. n. 159/2011 non presentano un orizzonte
299 Per una presentazione del d.lgs. n. 159/2011 si rimanda a: R.ADORNO,L.CALÒ, Il nuovo “codice
antimafia”, in Foro it., 2011, c. 326; A. BALSAMO, Il codice antimafia, Milano, 2011; F.MENDITTO, Codice
antimafia, Napoli, 2011. Va peraltro sottolineato come, già nell’anno successivo alla sua entrata in vigore,
il codice antimafia sia stato ritoccato dal legislatore con il d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218 e con la legge di stabilità 2013 (l. 24 dicembre 2012, n. 228), in particolare nella disciplina della documentazione antimafia e nella amministrazione dei beni sequestrati e confiscati.
300 G.FIANDACA,C. VISCONTI, Il “codice delle leggi antimafia”, cit., p. 181.
301 Esprimono opinioni molto critiche rispetto alle scelte del legislatore delegato: G. NICASTRO, Le misure
di prevenzione nel codice antimafia, cit., passim; A. CISTERNA, Il Codice Antimafia tra istanze compilative
e modelli criminologici, in Dir. pen. proc., 2012, p. 213; A. MANGIONE, Le misure di prevenzione, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (a cura di), La punibilità e le conseguenze del reato, Parte generale, vol. III, Torino, 2014, p. 433 ss.
302 Cfr. G.FIANDACA,C. VISCONTI, Il “codice delle leggi antimafia”, cit., p. 182, i quali rilevano che «il tentativo (benché mal riuscito) di regolare entro una cornice unitaria il variegato ventaglio di misure contro l’inquinamento mafioso dell’economia – dall’apprensione dei proventi illeciti fino alla loro rimessione nel circuito legale – dovrebbe comunque costituire un “punto di non ritorno”, nel senso che d’ora in avanti occorrerebbe adottare un approccio integrato nel quale la bontà di ogni strumento normativo o pratico va vagliata al filtro del sistema nel suo insieme considerato. Insomma, bisogna chiudere l’eterna stagione degli interventi frammentati, episodici, realizzati a compartimenti stagni, per aprire una nuova fase elaborativa