LA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE. PROFILI SOSTANZIALI
6. Le misure di prevenzione applicate dal questore: cenni
Gli artt. 2 e 3 cod. ant. disciplinano le due misure di prevenzione personali del
foglio di via obbligatorio e dell’avviso orale. Gli istituti in parola vengono solitamente
trattati in maniera congiunta in ragione della loro «comunanza strutturale»142: essi, infatti, sono disposti dall’autorità di pubblica sicurezza143 e si rivolgono ai soggetti portatori di pericolosità c.d. generica di cui all’art. 1 cod. ant.
Pur essendo astrattamente applicabili agli autori di reati economici, dubitiamo fortemente che tali misure vengano normalmente disposte nei loro confronti, dal momento che esse sono state pensate e modellate in relazione a manifestazioni devianti affatto diverse (microreati contro il patrimonio, commercio di sostanze stupefacenti, reati connessi alla prostituzione, ecc.). Nondimeno ci sembra opportuno dedicare un breve spazio della presente sezione all’esposizione dei tratti generali dei due strumenti in questione.
142 M. F. CORTESI, Le misure di prevenzione personali applicate dal questore, cit., p. 237.
143 Per una analisi d’insieme dei poteri del questore in materia di prevenzione v. M.MONTAGNA, I soggetti
titolari del potere di agire e le azioni, in S. Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, Torino, 2013, p. 139
182 6.1. Il foglio di via obbligatorio.
Ai sensi dell’art. 2 cod. ant., «[q]ualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore tre anni, nel comune dal quale sono state allontanate».
La ratio della misura viene individuata nell’esigenza di «fronteggiare il pericolo di compromissione della sicurezza pubblica, assegnando allo Stato il ruolo di garante dell’ordinato e pacifico svolgersi delle relazioni civili mediante misure di prevenzione speciale che prescindono dalla commissione di un reato, configurandosi, dunque, come un provvedimento ante o praeter delictum»144.
Ai fini dell’applicazione del foglio di via obbligatorio devono sussistere i seguenti tre presupposti145: a) il proposto deve essere inquadrabile in una delle categorie soggettive
144 Cfr., ex multis, T.a.r. Lombardia Milano, sez. I, 8 luglio (dep. 28 luglio) 2015, n. 1850, in Leggi d’Italia, e richiamato da A. CHELO, Art. 2, in M. F. Cortesi (coordinato da), Commentario breve al codice antimafia
e alle altre procedure di prevenzione, diretto da G. Spangher, A. Marandola, Milano, 2019, p. 20.
145 F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali, cit., p. 36; R.GUERRINI,L.MAZZA, S.RIONDATO, Le
misure di prevenzione, cit., pp. 85-6; F.MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali (2019), cit., p. 69.
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di cui all’art. 1 cod. ant.146; b) tale soggetto deve risultare pericoloso per la sicurezza pubblica147; e c) deve trovarsi fuori dei luoghi di residenza148.
Secondo quanto costantemente affermato dai commentatori, nel provvedimento che applica la misura figurano due diversi elementi149. La misura questorile si compone,
in primis, dell’ordine di rimpatrio: esso deve anzitutto contenere, secondo un recente
orientamento giurisprudenziale, tanto l’intimazione di fare rientro nel comune di
146 La dottrina ha precisato che destinatari della misura possono essere sia i cittadini italiani sia gli stranieri. Cfr. A. CHELO, Art. 2, cit., p. 20; M. F. CORTESI, Le misure di prevenzione personali applicate dal questore, cit., p. 238. È stato invece escluso che la misura del foglio di via possa essere applicata anche ai minorenni e ai soggetti totalmente incapaci di intendere e di volere, dal momento che per tali soggetti l’ordinamento prevede già delle misure ad hoc: cfr. G.AMBROSINI,P. MILETTO, Le sostanze stupefacenti. Le misure di
prevenzione, Torino, 1989, p. 173; I.CARACCIOLI, Misure di prevenzione ed infermità psichica, in Le
misure di prevenzione. Atti del convegno di Alghero, Milano, 1975, p. 143 ss.; B.SICLARI, Le misure di
prevenzione, cit., p. 84.
147 Tradizionalmente, il concetto di “pericolosità per la sicurezza pubblica” veniva inteso in senso più ampio rispetto a quello di pericolosità sociale accolto dal codice penale all’art. 203 c.p. e, dunque, veniva reputato idoneo a includere anche condotte devianti o antisociali non penalmente rilevanti: cfr., da ultimo, F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali, Milano, 2012, pp. 32-33. Va segnalato, tuttavia, che la più recente giurisprudenza amministrativa ha progressivamente limitato il raggio d’azione della pericolosità di cui all’art. 2 cod. ant., esigendo una valutazione comportamentale del prevenuto parametrata alla probabilità di commissione di reati. In questo senso, ex multis, T.a.r. Campania Napoli, sez. V, 20 dicembre 2018 (dep. 12 febbraio 2019), n. 775, in Leggi d’Italia: «Il provvedimento in questione (…), come da costante giurisprudenza in materia (…) costituendo una misura di polizia diretta a prevenire reati e non a reprimerli, presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale, pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati, deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali dell’interessato, ossia a episodi di vita atti a rivelare in modo oggettivo un’apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti (…). Diversamente, si snaturerebbe la stessa essenza delle misure di prevenzione la cui finalità non è quella di emarginare, allontanare o recuperare categorie socialmente indesiderate, ma di prevenire la commissione di reati socialmente pericolosi». Per un caso in cui è stata dichiarata l’illegittimità del foglio di via in ragione della mancata valutazione, ai fini del giudizio di pericolosità, della situazione familiare del proposto, v. T.a.r. Umbria Perugia, sez. I, 24 ottobre (20 novembre) 2017, n. 720, in Dir. pen. cont., 19 gennaio 2018, con nota di A.FIORI, Misure di prevenzione
personali: foglio di via obbligatorio e violazione dell’art. 8 C.e.d.u., in Dir. pen. cont., fasc. 1/2018, p. 292. 148 Secondo l’opinione oggi prevalente, per “luogo di residenza” deve intendersi non già la mera residenza anagrafica – la quale può costituire, tutt’al più, un indizio della residenza effettiva – bensì il luogo in cui si trovano le consuetudini di vita e le normali relazioni sociali della persona. Cfr., ex multis, C. cass., sez. I, 10 febbraio (dep. 4 giugno) 2009, n. 23022, Aragosa, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 5 dicembre (dep. 18 dicembre) 2007, n. 47002, Cavani, in CED Cassazione. In dottrina: F.BRIZZI,P.PALAZZO,A. PERDUCA,
Le nuove misure di prevenzione personali e patrimoniali, Sant’Arcangelo di Romagna, 2012, p. 19; A.
CHELO, Art. 2, cit., p. 20; M. F. CORTESI, Le misure di prevenzione personali applicate dal questore, cit., pp. 241-2; F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali, cit., p. 38; R.GUERRINI,L.MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p. 87.
149 A. CHELO, Art. 2, cit., p. 21; M. F. CORTESI, Le misure di prevenzione personali applicate dal questore, cit., p. 244; L. FILIPPI, M. F. CORTESI, Il codice delle misure di prevenzione, cit., p. 34; F. FIORENTIN, Le
misure di prevenzione personali, cit., p. 43; R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di
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residenza, quanto l’ingiunzione di non fare rientro nel comune dal quale si viene allontanati senza una preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni150; inoltre, deve riportare la specifica motivazione in punto di riconducibilità del destinatario ad una delle categorie soggettive di cui all’art. 1 cod. ant. e di pericolosità per la pubblica sicurezza151. All’ordine di rimpatrio si accompagna il foglio di via obbligatorio vero e proprio, che contiene le modalità di esecuzione del rientro nel comune di residenza, con l’indicazione dell’eventuale itinerario individuato e l’obbligo di presentarsi alla locale autorità di pubblica sicurezza al momento dell’arrivo152. L’effetto proprio della misura è dunque quello di impedire al rimpatriato di ritornare, prima della scadenza del termine fissato dal questore, nel luogo di allontanamento153.
Contro il provvedimento del questore è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso gerarchico al prefetto per motivi di legittimità o di merito; in alternativa, è possibile esperire, entro sessanta giorni, il ricorso giurisdizionale avanti il
150 Sulla necessaria compresenza, all’interno dell’ordine di rimpatrio, delle due intimazioni di fare rientro nel comune di residenza e di non fare ritorno nel comune oggetto dell’ordine di allontanamento, cfr. C. cass., sez. I, 19 marzo (dep. 23 luglio) 2019, n. 33108, Bordin, in Italgiure; C. cass., sez. I, 9 gennaio (dep. 28 gennaio) 2019, n. 4074, Pipis, in CED Cassazione. In senso contrario, un filone giurisprudenziale più risalente riteneva invece che il provvedimento del questore potesse contenere sia l’ordine di rimpatrio in senso stretto sia il divieto di fare ritorno nel comune di allontanamento, così come potesse limitarsi a imporre una sola delle due prescrizioni, non essendo imposta normativamente la loro applicazione congiunta. Cfr.: C. cass., sez. I, 12 dicembre 2013 (dep. 31 gennaio 2014), n. 4702, Florian, in CED
Cassazione; C. cass., sez. I, 14 dicembre 2012 (dep. 21 febbraio 2013), n. 8480, Mihai, in CED Cassazione;
C. cass., sez. I, 8 novembre (dep. 28 novembre) 2012, n. 46257, Rapisarda, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 7 giugno (dep. 20 luglio) 2012, n. 29694, Gamba, in CED Cassazione.
151 Circa la necessità di «una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell’interessato, da cui oggettivamente emerga una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose», la cui mancanza determina l’illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione v., ex plurimis, T.a.r. Marche Ancona, sez. I, 14 giugno (dep. 10 settembre) 2018, n. 582; T.a.r. Campania Napoli, sez. V, 10 aprile (dep. 28 giugno) 2018, n. 4302, in
Leggi d’Italia; T.a.r. Lombardia Brescia, sez. I, 4 aprile (dep. 9 aprile) 2018, n. 389, in Leggi d’Italia; T.a.r.
Calabria Catanzaro, sez. I, 28 febbraio (dep. 23 marzo) 2018, n. 745, in Leggi d’Italia; T.a.r. Molise Campobasso, sez. I, 18 aprile (dep. 21 giugno) 2018, n. 384, in Leggi d’Italia; T.a.r. Liguria Genova, sez. I, 28 giugno (dep. 13 luglio) 2017, n. 609, in Leggi d’Italia; T.a.r. Puglia Lecce, sez. I, 8 gennaio (dep. 10 aprile) 2015, n. 1141, in Leggi d’Italia; T.a.r. Toscana Firenze, sez. II, 21 febbraio (dep. 25 marzo) 2013, n. 488, in Leggi d’Italia; T.a.r. Abruzzo L’Aquila, sez. I, 9 gennaio (dep. 25 gennaio) 2013, n. 91, in Leggi
d’Italia.
152 In mancanza di una espressa disciplina all’interno del codice antimafia, deve ritenersi tuttora cogente il disposto dell’art. 163 t.u.l.p.s., mentre la disciplina di dettaglio si rinviene nel regolamento esecutivo di cui al r.d. 6 maggio 1940, n. 635, agli artt. 295, 296, 297.