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Intervento del dott. Giuseppe CELESTE, notaio in Latina

Il Consiglio Nazionale del Notariato sta conducendo da tempo una riflessione sul ruolo del notaio e sulla funzione pubblica di garanzia che gli è attribuita negli ordinamenti di tipo latino-germanico.

In particolare, nell’ambito degli organismi europei dell’Unione Internazionale del Notariato Latino, uno dei temi che da tempo desta maggiore attenzione è proprio quello della circolazione dell’atto nota-rile a livello europeo e, più in generale, a livello internazionale. Ciò induce, ovviamente, a guardare con estremo favore, in linea di princi-pio, al progetto di direttiva in esame.

In quest’ottica, passo brevemente ad esaminare comma per comma la norma che più direttamente interessa in questa sede (art.

24). Questo metodo, forse, renderà questo intervento alquanto arido, ma offrirà sicuramente spunti operativi più chiari.

Riguardo al primo comma dell’art. 24, si rileva un problema di coordinamento con la disciplina generale dettata per l’esecuzione delle decisioni. A mio avviso, andrebbe specificato che il credito deve essere esigibile. Infatti, il terzo comma dell’art. 2 del progetto dà una definizione di “credito non contestato”, quale credito non dipendente da contropartita. Ma questa definizione in realtà assume significato in relazione al concetto di sentenza giudiziale, la cui nozione è formula-ta nel 1° comma dello stesso art. 2. Si pone, dunque, il problema di prescindere da tale definizione e di riformulare il primo comma del-l’articolo 24 affermando chiaramente che deve trattarsi di un credito liquido ed esigibile.

Sul primo comma dell’art. 24 va formulata un’ulteriore osserva-zione critica: l’articolo in esame non contiene, infatti, alcun riferi-mento all’ordine pubblico, rifeririferi-mento che, invece, è presente nel rego-lamento comunitario 44/2001 sulla esecuzione delle decisioni e degli atti notarili. Anche questa scelta solleva perplessità. Si potrebbe, per fare un esempio, immaginare un contratto illegale secondo il diritto nazionale di uno Stato membro, ma stipulato in un altro Stato, dove lo stesso atto è invece legale e ricevibile da un notaio e del quale si potrebbe allora chiedere l’esecuzione anche nel primo Stato con rife-rimento alla contropartita pecuniaria in esso pattuita.

Sul terzo comma dell’art. 24 non vi sono rilievi. Esso rappresenta l’applicazione del noto principio della territorialità della forma degli atti.

Il quarto comma dell’art. 24, invece, è quello che merita una mag-giore attenzione.

La soluzione indicata nella lettera a) del quarto comma dell’art.

24, secondo il mio modesto parere, è del tutto irragionevole. La nor-mativa in esame prevede che il creditore possa avvalersi di questa pro-cedura solo se il debitore ne è stato avvertito. Nell’esperienza del nota-riato di tipo latino e, quindi, in tutta l’Europa, ad eccezione dei Paesi anglosassoni, l’atto notarile ha un’efficacia di per sé esecutiva, a deter-minate condizioni, nel territorio dello Stato in cui è formato. Se attra-verso queste norme di semplificazione l’esecutorietà all’estero di un atto dovesse essere subordinata alla ulteriore circostanza che il debi-tore ne fosse stato debitamente informato, si perverrebbe al risultato di burocratizzare il sistema, invece di semplificarlo.

Le osservazioni svolte in relazione alla lettera a) assorbono ogni considerazione formulabile in merito alla lettera b) dello stesso quar-to comma dell’articolo in esame.

Laddove, invece, si volesse tenere fermo il disposto di cui alla let-tera a), ritengo che la clausola che deve essere firmata dal debitore, alla luce della struttura che caratterizza l’atto notarile in tutti i Paesi europei continentali, debba piuttosto essere trasformata nel senso di prevedere una “menzione” della normativa applicabile in caso di ese-cuzione nel territorio di un altro Stato membro. Tale menzione sarà a cura del notaio. Ciò è necessario perché nell’atto pubblico notarile in realtà non vi è luogo a doppie o triple sottoscrizioni. Ed, infatti, per questo il motivo, ad esempio, la giurisprudenza pacificamente non applica l’art. 1341 del codice civile italiano all’atto notarile.

In merito al comma 5 dell’art. 24 del progetto in esame, sembra che, probabilmente, l’esigenza di redigere il regolamento con disposi-zioni non eccessivamente prolisse ha indotto ad una formulazione della disciplina in termini così concisi così da incorrere in un errore di fondo. Tale errore consiste nel dimenticare che l’atto notarile non è una decisione, né un atto del potere giurisdizionale, né tantomeno si può considerare la sua trasformazione in titolo esecutivo europeo quale atto del potere giurisdizionale. In termini pratici, allora occorre porsi il problema di verificare se e fino a che punto la sua “trasforma-zione” in titolo esecutivo possa poi incidere su diritti soggettivi. E la risposta non potrebbe che essere negativa. In quest’ottica, poi, ed in una prospettiva più allargata, occorre anzi verificare quali gravami possano essere proposti in caso di controversia. Se, da un lato, riesce molto difficile immaginare la compatibilità degli artt. 8, comma 2, 19, comma 14, e 19, comma 2, del progetto di regolamento non solo con

l’art. 111 della nostra Costituzione, ma anche con i principi generali di tutti gli ordinamenti nazionali (e non mi soffermo su questi aspetti, perché non sono di mia specifica competenza in questa sede), dall’al-tro lato appare ancor più difficile ipotizzare che la “trasformazione”

dell’atto notarile in titolo esecutivo europeo, atto di natura squisita-mente amministrativa, non possa essere soggetta a gravami di nessun genere, come risulta, invece, attraverso il combinato disposto dei richiami, opportunamente adattati, contenuti nei commi 5 e 6 dell’ar-ticolo in esame.

Si pone da ultimo, al fine di radicare la competenza ad apporre la formula necessaria per la esecutività, il problema di individuare l’au-torità che ha emanato l’atto nel caso in cui il notaio sia cessato dalle sue funzioni o si sia trasferito. Per prevenire tale situazione, si sugge-risce di attribuire la competenza alla “trasformazione” ai Consigli notarili piuttosto che al singolo notaio. Tale situazione, del resto, è coerente con il nostro ordinamento, in quanto, come sottolinea la pre-valente dottrina amministrativa, la funzione notarile non si radica in capo al singolo notaio, ma è un potere diffuso, attribuito a ciascun intero collegio di notai.

A conclusione di questo contributo, sembra opportuno segnalare il problema di un’eventuale abolizione della apostille di cui alla Con-venzione abolitrice della legalizzazione ancora mantenuta in una parte degli Stati della Comunità Europea, al fine di evitare che il tito-lo esecutivo, una volta formato, incontri poi ulteriori limiti nella sua circolazione.

Brevi osservazioni sul testo della proposta di