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Intervista a Vittoria Bonfanti

1) Introduzione: Dati anagraci e ruolo

Sono entrata in magistratura nel giugno del 1993. Dal febbraio 1999 svolgo le funzioni di sostituto procuratore preso la Repubblica presso il Tri- bunale di Roma e dall'anno 2008 faccio parte del pool che si occupa dei reati

commessi in danno delle donne, dei minori e della famiglia.

2) La questione problematica riguardante la violenza contro le don- ne nel nostro Paese si è aggravata, negli ultimi anni, a tal punto da dover attivare ambiti speciali tra forze dell'ordine e magistra- tura?

Negli ultimi anni la maggiore conoscenza del fenomeno  anche sotto il prolo culturale e sociale - e la consapevolezza che, in assenza di una professionalità specica, l'intervento delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria era assolutamente limitato e parziale, hanno indotto l'attivazione di ambiti speciali tra le forze dell'ordine e della magistratura.

L'approccio a tale materia, invero, richiede che tutti i soggetti che in- tervengono, a vario titolo, nella vicenda giudiziaria (pubblico ministero e giudice, polizia giudiziaria, consulenti tecnici, periti, operatori sociosanitari ed altri soggetti ancora) siano dotati di adeguata specializzazione , da ac- quisire attraverso costanti corsi di formazione professionale ed attraverso una concreta esperienza specica in modo da coordinare i loro interventi ed assicurare il buon esito dell'indagine e la tutela delle vittime del reato.

In particolare, per quanto riguarda gli Uci della Procura della Repub- blica, il Consiglio Superiore della Magistratura nel tempo ha adottato diverse risoluzioni (di cui le più signicative sono le risoluzioni dell'8 ed del 21 lu- glio 2009), nelle quali viene data indicazione specica di costituire gruppi di lavoro che si occupino in via esclusiva o comunque prevalente dei reati in materia di violenza consumata su soggetti deboli.

La specializzazione investigativa, serve ad assicurare, in sintesi: un'a- deguata preparazione nella materia che presenta, altresì, carattere di inter- disciplinarità e postula interventi in rete con altri soggetti istituzionali; l' uniformità delle tecniche di indagine attraverso i protocolli investigativi; un omogeneità dell'intervento e delle scelte , anche in materia di misure cau- telari, attraverso il coordinamento del procuratore aggiunto che coordina il gruppo di lavoro; la possibilità di promuovere e realizzare un articolato lavoro di rete sul territorio in sinergia con altri soggetti istituzionali.

Rispetto a tale ultimo prolo a Roma è stato sottoscritto un Protocollo di intereazione tra le Istituzioni ed i Centri antiviolenza per donne e gli mi- norenni vittime di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori , nel quale vengono stabilite alcune prassi condivise tra le istituzioni Pubbliche e Private rmatarie dell'accordo medesimo, ovvero: la Procura della Repub- blica presso il Tribunale Ordinario, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il Tribunale Ordinario ed il Tribunale dei Mino- renni, i Centri antiviolenza, le Forze dell'Ordine e le Aziende ospedaliere del territorio.

L'Hungton Post comincia così: I femminicidi sono in aumento. No, sono stabili. In Italia si ammazzano meno donne rispetto al resto d'Europa. È invece una escalation impressionante. È innito il battibecco sui numeri delle donne uccise nelle relazioni sentimentali, dibattito consumato sciorinando le cifre fornite ora dal Viminale, ora dalla lunga lista compilata annualmente dalla Casa internazionale delle Donne di Bologna. Per alcuni osserva- tori non esiste alcuna emergenza, anzi, è propaganda. . . .  È emergenza o propaganda secondo lei?

Né l'una né l'altra. L'emergenza è collegata ad una situazione transito- ria, la propaganda è la rappresentazione strumentale di un fenomeno per ni di parte. Il femminicidio non è solo un reato ma una realtà che riguarda tutta la società. La violenza di genere è, infatti, storia dell'umanità che ha attraversato tutte le latitudini e tutte le epoche perché la cultura che ha escluso le donne ha costruito un modello femminile del quale è dicile sba- razzarsi : bellezza, arrendevolezza, bisogno di protezione, premura, riserbo, debolezza. Questo concentrato appare essere solo il frutto di proiezioni del genere maschile che ha reso le donne, nella storia dell'umanità non solo as- senti ma fragili ed incapaci agli occhi di se stesse e degli uomini. Disvelare culturalmente questo articio, volto a consentire il predominio di un genere sull'altro, mette in pericolo un equilibrio millenario. Quelli che prima erano ritenuti omicidi passionali, assumono la loro eettiva dimensione e diventa- no femminicidi. Quelli che prima erano qualicati ordinari soprusi domestici adesso sono reati. Quella che prima era gelosia ossessiva diventa stalking. Nulla è cambiato se non la consapevolezza delle donne e degli ordinamenti giuridici che la sopraazione di una persona sull'altra non ha nulla che si possa falsamente ammantare di sentimenti ed emozioni, ma resta sopraa- zione da punire e perseguire.

4) Con la legge n.38 del 23 aprile 2009, convertita dal decreto legge n.11 del 23 febbraio 2009,  Misure urgenti in materia di sicurez- za pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, vi era una ripartizione su tre tematiche: la sicurezza pubblica, il contrasto alla violenza sessuale e gli atti per- secutori. Le misure relative agli atti persecutori rappresentavano una assoluta novità rispetto alle altre due tematiche che comple- tavano o modicavano degli istituti già presenti nell'ordinamento interno. Cosa è cambiato con il nuovo decreto legge 93/2013?

Il decreto legge 93/ 13  ora convertito nella legge 15 ottobre 2013 n 119- si propone di riscrivere il sistema di tutela nei confronti della violenza di gene- re , con interventi che incidono sia sul diritto sostanziale che processuale. La materia, infatti, deve tener conto della normativa internazionale ed, in par-

ticolare, della direttiva 2012/29/UE relativa allenorme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e della Convenzione di Instanbul sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di recente raticata anche dall'Italia (legge n. 77 del 27 giugno 2013). La Convenzione non è ancora in vigore in quanto non è stata raticata da un numero suciente di Stati, tuttavia la sua fun- zione di indirizzo è innegabile: il decreto legge 93 costituisce una forma di adeguamento anticipato.

Tra le novità più signicative sotto il prolo sostanziale, vi è l' emersione della rilevanza della relazione aettiva a prescindere dalla convivenza o dal vincolo matrimoniale attuale o pregresso. Prima dell'intervento del decreto la rilevanza della relazione aettiva era limitata alla circostanza aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 612 bis c.p. (cd. Stalking), in cui è sta- bilito che:la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione aettiva alla persona oesa; con il decreto legge innanzitutto l'area di applicabilità di tale aggravante è stata estesa anche ai casi in cui le condotte persecutorie siano poste in essere da un coniuge non legalmente separato o divorziato.

Inoltre con il decreto legge 93, il contesto relazione su cui si collocando gli atti riconducibili all'area della violenza domestica è stato ulteriormente valorizzato. In particolare tale dato si evince:

• dall'introduzione dell'aggravante prevista dal comma 5 quater dell'art. 609 ter c.p. (che prevede le aggravanti per il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p.) , dove si assegna rilievo alla relazione aettiva anche non accompagnata dalla convivenza;

• dall'inquadramento della violenza domestica , ai ni dell'applicazione della misura di prevenzione dell'ammonimento come riferibile a tutti gli atti non episodici di violenza sica, sessuale, psicologica od econo- mica che si vericano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione aettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. E' prevista poi un'aggravante specica comune inserita al n. 11 quinquies dell'art. 61 c.p., per avere nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale e nel delitto di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti), commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di una persona in stato di gravidanza

5) La prima volta che si fa uso del termine femminicidio in un'aula di tribunale è il 2008, in occasione dell'omicidio di Barbara Cicioni, una giovane mamma di due gli, in attesa del terzo, strangolata

e soocata dal marito. Il concetto venne utilizzato per far riferi- mento non solo alla morte della donna, ma agli episodi di violenza e maltrattamenti che durante tutto il periodo matrimoniale era stata costretta a subire. Cosa è cambiato nelle aule di tribunale in riferimento al termine femminicidio dal 2008 ad oggi?

Nelle aule di giustizia il termine femminicidio non viene usato, cionono- stante molto è cambiato perché la sensibilità e l'attenzione sul tema della violenza di genere da parte degli operatori ha ridotto quella pratica di sotto- valutazione che per decenni ha connotato questo tipo di reati. Nei Tribunali le risposte delle donne vittime di violenze morali e psicologiche alla richiesta delle ragioni di una tardiva denuncia è sempre la stessa, trasversale anche con riferimento all'estrazione sociale delle donne medesime: Credevo fosse normale essere trattata così, pensavo che prima o poi nisse e comunque ho sopportato per il bene dei miei gli.

L'osservatorio del Tribunale è culturale e non solo giuridico, perché ore un quadro di insieme del concentrato dei pregiudizi di genere e dell'introie- zione da parte delle donne di un modello sociale ormai disancorato dal ruolo eettivo che le donne hanno assunto nella società.

6) Con il termine femminicidio, nel linguaggio della cronaca, si denisce l'escalation di atti violenti e persecutori rivolti contro tutte quelle donne che vengono uccise per mano dei propri part- ner o ex partner. Ma di omicidi di donne commessi da uomini la nostra storia è tristemente piena e allora perché solo adesso si sen- te l'esigenza di trovare un nome specico per questa realtà? Che cos'hanno di diverso queste morti dal punto di vista della legge?

L'esigenza di trovare un nome specico per questa realtà nasce grazie alla ritrovata consapevolezza di uomini e donne che tali reati non sono altro che espressione di rapporti di forza nella società e che l'annientamento dell'altro di genere femminile ha radici millenarie. Adesso si ha la forza di dare un nome a ciò che è stato celato per lungo tempo . Si pensi al processo per stupro di Latina, trasmesso dalla RAI negli anni '70, in cui la vittima era stata trasformata nella provocatrice, nell'imputata, perché aveva avuto il coraggio della denuncia non solo giuridica ma culturale.

La morte di una donna per mano dei propri partner o ex partner ha di diverso che viene ucciso un genere oltre che una persona, che viene annientato un universo culturale oltre che un essere umano, che non ne viene accettata l'autonomia, la libertà, l'autodeterminazione, dopo anni di sottomissione, accettazione, resa, prevaricazione.

Questa ritrovata consapevolezza ha anche indirizzato il legislatore negli ultimi anni laddove, dapprima con il d.l. 11/2009 e successivamente con la legge 172/2012 è intervenuto ad integrare le circostanze aggravanti del reato

di omicidio (di cui all'art. 576 c.p. ed il cui accertamento comporta l'ap- plicazione della pena dell'ergastolo) prevedendo che il reato di omicidio sia aggravato se commesso in occasione dei reati di violenza sessuale (anche di gruppo od in danno di minorenni), di maltrattamenti e dall'autore del reato di stalking nei confronti della medesima persona oesa.

7) Nel Regno Unito Patricia Scotland ha fondato la Global Founda- tion for the Elimination of Domestic Violence (EDV), conosciuto più generalmente come Metodo Scotland. Secondo il piano stilato dalla Scotland, per ridurre gli omicidi, la soerenza delle famiglie, la spesa per lo Stato, il costo del lavoro  dalle istituzioni ai datori di lavoro  bisogna sviluppare un piano integrato che aronti il problema nella sua complessità. Potrebbe essere un sistema adat- tabile anche al nostro Paese?

Certamente un intervento coordinato, che attivi le competenze e pro- fessionalità di più istituzioni, in una fase che sia precedente all'intervento dell'Autorità giudiziaria, potrebbe incidere su quello che è il contesto sociale e culturale nel quale maturano tali ipotesi delittuose. La consapevolezza di sé, il lavoro educativo sulla destrutturazione degli stereotipi di genere- di uomini e donne- imposti dalla società, ridurrebbe drasticamente i reati di violenza sica e psicologica.

8) Nel nuovo decreto legge 93/2013 è previsto che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gra- vi rischi per le persone, il Pubblico Ministero  su informazione della polizia giudiziaria  possa richiedere al Giudice di irrogare un provvedimento inibitorio urgente, vietando all'indiziato la pre- senza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona. La violenza a cui si fa riferimento è solo di tipico sica o sessuale? Per una violenza di tipo psicologica o religiosa come risponde la legge?

Il decreto legge 93/2013, convertito nella legge 119/2013 ha introdotto un' innovativa misura c.d. precautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Si tratta di una misura facoltativa disposta dalla polizia giudiziaria nei casi di agranza per i reati di cui all'art. 282 comma 6 bis c.p.p., condizionata all'autorizza- zione del pubblico ministero ed alla valutazione di un pericolo di reiterazione che si conguri come dannoso per la vita o l'integrità sica o psichica della persona oesa. Dunque si tratta di un intervento orientato alla tutela del- la persona oesa, anche sotto il prolo della sua integrità psichica. Inoltre occorre considerare che il decreto legge ha altresì stabilito l'obbligatorietà

dell'arresto in agranza per i reati di maltrattamenti contro i familiari ed i conviventi e per il reato di stalking. Nelle modalità di atti che integrano le fattispecie abituali dei predetti reati rientrano certamente anche le violenze di tipo psicologico o religioso.

9) Il decreto sembra marcare molto il lato repressivo nei confronti degli autori della violenza ma poco sembra occuparsi della tutela della vittima nel senso che non vengono preventivate sovvenzio- ni per strutture che orono percorsi e alloggi per permettere alle donne di uscire dal vortice della violenza. Cosa ne pensa al riguar- do?

Il nuovo intervento normativo è mirato a divulgare un serio impegno per il contrasto alla violenza di genere, anche se appare non incisivo sotto il pro- lo di alcune modiche processuali. Non è invero del tutto corretto aermare che tale impianto normativo si occupi molto del lato repressivo dell'autore e poco della tutela della vittima. Anche se è vero che il decreto non si occupa di preventivare sovvenzioni per le strutture di accoglienza per le donne che subiscono violenza, lo stesso contiene alcune novità che pongono l'attenzio- ne verso la tutela della vittima. E segnatamente, sul piano processuale, nel decreto legge sono state introdotti degli oneri di comunicazione alle persone oese del reato, al ne di agevolare il rapporto tra vittima ed autorità giudi- ziaria nel corso della fase investigativa, dando dunque riconoscimento ad un diritto di partecipazione consapevole al procedimento dell'oeso. Alla per- sona oesa od al suo difensore vanno, infatti comunicati i provvedimenti di sostituzione e revoca delle misure previste dagli artt. 282 bis e 282 ter (allon- tanamento dall'abitazione familiare e divieto di avvicinamento alla persona oesa), nonchè, per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. (maltrattamenti e stalking) le richieste di proroga delle indagini preliminari e di conclusione delle indagini preliminari. Nel caso di archiviazione del procedimento la re- lativa richiesta deve essere comunicata in relazione a tutti i delitti commessi con violenza alla persona. Inoltre viene estesa la possibilità di accedere al benecio del patrocinio a spese dello Stato , oltre che per le violenze sessuali, anche per i reati di maltrattamenti, di lesioni e di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili , anche a prescindere dalla valutazione delle condizioni reddituali per gli oesi di tali reati. Inne è stata altresì prevista la concessione del permesso di soggiorno allo straniero che renda dichiarazioni in relazione a reati connessi o riconducibili alla nozione di violenza domestica. 10) Si parla di stalking quando la molestia, che spesso assume le caratteristiche di una persecuzione ossessiva, ricalca i compor- tamenti minacciosi che vengono commessi dal molestatore nella vita reale e che portano alla vittima gravi segni di disagio, an- sia e paura intense, arrivando alla compromissione della propria

capacità di vivere normalmente la propria quotidianità. Se questi comportamenti, azioni dello stalker e reazioni della vittima, vengo- no trasferite dal mondo reale a quello virtuale di Internet si parla di Cyberstalking. Come funziona la nostra legislazione in riferi- mento a casi di violenza per cyberstalking?

Con il decreto legge di cui si è già detto è stata introdotta un'aggravante specica nel reato di cui all'art. 612 bis c.p. ( cd stalking), nel caso in cui la persecuzione sia realizzata con strumenti informatici o telematici.

In realtà già la giurisprudenza, anche precedentemente alla predetta in- troduzione dell'aggravante, aveva evidenziato come integrasse l'elemento ma- teriale del delitto di atti persecutori il c.d. cyberstalking, costituito dall'uso di tutte quelle tecniche di intrusione nella vita della vittima rese possibili dalle moderne tecnologie informatiche.

Il femminicidio e il femmicidio

2.1 La necessità di una parola specica

Si è liberata nel martirio, ha detto il parroco al funerale di Immacolata Maria Rumi, la donna uccisa dalle percosse del marito. 35 anni di matri- monio, 35 anni di violenza continua e feroce che lei non aveva mai denun- ciato. E neppure nessuno dei familiari, che quella morte accolgono senza eccessiva sorpresa: Non si registrano reazioni tipiche dinanzi a una morte del tutto improvvisa,  dichiara il Gip  ma viceversa una certa disperata rassegnazione ad un epilogo quasi annunciato1.

Immacolata Maria Rumi è una delle vittime di violenza del 2013, è la trentacinquesima vittima di femminicidio di questo anno.

Ma che cosa è il femminicidio? E perché si usa una parola specica? Questo termine pur riferendosi a fatti che tristemente sono storia antica anche nel nostro paese è in realtà di recente uso.

La parola femminicidio esiste nella lingua italiana solo a partire dal 20012.

Fino a quell'anno, l'unica parola esistente col signicato di uccisione di una donna era uxoricidio. Ma uxoricidio, composta con quella parola latina, uxor, quindi moglie, alludeva per l'appunto solo all'uccisione di una donna in quanto moglie e veniva estesa anche agli uomini, quindi al coniuge in generale. Non avevamo una parola che alludesse all'uccisione della donna proprio in quanto donna.

La parola femminicidio si è diusa nella lingua italiana a partire dal 2008. In quell'anno è stato pubblicato da Barbara Spinelli un libro intitolato Fem- minicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale. E da quel momento in poi la parola ha cominciato a circolare, prima di tut- 1Maria Mantello, Buongiorno, ecco la croce delle donne, Micro Mega, 14 mag-

gio 2013 , http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/05/14/maria- mantello-buongiorno-ecco-la-croce-per-le-donne/

2http://www.treccani.it/webtv/videos/pdnm_della_valle_femminicidio.html

to nella stampa, nei giornali e poi a entrare proprio nel circolo della nostra lingua.

La rubrica settimanale di Radio3, La Lingua batte3, durante la puntata

andata in onda il 10 maggio 2013 ha trattato come tema di discussione la parola femminicidio raccogliendo molte opinioni degli ascoltatori: alcuni vedono nella parola una forzatura, per altri è inutile poiché nella lingua italiana molti sono già i termini che specicano il rapporto tra uccisore e