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L’invito a produrre la prova

Nel documento La residenza fiscale delle persone fisiche (pagine 136-140)

4 I “paradisi fiscali” e gli strumenti di contrasto

4.3 L’invito a produrre la prova

Proseguendo il ragionamento iniziato nel precedente paragrafo, appare opportuno adesso capire a quale domicilio debba essere inviato l’eventuale questionario con cui si richiede al contribuente la produzione degli elementi di prova attestanti l’effettività del

trasferimento.

A tale proposito, l’art. 58 del D.P.R. n. 600/1973342, in materia di domicilio fiscale dei “non residenti”, prevede che esso sia stabilito nel Comune in cui il contribuente ha prodotto, in un determinato anno, il maggior reddito.

Nonostante l’entrata in vigore dell’art. 10 della legge 228/1998, in linea generale, continua a trovare applicazione l’art. 58, salvo l’applicazione nei confronti di coloro che non abbiano fornito la prova contraria343.

Può verificarsi l’ipotesi in cui il cittadino italiano emigrato all’estero non abbia mantenuto, presso tale Comune, un’abitazione o un ufficio ed in tal caso la notificazione degli atti a lui indirizzati avverrà con la procedura ex art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, la quale prevede che l’atto venga depositato presso il Comune e si

                                                                                                               

341 F. Dante, M.V. Vaccarino, “Trasferimenti fittizi della residenza fiscale” in "Corriere tributario" n. 48 del 2002, p. 4360.

342 In particolare al secondo periodo del secondo comma, in

http://www.ipsoa.it/normativa/d-p-r/29-09-1973-n-600/titolo-vi

343 Così come espressamente ha riconosciuto la C.M. 24 giugno 1999, n. 140/E con

riferimento al nuovo criterio stabilito per individuare il domicilio fiscale dei cittadini italiani emigrati in paradisi fiscali, ha, infatti, precisato che “siffatta

integrazione (...), ovviamente, spiega effetto nei confronti dei soli tra i predetti soggetti che non hanno fornito la controprova della presunzione di residenza fiscale in Italia”.

proceda con l’affissione dell’avviso del deposito nell’albo del Comune stesso344.

Appare opportuno, ai fini della trattazione del tema in esame, capire cosa succede nel caso in cui il contribuente non risponda al

questionario e se questo diniego di risposta sia o meno assimilabile alla mancata produzione della prova contraria.

Per risolvere il dubbio occorre prendere in considerazione l’art. 32, terzo comma, del D.P.R. 600/1973 il quale dispone che “le notizie e i

dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini

dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa”.

In base a questa disposizione, le informazioni e i documenti richiesti dall’Amministrazione e non forniti da parte del contribuente non possono essere utilizzati nella successiva fase contenziosa e, dunque, il contribuente non potrebbe avvalersi di quegli elementi di fatto che costituivano oggetto delle specifiche informazioni richieste e che non sono stati forniti.

È importante precisare che il disposto in esame non può essere letto nel senso del “silenzio- assenso”, ovvero che l’eventuale mancata risposta del contribuente equivalga alla mancata dimostrazione dell’effettivo trasferimento della residenza nel paradiso fiscale. Il concetto viene ribadito dallo comma 2-bis dell’art. 2 del T.U.I.R., il quale prevede una possibilità assai ampia per il contribuente

                                                                                                               

344 Per evitare questa procedura più complessa e gravosa per l’Amministrazione

finanziaria, il cittadino trasferito all’estero (ed, in particolare, in un “paradiso fiscale”) può procedere all’elezione presso un terzo nel Comune dove ha prodotto maggior reddito ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973. Il contribuente può esercitare questa facoltà sia in sede di dichiarazione dei redditi, sia con comunicazione autonoma in forma di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

riguardo la scelta dei mezzi e degli strumenti con cui esercitare il proprio diritto di difesa345.

Nel caso in cui il contribuente non risponda fornendo le informazioni richieste da parte dell’Amministrazione, incorre in una sanzione amministrativa 346 ed, inoltre, l’oggetto della prova contraria risulta limitato.

Infatti, come già analizzato in precedenza, in sede d’impugnativa il contribuente non può avvalersi di quegli elementi di fatto che

costituivano oggetto delle specifiche informazioni richieste e che non sono stati forniti.

Alla luce di quanto detto, buona parte della dottrina sostiene che il questionario dovrebbe individuare in maniera il più possibile specifica i dati e le informazioni richieste347.

D’altra parte, appare evidente che il contribuente trasferitosi all’estero abbia tutto l’interesse di dimostrare l’effettività

dell’avvenuto spostamento e, dunque, di produrre la prova contraria ed è, quindi, conveniente per lo stesso presentare e documentazioni richieste da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Possiamo ritenere che le argomentazioni appena trattate siano utili solo nel caso in cui il contribuente non sia a conoscenza

dell’esistenza del questionario e l’Agenzia delle Entrate abbia dato corso, in seguito, ad un accertamento di redditi, non dichiarati, imponibili in Italia.

Nel caso in cui, invece, vi sia una risposta da parte del contribuente ma gli elementi forniti dallo stesso non risultino essere idonei a dimostrare quanto dichiarato, trova applicazione la presunzione di residenza fiscale ai sensi dell’art. 2 comma 2-bis T.U.I.R.

                                                                                                               

345 Si veda la circolare 24 giugno 1999, n. 140/E, in Corr. Trib. n. 28/1999, p.

2153, con commento di F. Ricca (nota 207).

346 Multa che va da euro 258 ad euro 2.065. E’ stabilita all’art. 11 comma 1, lett.

b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per il caso della mancata restituzione di questionari, in http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/97471dl.htm

347 Si veda, a titolo esemplificativo, G. Cattelan e A. Provito, «L’inottemperanza del contribuente agli inviti dell’Ufficio», in Corr. Trib. n. 15/1999, p. 1075.

L’Amministrazione è tenuta, quindi, a valutare gli elementi forniti e, se il contribuente presenta una prova ragionevolmente articolata, non può meramente rifiutarla.

Infatti, è onere dell’Autorità Amministrativa dimostrare la falsità o la non idoneità degli elementi presentati dal contribuente nel caso di specie, adducendo, a sua volta, elementi di fatto a sostegno della propria tesi348.

In questo modo possiamo ritenere che sia garantito un certo equilibrio tra le due posizioni; sul contribuente grava l’onere della prova a seguito della richiesta da parte dell’Amministrazione Finanziaria che, nel caso in cui ritenga non idonee le

documentazioni, deve controbattere supportando la propria posizione con ulteriori elementi di fatto.

Solo in sede di contenzioso si avrà il giudizio finale riguardo

l’idoneità o meno della prova, sempre nel rispetto del contradditorio delle parti349.

Dall’art. 4 della C.M. n. 140/E del 1999350, ricaviamo che gli elementi di prova “vanno considerati e valutati in una visione

globale, atteso che il superamento della prova contraria della presunzione legale non può che scaturire da una complessiva considerazione della posizione del contribuente” e che “la

disposizione presuntiva in commento non esonera l’Amministrazione finanziaria dall’onere di individuare gli elementi reddituali

posseduti dal contribuente e di illustrare l’iter logico-giuridico seguito nel giudizio di insufficienza dei mezzi di prova forniti dallo

                                                                                                               

348 Ovvero elementi di fatto volti a dimostrare l’effettiva residenza del soggetto in

Italia, ad esempio perché ha mantenuto nel Paese d’origine il centro dei propri interessi patrimoniali o personali.

349 In base al quale il contribuente, in sede di contenzioso, può fornire ulteriori

elementi di fatto che possono, a loro volta, essere contestati dall’Amministrazione con idonea motivazione.

stesso contribuente per dimostrare l’effettività del suo trasferimento”351.

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