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Partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento tributario

3 Profili di elusione e di evasione fiscale

3.1 La verifica fiscale

3.1.2 Partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento tributario

Nella Riforma tributaria del 1973216 era già stata prevista la

partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento, la quale era svolta principalmente dall’Amministrazione finanziaria.

Ciononostante, nella prassi, i Comuni non partecipavano, non trovando la previsione alcun riscontro pratico. La motivazione principale di tale mancata applicazione è stata ricondotta al fatto che l'attività che i Comuni avrebbero dovuto porre in essere, non era rivolta ad incrementare la riscossione di tributi comunali bensì quelli statali217 e, dunque, non avrebbe comportato nessun introito nelle casse comunali. In ragione di ciò non sussisteva alcun tipo di                                                                                                                

216 Art. 44 comma 2 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600 (Modificato dal D.L.

del 02/03/2012 n. 16 Articolo 8) prevedeva che i centri di servizio trasmettessero ai Comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi d’imposta, entro il 31 dicembre dell’anno in cui fossero pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche. Gli uffici delle imposte dovevano trasmettere ai Comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 1° luglio dell’anno di scadenza del termine per l’accertamento, le proprie proposte di accertamento, comprese quelle relative agli accertamenti integrativi e modificativi di cui al comma 3 dell’art. 43.

217 Si veda Comm. trib. centr., Sez. XVIII, 11 luglio 1992, n. 4528 che ha

affermato che l' art. 44 del D.P.R. n. 600/1973 è funzionalizzato "alla

partecipazione sull'accertamento dei Comuni a fini propri dei Comuni stessi e non anche dei contribuenti". Secondo l'Amministrazione fiscale, invece (si veda circ. n.

7/1496 del 30 aprile 1977 della Direzione generale imposte dirette), le disposizioni di cui all' art. 44 del D.P.R. n. 600/1973, nelle intenzioni del legislatore, avevano il fine di "perseguire, attraverso la repressione di ogni forma di evasione, gli

obiettivi di perequazione e di giustizia fiscale ... ai fini anche di una più precisa attuazione del dettato costituzionale" .

interesse in capo alle Autorità comunali, in quanto non si sarebbe prodotto alcun beneficio concreto in favore delle stesse in caso di riscossione.

Nel 2005 è stata introdotta una nuova normativa218 che, al suo art. 1, prevede: “i Comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta

d’iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’Estero219 confermano all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente….che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale”.

Il funzionamento della succitata previsione era condizionato dalla richiesta, da parte del contribuente, di essere iscritto presso l’A.I.R.E., argomento questo già affrontato all’interno del primo capitolo.

Tale anagrafe è istituita presso i Comuni e presso il Ministero dell’Interno220.

Le anagrafi dei Comuni sono costituite da schede individuali e di famiglia "eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in

dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono", nonché dalle "schede istituite a seguito di

trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero"221. Tale iscrizione riveste una grande importanza nel processo del trasferimento della residenza in quanto è soltanto a seguito della stessa che gli uffici comunali vengono a conoscenza che un cittadino non è più iscritto nell’Anagrafe della popolazione residente, bensì risulta iscritto presso quella dei residenti all’estero.

                                                                                                               

218 Si tratta del D.L. n. 203 del 2005 convertito con modificazioni dalla L. 2

dicembre 2005 n. 248, in www.ilsole24ore.com

219 La più volte menzionata A.I.R.E.

220 Nelle liste del Ministero dell’Interno si trovano i dati desunti dalle Anagrafi

comunali.

221 Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. n. 470/1988. Tali anagrafi costituiscono

parti delle anagrafi della popolazione, di cui alla legge anagrafica (art. 1 del D.P.R. n. 323/1989)

Pertanto, sarà soltanto in tale momento che le norme in tema di partecipazione dei Comuni all’accertamento tributario ed in tema di trasferimento fittizio all’estero della residenza da parte di cittadini italiani222, potranno trovare concreta applicazione.

Nel descritto quadro normativo, il D.L. n. 203/2005 persegue un obiettivo di razionalizzazione nel “condiviso intento di assicurare il

progressivo sviluppo di ogni utile sinergia per il contrasto all’evasione fiscale, secondo criteri di collaborazione amministrativa”223.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007224 successivamente, ha dettato le modalità con cui dare attuazione a questo indirizzo di politica fiscale.

In particolare, è stato previsto un significativo incentivo a beneficio dei Comuni consistente nell’attribuzione ad essi del 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali225. Nel merito della disciplina, relativa ai criteri di partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale, il punto 2.1 del Provvedimento del 21/12/07 dispone che i Comuni partecipino a tale attività, pur

“nell’ambito dell’ordinario contesto operativo di svolgimento delle

proprie attività istituzionali, fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi erariali, diretti ed indiretti”.

                                                                                                               

222 E, più in generale, al contrasto all’evasione fiscale. 223

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2007/12/pro vv187461-Ag-entrate.pdf?cmd%3Dart

224 Pubblicato nella G.U. del 17 dicembre 2007 n. 292 in

http://www.agenziaentrate.gov.it/

225 Art. 1, comma 1, D.L. n. 203/2005 dispone: “Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale pari al 30 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali” in

Le segnalazioni dei Comuni devono essere, cioè, primariamente riferite “a situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi”, come specificato al punto 3.1 del Provvedimento in esame.

Le informazioni che i Comuni hanno l’onere di inviare agli Uffici dell’Agenzia sono relative a “posizioni soggettive in relazione alle

quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi”.

Le notizie suddette, pur relative primariamente a cespiti immobiliari già oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali, devono anche coprire altri ambiti più peculiari tra cui, ai sensi del punto 4.1, lettera d), proprio le “residenze fittizie all’estero”. In seguito al 2007 la normativa ha subito ulteriori modificazioni226 finalizzate a rafforzare la lotta al trasferimento fittizio della residenza delle persone fisiche227 e all’evasione fiscale in generale, rilanciando il ruolo dei Comuni.

La norma fa riferimento alle verifiche dell’effettiva cessazione della residenza nel territorio italiano ed alla vigilanza durante i tre anni che seguono la richiesta di iscrizione all’A.I.R.E.228

Infatti, è stato previsto in capo ai Comuni, l’obbligo di conferma all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate dell’effettiva cessazione della residenza nel territorio dello Stato entro i sei mesi che seguono la richiesta dei contribuenti di iscrizione all’A.I.R.E.

L’intervento normativo del 2008 quindi, salvo per quanto concerne l’obbligo dei Comuni di accertare l’effettiva cessazione della

                                                                                                               

226 Introdotte con la cosiddetta “Manovra d’estate”, D.L. 25 giugno 2008 convertito

dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133. Nello specifico, ai fini della nostra trattazione, si tratta dei commi 16 e 17 dell’art. 83.

227 Ex art. 83 comma 16 D.L. 25 giugno 2008.

228 P. Valente, L. Vinciguerra, “Esterovestizione delle persone fisiche, centro degli interessi vitali e nomadismo fiscale”, IPSOA, 2016, p.71.

residenza dei cittadini trasferiti all’estero229, non ha introdotto innovazioni “strutturali” particolarmente significative in materia. In tal senso, infatti, sono stati confermati gli obblighi informativi ed è stato mantenuto l’incentivo del 30% delle maggiori somme

riscosse230.