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L’aderente

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (pagine 99-103)

2. L’azione di classe consumeristica

2.2 L’aderente

La normativa consumeristica, come detto, consente ai mem-bri della classe di aderire all’azione promossa dal proponente e, in caso di positiva valutazione dei requisiti di ammissibilità

190 funditus, ZUFFI, in CONSOLO-ZUFFI, op. cit., 85.

previsti dall’articolo 140-bis comma 6, di essere vincolati dagli effetti (positivi o negativi) della decisione resa nell’ambito del giudizio di classe. È bene sottolineare che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 140-bis del Codice del consumo, l’adesione dei membri della classe all’azione promossa dal proponente può es-sere anche preventiva rispetto all’introduzione del giudizio, considerato che il termine per l’adesione stabilito con l’ordinanza di ammissibilità è esclusivamente un termine finale e perentorio per l’adesione.

Ciò premesso, l’esame della normativa relativa all’aderente ed all’adesione dettata dall’articolo 140-bis è estremamente ri-levante al fine di determinare la natura dell’azione di classe consumeristica nel suo complesso. In merito alla figura dell’aderente, la disciplina di classe prevede quanto segue:

(i) l’adesione può, come detto, essere addirittura preventi-va all’introduzione del giudizio potendo essere depositata in giudizio anche tramite l’attore, purché entro il termine finale previsto dall’ordinanza di ammissibilità (192);

(ii) l’adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo nei con-fronti del medesimo convenuto (193);

(iii) la sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti (194);

(iv) le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti (195) che, conseguentemente, tornano liberi di esercitare l’azione, individuale o di classe, nei confronti del convenuto;

(v) è fatta salva l’azione individuale dei soggetti che non aderiscono all’azione collettiva (196);

(vi) è escluso l’intervento di terzi ai sensi dell’articolo 105 del Codice di procedura civile (197).

192 Articolo 140-bis del codice del consumo, comma 3, terzo periodo.

193 Articolo 140-bis del codice del consumo, comma 3.

194 Articolo 140-bis del codice del consumo, comma 14, primo alinea

195 Articolo 140-bis del codice del consumo, comma 15.

196 Articolo 140-bis del codice del consumo, comma 14, secondo ali-nea.

Dalle indicazioni normative sopra descritte, la dottrina e la giurisprudenza, con orientamento unanime, hanno raggiunto due chiare conclusioni.

In primo luogo, l’esercizio dell’azione di classe da parte del proponente non comporta alcuna interferenza nei diritti, proces-suali e sostanziali, dei membri della classe rimasti esterni al giudizio, salvo che questi non decidano spontaneamente di ade-rire all’azione mediante atto di adesione (198).

In secondo luogo, l’aderente, mediante l’atto di adesione, acquista la qualifica di parte sostanziale del giudizio, ma non quella di parte formale del processo, non potendosi riconoscere alla domanda di adesione la funzione tipica di domanda giudi-ziale ed essendo precluso l’intervento di terzi in giudizio, con conseguente preclusione per l’aderente all’esercizio, in via au-tonoma, delle facoltà processuali difensive (199). La natura dell’atto di adesione e della conseguente posizione processuale dell’aderente è, tutt’oggi, fonte di dibattito dottrinale e giuri-sprudenziale, benché la più attenta dottrina (200) e la migliore giurisprudenza di merito (201) abbiano concluso per riconoscere

198 CONSOLO, in CONSOLO, ZUFFI, 2012, 149; Porreca, Ambito

og-gettivo dell’azione di classe, EUR DIR PRIV 2010, 551.

199 L’articolo 140-bis non prevede, infatti, che gli aderenti possano formulare istanze o svolgere deduzioni nel giudizio di classe (conforme-mente, Tribunale di Torino 10 aprile 2014) né che siano condannati alle spese in caso di reiezione della domanda. GIUSSANI (2010, 599 ss.), as-soggetta i consumatori/utenti allo stesso trattamento riservato ai contuma-ci con una serie di correttivi e distinguo. L’articolo in parola, neppure prevede un potere dell’aderente di impugnazione avverso la sentenza con-clusiva, sebbene il giudicato sostanziale collettivo sia ad essi opponibile. CONSOLO (in CONSOLO, ZUFFI, 2012, 124 ss.) ritiene l’atto di adesione idoneo ad emendare la domanda-contenitore proposta dal consumatore-utente attore, determinando la ricomprensione nel petitum condannato-rio/restitutorio collettivo della specifica situazione soggettiva dell’aderente, così consentendo al giudice di inserire nel dispositivo della sentenza di accoglimento il nominativo del singolo aderente tra i titolati a fruire dell’esecutività del titolo.

200 CONSOLO, in CONSOLO, ZUFFI, 2012, 123; conforme WINKLER, 2010, 1691; DE STEFANO, L’azione di classe, GM, 2010, 1505.

201 Tribunale di Roma, VIII, ord. 25 marzo 2011 n. 2784 e 2794 ove si legge che la peculiarità del processo ex articolo 140-bis “consiste nel fatto

sin-all’atto di adesione dell’aderente un valore che al giurista di common law, avvezzo alla teoria dell’azione rappresentativa, appare quasi scontato: ovvero quello di mandato di rappresen-tanza sostanziale e processuale ai sensi degli articoli 77 e 81 del Codice di procedura civile.

Effettivamente, tale interpretazione è convincente, in quanto il proponente l’azione di classe conduce il giudizio in vista di una positiva realizzazione di cui beneficiano tutti gli aderenti, avvalendosi non soltanto delle proprie deduzioni difensive, ma anche di quelle di tutti i membri della classe aderenti, tanto da imporre al giudice di “prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o ar-gomenti” (202).

Il riconoscimento della funzione rappresentativa del propo-nente riavvicina il modello italiano dell’azione di classe al mo-dello statunitense della class action, benché, come detto, nell’ordinamento interno l’effetto della rappresentanza in giudi-zio dipende da un atto volontario e tipico (quello previsto dall’articolo 77 del Codice di procedura civile) adottato da parte del membro della classe.

Ricostruita in tali termini, l’azione di classe consumeristica non sembra introdurre teorie o istituti sostanziali innovativi o ulteriori rispetto a quelli già noti ed in vigore nell’ordinamento interno, sicché alla relativa disciplina sembra doversi riconosce-re funzione meramente processuale, un rito speciale – parallelo a quello ordinario – per la tutela di diritti risarcitori/restitutori seriali facenti capo ad una pluralità di soggetti che versano in condizione omogenea; sicché, il pregio della disciplina speciale appare quello, puramente formale, di facilitare ed incentivare l’aggregazione dei soggetti che versano in condizione analoga mediante le forme di pubblicizzazione dell’azione e la

possibili-golo soggetto il quale, con l’introduzione del giudizio, assume una dupli-ce posizione: quella di parte — sostanziale e produpli-cessuale — di causa e quella (eventuale) di sostituto processuale di tutti i consumatori/utenti che si trovino nei confronti del soggetto convenuto nella stessa situazione (o che siano titolari degli stessi diritti) e che decidano di aderire all’azione esperita dal promotore”.

tà di aderire – ovvero, conferire il mandato di rappresentanza processuale – in un momento successivo all’introduzione del giudizio senza perciò incorrere nelle decadenze, deduttive e probatorie, che maturerebbero nel procedimento ordinario. Va però sottolineato – e l’argomento sarà sostanziale per il prosie-guo – che un medesimo meccanismo assimilabile all’azione di classe sarebbe esperibile anche in assenza di legge speciale, es-sendo sufficiente all’attore assumere il mandato di rappresen-tanza da parte dei membri della classe prima dell’introduzione del giudizio ordinario ove agire anche in nome e per conto di questi ultimi.

2.3 La certificazione della classe: il filtro di ammissibilità

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