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L’aderente e la procedura di adesione post-decisoria

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (pagine 128-132)

3. La nuova azione di classe introdotta nel Codice di procedura

3.4 L’aderente e la procedura di adesione post-decisoria

ministero del difensore) nei termini perentori indicati dalla sen-tenza di accoglimento (240) mediante compilazione del

formula-240 La domanda di adesione dovrà essere depositata entro i termini previsti nella sentenza di accoglimento, indicati come perentori: scelta, quest’ultima di discutibile opportunità e, verosimilmente, causa di tutte le complicazioni sui limiti temporali affrontate al paragrafo precedente. Sor-prende, peraltro, che il legislatore, che ha impostato la procedura di ade-sione sulla falsariga del concorso dei creditori nella procedura fallimenta-re, abbia previsto dei termini perentori per l’adesione oltre i quali la do-manda diviene inammissibile, invece di prevedere una meno draconiana possibilità di suddividere gli aderenti in categorie di tempestivi e tardivi,

rio all’uopo predisposto da parte del Ministero della Giustizia e dovrà contenere tutti i requisiti formali prescritti, ciascuno a pe-na di ipe-nammissibilità, dall’articolo 840-septies (241). È, invece, richiesto il deposito di un mero atto integrativo al membro della classe che abbia aderito in corso di causa a seguito dell’ordinanza di ammissibilità dell’azione, laddove ciò sia ne-cessario per completare i requisiti di accesso alla classe dettati dalla sentenza di accoglimento.

Fra le peculiarità previste dalla normativa, si è già detto che la domanda di adesione deve contenere il conferimento al rap-presentate comune degli aderenti di un mandato di rappresen-tanza processuale e sostanziale. Testualmente, l’articolo 840-septies, comma 2, lettera h) prevede:

“h) il conferimento al rappresentante comune degli aderenti, già nominato o che sarà nominato dal giudi-ce, del potere di rappresentare l’aderente e di com-piere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia so-stanziale sia processuale, relativi al diritto individua-le omogeneo esposto nella domanda di adesione”.

L’esame delle funzioni del rappresentate comune degli ade-renti rivela, però qual è la reale natura del mandato conferito dagli aderenti che esclude la sussistenza di qualsiasi rappresen-tanza sostanziale o processuale.

Come accennato in premessa, il rappresentante comune degli aderenti assume la funzione per nomina ricevuta da parte del tribunale con la sentenza di accoglimento. Successivamente alla nomina, il compito assegnato al rappresentante comune degli aderenti, ai sensi dell’articolo 840-octies, ricalca quello del cu-ratore fallimentare in sede di concorso dei creditori. Questi, in-fatti, deve redigere il “progetto dei diritti individuali omogenei

prevedendo la possibilità di falcidiare il credito di questi ultimi in caso di insufficienza dei beni del debitore.

241 Tutti i requisiti formali sono previsti a pena di inammissibilità, sic-ché non troverà applicazione la disciplina della nullità sanabile di cui all’articolo 164 del Codice di procedura, nonostante l’assimilabilità con la disciplina della citazione.

degli aderenti” che, sostanzialmente, consiste in una proposta da sottoporre al giudice delegato di riconoscimento dei diritti ri-sarcitori degli aderenti, redatta a seguito di un breve contraddit-torio scritto e documentale fra aderenti e resistente. Sulla base di tale progetto dei diritti individuali omogenei, pertanto, il giu-dice delegato decide in merito alla domanda risarcitoria dei membri della classe.

Chiarite le funzioni del rappresentante comune degli aderen-ti, nonché i limiti della carica, non è affatto dato rinvenire nell’esercizio delle funzioni del rappresentante comune quel rapporto di rappresentanza sostanziale e processuale che risulta, invece, formalmente conferito dall’aderente mediante la do-manda di adesione e che ne costituisce elemento essenziale, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’articolo 840-septies, com-ma 2, lettera h).

Effettivamente, il rappresentante comune esercita le proprie funzioni come pubblico ufficiale (242) nell’interesse della legge e non come mandatario del membro della classe aderente, non ri-cercando una protezione egoistica o opportunistica del diritto creditorio di quest’ultimo, anzi l’esatto contrario. La funzione svolta da parte del rappresentante comune è, infatti, a tutti gli effetti di terzietà e para-giudiziale, nell’interesse della corretta amministrazione della giustizia, con conseguente protezione pa-ritaria tanto degli interessi del membro della classe aderente, quanto dell’impresa resistente. Difetta, pertanto, quel requisito di comunanza o di identità di interessi fra rappresentante e rap-presentato che caratterizza il rapporto di rappresentanza ed i vincoli del mandato (243): anzi, il rappresentante comune agisce

242 v. articolo 840-sexies, comma 2.

243 Fra le varie, cfr. Cassazione civile, sez. II, 23/06/2014, n. 14215: “L’art. 1388 c.c. prevede che il contratto concluso dal rappresentante in

nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferite-gli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato. La nor-ma non prescrive ulteriori espressioni, oltre quella di agire in nome e nell’interesse del rappresentato - cosiddetta contemplatio domini - perché si produca la efficacia diretta del contratto nei confronti del rappresenta-to. È irrilevante - pertanto - il rapporto sottostante tra il rappresentante e il rappresentato, il cui concreto atteggiarsi è privo di ricadute, ai fini del-la realizzazione dell’effetto tipico dell’istituto deldel-la rappresentanza”.

istituzionalmente, per effetto di legge, in conflitto di interessi con l’aderente, dovendo valutare secondo ragione e diritto la pretesa di quest’ultimo, a tal fine valorizzando anche le difese del resistente. Difatti, nella redazione del progetto dei diritti in-dividuali omogenei, al rappresentante comune è richiesto di ras-segnare le sue motivate conclusioni circa l’ammissibilità, e in che misura, della pretesa risarcitoria individuale svolta dai membri della classe in un elaborato che costituisce la base deci-soria del decreto del giudice delegato, sotto ogni aspetto assimi-labile al progetto di stato passivo disciplinato dalla Legge Fal-limentare. Sotto tale prospettiva, pertanto, il rappresentante co-mune svolge semmai il ruolo di ausiliario del giudice delegato e, nell’ambito della funzione, di rappresentante del medesimo: circostanza, questa, che giustifica l’attribuzione del ruolo di pubblico ufficiale nell’esercizio della funzione (244).

Fa riflettere, infine, il fatto che il legislatore della riforma del 2019, pur traendo massima ispirazione dalla normativa falli-mentare, abbia deciso di non importare da quest’ultima nell’azione di classe l’onere, che avrebbe potuto agevolmente essere posto a carico del rappresentante comune degli aderenti, di accedere, ove possibile, alla documentazione del resistente al fine di verificare i nominativi dei soggetti ipoteticamente coin-volti dalla sentenza di accoglimento ed astrattamente facenti parte della classe onde inviare una comunicazione analoga a quella prevista dall’articolo 92 della Legge Fallimentare per l’eventuale esercizio dell’adesione. Si pensi al caso tipico dell’azione di classe di stampo consumeristico per lamentele, ad esempio, in merito a servizi telefonici: la classe, in siffatte ipo-tesi, è agilmente ricavabile dall’anagrafica del resistente degli utenti che hanno sottoscritto il servizio telefonico oggetto di giudizio e che possono essere adeguatamente informati della possibilità di aderire all’azione di classe con modalità sicura-mente più efficienti e meno dispendiose rispetto agli oneri pub-blicitari imposti dall’odierna normativa. Una siffatta previsione (ovvero un’interpretazione particolarmente estensiva eventual-mente assunta dalla giurisprudenza) potrebbe permettere di

perare quello che, presumibilmente, ha costituito il principale motivo di fallimento in Italia della tutela di classe ovvero la li-mitatissima adesione dei membri della classe che non permette all’azione neppure di svolgere quel ruolo di deterrenza general-preventivo tipico del sistema americano e tanto invidiato dal le-gislatore interno e comunitario (245).

3.5 La decisione sulle domande risarcitorie degli aderenti

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (pagine 128-132)