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La certificazione della classe: il filtro di ammissibilità

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (pagine 103-106)

2. L’azione di classe consumeristica

2.3 La certificazione della classe: il filtro di ammissibilità

la natura dell’azione di classe consumeristica, l’imposizione da parte del legislatore della fase processuale preliminare deputata alla verifica di ammissibilità non appare imposta da esigenze di tutela straordinarie rispetto a quelle rinvenibili in un ordinario procedimento di cognizione.

Partendo dall’inizio: il comma 6 dell’articolo 140-bis del Codice del consumo introduce il vaglio preliminare di ammissi-bilità sulla base dei seguenti requisiti:

“All’esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quan-do il giudice non ravvisa l’omogeneità dei diritti indi-viduali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quan-do il proponente non appare in graquan-do di curare ade-guatamente l’interesse della classe”.

Non v’è dubbio che nel dettare tale peculiare disciplina il le-gislatore del 2009 si sia lasciato suggestionare dalla normativa americana relativa alla certification of the class prevista dalla Rule 23 (203), dacché la manifesta infondatezza, il conflitto di in-teressi e l’adeguatezza alla cura degli inin-teressi della classe sono, come visto, tutti aspetti del più generale requisito di adequacy elaborato dalla giurisprudenza d’oltreoceano (204). Inoltre, anche il requisito dell’omogeneità dei diritti individuali altro non è che l’aggiustamento al diritto interno, mutatis mutandis, del requisi-to statunitense della typicality.

Nonostante la pressoché pedissequa replicazione normativa, non è, però, possibile riconoscere alla fase preliminare di filtro di ammissibilità italiana quella funzione di protezione e di tutela dei membri della classe tipica della certification of the class dell’ordinamento americano. D’altro canto, il fatto che il propo-nente agisca quale mero rappresentante processuale dei diritti dei membri della classe a seguito di mandato volontariamente conferito da parte dei medesimi non giustifica uno scrutinio del-le sue capacità assente per il procedimento ordinario: si tratte-rebbe, in effetti di un’ingerenza giudiziale nella sfera privatisti-ca delle parti in giudizio esorbitante ed ingiustifiprivatisti-cata, soprattut-to in considerazione del fatsoprattut-to che il membro della classe, ove decida di non aderire, non sarebbe pregiudicato nel suo diritto di azione individuale. Neppure varrebbe a giustificare una tale eccessiva forma di protezione il collocamento della disciplina dell’azione di classe all’interno della materia della tutela dei di-ritti dei consumatori, considerato che ove la ratio dell’imposizione del filtro si giustificasse ratione materiae, ana-loga previsione avrebbe dovuto essere adottata con carattere dif-fuso, imponendo una selezione ed un conseguente scrutinio di adeguatezza del rappresentante in tutte le ipotesi, estranee all’azione di classe, di conferimento di mandato di rappresen-tanza processuale.

Ad analoghe conclusioni è pervenuta anche parte della dot-trina, diffidando dell’indispensabilità del vaglio preliminare di

203 v. Cap. 1, § 3.1.

ammissibilità contemplato dalla normativa seppur sotto diverso angolo visuale. Ad avviso degli autori, infatti, l’adozione del si-stema di opt-in, nonché la delimitazione del campo oggettivo di operatività alla sola materia consumeristica, rendono le azioni di classe scarsamente minacciose, considerato che la quantifica-zione risarcitoria molto difficilmente potrebbe essere corrispon-dente al danno dovuto in favore della classe intera (205), come effettivamente la prassi giudiziaria ha dimostrato (206); in tale ot-tica, il filtro di ammissibilità è un presidio a protezione delle imprese che potrebbero essere minacciate da azioni di classe temerarie e di mero carattere esemplare.

Sulla base di tali considerazioni è stato anche avanzato il dubbio – non condiviso dalla giurisprudenza (207) – di legittimità costituzionale della norma in esame, laddove il filtro di ammis-sibilità avrebbe potuto celare una indebita compressione del di-ritto di azione, determinando uno sbilanciamento eccessivo del sistema verso una tutela dell’impresa convenuta in giudizio (208).

A mio avviso, alla fase preliminare o, in ogni caso, alla bifa-sicità del rito non può essere conferito carattere di tutela di rile-vanza pubblica come accade nel sistema americano; allo stato, tale struttura ha il solo pregio di consentire al membro della classe una scelta pienamente informata se aderire o meno, fatta avendo contezza dell’attività processuale proposta da parte del proponente che, ove ritenuta inadeguata determinerà il membro della classe a non aderire senza che vi sia pregiudizio per il pro-prio diritto di azione individuale.

Non è però da nascondere che, anche sotto tale angolo visua-le, non mi pare si giustifichi l’ingerenza giudiziale prevista dalla

205 CONSOLO, in CONSOLO, ZUFFI, 2012, 175.

206 v. § 1.

207 Tribunale di Torino, I, ord. 7 aprile 2011 n. 90030 che, pronun-ciandosi sul supposto contrasto dell’articolo 140-bis, comma 6 del codice del consumo, con gli articoli 3, 24 e 111 della costituzione, ha ritenuto la questione manifestamente infondata.

208 CONSOLO, in CONSOLO, ZUFFI, 2012, 176; analoghe perplessità so-no state mosse anche da Giussani, 2010, 603 e COSTANTINO, 2010, § 5;

fase di filtro preliminare di ammissibilità, dovendosi semmai ri-servare al solo membro della classe la valutazione di adeguatez-za rilevante ai fini dell’adesione né realizadeguatez-zando il filtro una fun-zione di pubblica utilità ai fini del deflazionamento del conten-zioso; sarebbe, infatti, l’eventuale dichiarazione di inammissibi-lità dell’azione a provocare l’effetto di far proliferare le azioni risarcitorie individuali.

3. La nuova azione di classe introdotta nel Codice di

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (pagine 103-106)