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La regolazione del diritto individuale del proponente e gli

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (pagine 125-128)

3. La nuova azione di classe introdotta nel Codice di procedura

3.3 La regolazione del diritto individuale del proponente e gli

ade-renti

L’articolo 840-sexies, rubricato “Sentenza di accoglimento”, prevede che il tribunale nell’emettere la sentenza che regola il diritto risarcitorio/restitutorio dedotto in giudizio dal ricorrente, disponga contestualmente in merito all’apertura della fase di adesione post-decisoria come segue:

“b) accerta che il resistente, con la condotta addebita-tagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omoge-nei;

c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi neces-sari per l’inclusione nella classe dei soggetti di cui al-la lettera e);

d) stabilisce la documentazione che deve essere even-tualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b); e) dichiara aperta la procedura di adesione […] f) nomina il giudice delegato per la procedura di ade-sione;

g) nomina il rappresentante comune degli aderenti […]”

Esaminando attentamente la disposizione, l’accoglimento cui fa riferimento la rubrica della norma deve essere riferito all’accertamento di cui al comma 1, lett. b), ovvero che il resi-stente, “con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso di-ritti individuali omogenei” e non alla regolazione del diritto ri-sarcitorio/restitutorio del proponente la cui pretesa potrebbe es-sere anche rigettata senza pregiudizio per l’apertura della pro-cedura di adesione post-decisoria (237). Ed infatti, ciò che rileva

237 Il fatto che l’accoglimento della domanda risarcitoria non sia cen-trale nell’economia della disciplina, lo si ricava dal comma 1, lett. a) della norma in esame, ove il legislatore non richiede che la sentenza di

acco-ai fini della disciplina dell’azione di classe in vista della succes-siva fase di aggregazione delle pretese dei membri è l’accertamento che sono stati lesi diritti individuali omogenei che, ai fini del concorso dei membri della classe, ha lo stesso ri-lievo e pregiudizialità della sentenza che dichiari l’insolvenza della società debitrice in rapporto alla propria esposizione debi-toria: un presupposto giuridico e fattuale in assenza del quale non vi sarebbe necessità di tutela del ceto creditorio.

Nel dettare gli effetti della sentenza di accoglimento, il legi-slatore disciplina i soli aspetti formali della procedura di ade-sione, trascurando di regolamentare, con l’attenzione che avrebbero meritato, gli aspetti sostanziali della pronuncia. Il le-gislatore, infatti, omette di prevedere quale sia il rilievo, l’utilizzabilità che l’accertamento circa la lesione di diritti indi-viduali omogenei determina in rapporto alle pretese risarcitorie individuali dei membri della classe aderenti. La norma non dice se la sentenza di accoglimento debba essere trattata:

(i) come una prova ad apprezzamento vincolato circa l’illiceità della condotta dell’impresa, similmente a quanto pre-visto dall’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 3 del 2017 (238). Il richiamo a tale disciplina non è casuale, in quanto è il legisla-tore stesso a richiamarla nella nuova normativa a fini diversi, dimostrando, comunque, che la medesima costituiva un modello noto e nella mente del legislatore all’atto della stesura della leg-ge introduttiva della nuova azione di classe;

(ii) come un semplice precedente giudiziario dal valore meramente persuasivo come qualsiasi decisione che definisca un caso analogo;

glimento pronunci la “condanna” del resistente alla restituzione o al risar-cimento del danno, bensì precisa che il tribunale “provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie”, dovendosi, dunque, concludere che la domanda relativa al diritto individuale possa essere anche rigettata senza pregiudizio per la dichiarazione di apertura della procedura di adesione di cui al successivo comma 1, lett. e). L’ipotesi di un possibile rigetto, inve-ce, non è contemplata dal comma 1, lett. b) ove è espressamente richiesto che il giudice accerti e dichiari che il ricorrente ha leso diritti individuali omogenei, senza possibilità che tale accertamento risulti negativo.

(iii) come un giudicato di valore endoprocedimentale vin-colante circa la responsabilità dell’impresa in relazione alla condotta illecita accertata (239).

L’omissione riferita, poi, genera un’ulteriore fonte di incer-tezza, considerato che la mancata indicazione del valore dell’accertamento svolto circa la lesione dei diritti individuali omogenei, non consente neppure di determinare l’attitudine di tale statuizione a formare cosa giudicata, con le conseguenti ri-percussioni sul suo regime impugnatorio (parimenti non disci-plinato).

Ad ogni buon conto, in assenza di scelta normativa, appare preferibile l’ipotesi interpretativa di riconoscere alla sentenza di accoglimento un valore meramente probatorio. Ciò in conside-razione del fatto che l’articolo 840-sexies, comma 1, lettera d) che individua il materiale probatorio che l’aderente deve depo-sitare ai fini del riconoscimento della propria pretesa fa riferi-mento solo alla prova della titolarità del diritto risarcito-rio/restitutorio e non già agli elementi costitutivi della respon-sabilità dell’impresa. Testualmente, la norma prevede che il tri-bunale, con la sentenza di accoglimento:

“d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titola-rità dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b)”.

Nel medesimo senso depone anche l’indicazione dei requisiti che deve contenere, a pena di inammissibilità, la domanda di adesione che, pur ricalcando quelli previsti per l’ordinario atto

239 Per citare solo la più recente delle molte conformi: Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, n. 5138, Giustizia Civile Massimario 2019: “Il

giudi-cato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l’accertamento di meri-to positivo o negativo del diritmeri-to controverso, si forma su tutmeri-to ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell’esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la “causa petendi” ed il “petitum””.

di citazione, si limita a richiedere che l’aderente indichi “l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda” e non anche l’esposizione dei fatti “e degli elementi di diritto co-stituenti le ragioni della domanda”, così come richiesto dall’articolo 163 del Codice di procedura: elementi di diritto, evidentemente, da ritenersi assorbiti dalla sentenza di accogli-mento.

Ad escludere poi che la sentenza di accoglimento abbia valo-re di giudicato endoprocedimentale soccorvalo-re l’articolo 840-octies, comma 1, che prevede la possibilità per quest’ultima di contestare le circostanze dedotte dall’aderente nell’atto di ade-sione e di eccepire “i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti”. Tale previsione che ammette la possibilità di contraddittorio in merito alla responsabilità dell’impresa, dunque, esclude che la sentenza di accoglimento possa avere un valore vincolante sul punto. D’altro canto, per avere valore di giudicato interno vincolante circa la responsabi-lità dell’impresa, la sentenza di accoglimento dovrebbe avere quantomeno un carattere stabile e definitivo che, considerata l’omissione normativa circa la sua attitudine a formare cosa giudicata, è allo stato da dubitarsi.

3.4 L’aderente e la procedura di adesione post-decisoria

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (pagine 125-128)