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L’Amministrazione aggiudicatrice, il coordinatore del

Composizione della Commissione PdR

2. La presente legge, ispirandosi ai principi di trasparenza e d

4.3 Il dibattito pubblico: organi e modalità di svolgimento di un

4.3.1 L’Amministrazione aggiudicatrice, il coordinatore del

dibattito e la Commissione nazionale

L’Amministrazione aggiudicatrice, intestataria dell’opera infrastrutturale da bandire, è solitamente il soggetto che attiva la consultazione pubblica, negli altri casi individua il soggetto onerato di farlo, dandone comunicazione alla Commissione. Nelle risalenti leggi regionali il potere d’iniziativa è invece ascritto in via generale ad un apposito organo (Autorità per la partecipazione in Toscana, l’Ufficio della partecipazione in Puglia).

L’Amministrazione aggiudicatrice ne sostiene quindi i correlati oneri finanziari siccome acclusi nei costi di progettazione, se

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anche ha ad altri appaltato concretamente l’attivazione del dibattito pubblico; ciò in ottemperanza all’art. 7 co.1 lett.e)

D.PCM. e più in generale all’art 23 co.11 D.LGS. 50/2016.

Si avvale dell’opera di un coordinatore del dibattito individuato dal Ministero delle infrastrutture tra soggetti dell’organigramma ministeriale con qualifica dirigenziale100.

Tale figura risponde a requisiti di diligenza, professionalità ed onorabilità ed ha maturato comprovata esperienza nell’attività di programmazione e pianificazione urbanistica, territoriale ed infrastrutturale e sulle connesse ricadute socio-economiche.

Egli calendarizza il dibattito, quindi lo formalizza a mezzo di un progetto; ha funzioni gestorie dell’istituto in parola. Veicola nell’utilità dei cives l’informazione tanto in termini di stock che di flusso (cd. carattere dinamico del dibattito), a mezzo di un sito internet dedicato (di cui è solitamente gestore).

L’utilizzo delle tecnologie informatiche dovrebbe colmare la cd.

asimmetria informativa tra amministrazione e cittadini. In effetti

rende conoscibile con tempestività un’enorme mole di dati. Certo, ma solo a chi ha dimestichezza con il mezzo telematico. Tutti gli altri giocoforza saranno marginalizzati.

Ritornando alla figura del coordinatore del dibattito, sussiste una

praesumptio iuris et de iure di incompatibilità territoriale con la

carica in discorso per soggetti residenti o domiciliati nell’ambito territoriale dell’Amministrazione (Provincia o Città metropolitana aggiudicatrice).

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Diverso il caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice è un Ministero: il coordinatore è designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra soggetti dell’organigramma di altro dicastero con qualifica almeno dirigenziale. In ogni caso si tratta sempre di un soggetto interno allo Stato-

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Può sfumato il ruolo della Commissione nazionale, terzo soggetto dell’istituto in parola. L’organo sopraccennato promuove un’organica interlocuzione con l’Amministrazione proponente. I componenti la Commissione hanno skills tendenzialmente tecniche e vagliano il progetto di fattibilità (ovvero il documento delle opzioni progettuali), parrebbe senza approfondire troppo il merito dell’opera101. L’organo di cui si discorre ha la funzione precipua di certificare la legittimità della procedura, in stretta ottemperanza all’iter procedurale disegnato dal regolamento attuativo.

Si ricordi che l’esperienza francese appare più flessibile in quanto riferibile esclusivamente alla disposizione nazionale; in questo caso un ruolo preponderante è giocato dalla prassi applicativa dell’istituto.

I requisiti dei componenti sono meno severi di quelli del coordinatore, per come è stato descritto sopra. Però non vi è menzione dell’indipendenza, e ciò per l’ovvia constatazione che la commissione è incardinata presso i vari dicasteri e non pare immune da condizionamenti politici e partitici. Più sfumato anche il pregio professionale.

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La composizione della commissione, istituita con decreto del MIT, è oltremodo articolata, mista e non paritaria (la rappresentanza statale è

sovradimensionata); l’intendimento è di dare pregio ai diversi contributi,

valorizzare e conciliare le plurime e configgenti istanze. Nello specifico consta di numero 15 (quindici) componenti così ripartiti: 2 (due) rappresentanti nominati dal MIT (tra cui il Presidente), 3 (tre) designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 (cinque) delegati del MISE, MIBAC,

MATTM, MDS e Ministero della giustizia, 5 (cinque) nominati dalla Conferenza unificata Stato, Regioni e autonomie locali, di cui 2 (due) mandatari dalle Regioni, 1 (uno) in rappresentanza dell’UPI e 2 (due) dell’ANCI. L’incarico è quinquennale ed è rinnovabile per una sola volta. P.VIPIANA, La disciplina

del dibattito pubblico nel regolamento attuativo del Codice degli appalti, tra anticipazioni regionali e suggestioni francesi, cit., pp. 22-23.

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A motivo di quanto dianzi descritto, l’organismo in parola per nulla è assimilabile ad una Autorità amministrativa indipendente; ciò in antitesi all’esperienza francese e Toscana, mentre è assimilabile all’omologa pugliese ed emiliana (che si ricordava essere incastonate nelle Giunte regionali, quindi potenzialmente condizionali bili dall’organo esecutivo).

Non è ascrivibile ad essa un potere discrezionale di provocare il dibattito (cd. potere deliberativo e di iniziativa), piuttosto è richiesta di monitorare il dibattito quando da altro soggetto promosso (azione postuma).

L’apprezzamento della commissione impinge solo latamente aspetti meritori. Vengono vagliati gli obiettivi, il pregio e le caratteristiche del progetto, che l’Amministrazione ha preventivamente meglio esplicitato in un dossier-relazione di accompagnamento al progetto di fattibilità, marcandone soprattutto le ricadute sociali, economiche e l’impatto ambientale (si tratta del dossier de saisine e poi del dossier du maître

d'ouvrage dell’omologo francese).

Suddetto dossier è asseverato altresì dal coordinatore, che può richiedere, laddove scorga delle lacune ovvero lo ritenga necessario, integrazioni e modifiche nel termine perentorio di 15 giorni (a pena di decadenza).

La commissione catalizza le osservazioni e le proposte dei cives (uti singuli o uniti in associazione) e degli Enti territoriali e verbalizza le determine adottate al seguito delle varie consultazioni; in una parola monitora l’iter procedimentale assicurando adeguate modalità di partecipazione e flussi informativi costanti, seppur non ridondanti (cd. informazione

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In tal guisa incoraggia il contraddittorio tra i diversi attori, abilitando una partecipazione qualificata in termini di conoscenza degli intendimenti (ed anche delle tecnicalità di progetto).

Le descritte attribuzioni tratteggiano due (delle tre) funzioni ascritte alla commissione (quella di monitoraggio e quella di valorizzare il contraddittorio).

Riferisce alle Camere, con cadenza biennale (entro il 30 giugno), sulle criticità emerse in sede di monitoraggio delle procedure di dibattito pubblico, se nel caso propugnando modificazioni, integrazioni e correttivi (cd. funzione referente).