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La democrazia partecipativa: Le esperienze di Toscana,

Composizione della Commissione PdR

4.2.3 La democrazia partecipativa: Le esperienze di Toscana,

Emilia Romagna, Puglia e Genova

Il dibattito pubblico assurge al rango di epitome della democrazia partecipativa (si badi non rappresentativa), a valle della fase deliberativa (democrazia deliberativa), qualificando ed attuando concretamente il richiamo costituzionale alla sussidiarietà amministrativa ed alla condivisione delle scelte politiche.

La partecipazione alle decisioni strategiche della pubblica autorità è un aspetto procedurale e qualifica la democrazia partecipativa, mentre la discussione nella fase pianificatoria-strategica riguarda la stretta componente deliberativa (si disquisisce sull’opportunità di un intervento).

In effetti i consolidati istituti rappresentativi evolvono in moduli partecipativi e deliberativi, con ricadute sperabilmente di responsabilizzazione della società civile; tale configurazione ha ricadute sociali ed economiche, ma testimonia una novazione giuridica. Il provvedimento licenziato all’esito di un procedimento democratico è blindato in termini processuali. L’onus probandi che graverebbe sulla contestazione ha carattere più rigoroso e specifico, non potendosi limitare a mere petizioni di principio.

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Dal punto di vista politico non si tratterebbe più di un’eterodirezione del Governo sui consociati, ma di un loro coinvolgimento fattuale e proattivo nelle politiche pubbliche. L’istituto in parola si innesta in esperienze affatto similari di gestazione regionale e comunale.

Il riferimento corre alla L.R. (Toscana) 2 agosto 2013, n. 46 (capo II, artt. 7-12). La legge regionale è rubricata “Dibattito pubblico

regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”. L’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, di composizione

collegiale (3 membri), è strutturata in guisa di AAI (come l’esperienza francese). In realtà la norma si innesta in un’altra risalente al 2007 e ne rappresenta un’evoluzione. Antesignana era appunto la L.R. (Toscana) 27 dicembre 2007, n. 69 (capo II, artt. 7-10), avente la seguente rubrica: “Norme sulla promozione della

partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”, poi abrogata nel 2012.

La legge in parola disponeva la procedibilità degli atti amministrativi regionali relativi all’intervento infrastrutturale solo all’esito del dibattito pubblico.

L’apertura del momento partecipativo importava la sospensione dell’azione pubblica. La citata disposizione è stata poi trasfusa nella novella del 2013. Tra i soggetti legittimati a provocare il

contraddittorio anche una percentuale almeno pari all’0,1 dei residenti maggiori degli anni 16 eventualmente organizzati in associazioni e comitati.

Nella Regione il dibattito pubblico ha interessato il progetto di sviluppo e riqualificazione del porto di Livorno (12 aprile - 14 giugno 2016), l'utilizzo dei gessi per la produzione di biossido di

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titanio ed il ripristino delle attività estrattive localizzate nel Comune di Gavorrano (6 febbraio - 29 giugno 2017).

Con la delibera n. 45 del 12 giugno 2018, l'Autorità ha deliberato l’avvio del dibattito pubblico rubricato Nuovo ponte sul fiume

Arno e relativi collegamenti viari tra lo svincolo SGC FI-PI-LI Lastra a Signa e la località Indicatore a Signa su iniziativa

dell’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e Politiche abitative.

La Comunità islamica di Firenze e Toscana ha promosso la consultazione per la realizzazione di una Moschea nel capoluogo85.

L’Autorità non ha invece riconosciuto meritevole di dibattito lo sviluppo del Sistema aeroportuale toscano, proposto dal Comune della Torre.

Oltre alla materia ambientale, territoriale e paesaggistica soggiacciono all’istituto anche opere, progetti ed interventi con ricadute in termini sociali, economici ed addirittura culturali. Un altro esempio è rappresentato dalla L.R. (Emilia Romagna) 9

febbraio 2010, n. 3, dalla L.R. (Puglia) 13 luglio 2017, n. 28 e dalla L.R. (Liguria) 16 febbraio 2016, n. 186. A differenza che in

85

P.VIPIANA, La disciplina del dibattito pubblico nel regolamento attuativo

del Codice degli appalti, tra anticipazioni regionali e suggestioni francesi,

cit., pp. 22-23. M. CIANCAGLINI, La democrazia partecipativa in Toscana.

Note a margine della legge regionale n. 69/2007, in

www.osservatoriosullefonti.it, n. 3/2008, p. 1 ss. G.PIZZANELLI, Alcune note

di commento alla legge regionale Toscana che promuove la partecipazione all’elaborazione delle politiche regionali e locali (L.R. 27 dicembre 2007, n. 69), in Le Istituzioni del Federalismo, 2008, p. 129. Per le opere pubbliche

sottoposte a dibattito si veda www.consiglio.regione.toscana.it, alla sottocategoria Autorità regionale per la partecipazione (dibattiti pubblici regionali).

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Hanno subito un arresto o sono ancora in itinere: Progetto di legge (Lombardia) 4/2013 del 3 aprile rubricato Promozione della partecipazione

popolare alla elaborazione delle politiche regionali; Proposta di legge

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Toscana, in Puglia l’Ufficio della partecipazione è incardinato nella struttura della Giunta regionale (come sarà poi, a grandi linee, per l’esperienza nazionale)87

.

In Emilia dal 18 luglio al 29 ottobre 2016 si è tenuto il confronto pubblico sul potenziamento del sistema viario di Bologna88.

In ambito comunale dopo l’esperienza di Castelfalfi nel comune di Montaione (FI), una città di dimensioni maggiori (Genova),

seppur in difetto allora di una cornice normativa sovraordinata (anche solo regionale), ha autonomamente promosso, tra il 6 febbraio ed il 30 aprile 2009, il dibattito pubblico inerente il

promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali; Disegno di legge (Abruzzo) 199/2016 del 7 gennaio Disposizioni sulla partecipazione allo svolgimento delle funzioni regionali. Per le regioni a

statuto speciale è d’uopo segnalare: disegno di legge (Provincia autonoma di Trento) n. 328/2012 del 19 luglio rubricato Iniziativa politica dei cittadini.

Disciplina della partecipazione popolare, dell’iniziativa legislativa popolare, dei referendum e modificazioni della legge elettorale provinciale; Proposta di

legge (Sardegna) n. 113/2014 del 19 settembre Norme per la partecipazione

dei cittadini all’elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali.

87

Cd. Legge sulla partecipazione. M. TROISI, La legge pugliese sulla

partecipazione e le prime reazioni del Governo centrale, in Le Regioni, 2017,

p. 872 ss.

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Per maggiori informazioni si veda http://www.passantedibologna.it/. Questi i primi tre commi dell’art. 1 della legge emiliana:

1. In coerenza con i principi sanciti nel proprio Statuto, la Regione Emilia- Romagna promuove la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati nonché di altri soggetti pubblici e privati. La partecipazione si realizza attraverso l'inclusione di tutti i soggetti nella elaborazione delle politiche e delle decisioni pubbliche.