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La sentenza 793/2019 del TAR Toscana

Spesa in infrastrutture ultimi 10 anni in mld di euro

3.4 Le Criticità della potestà legislativa concorrente tra Stato e

3.4.2 La sentenza 793/2019 del TAR Toscana

Il ricorso in riassunzione che rassegna alla giurisdizione amministrativa la cura e tutela del pubblico interesse è stato istaurato nell’anno 2018 con N.R.G. 682.

L’esponente è da identificarsi nel Comune di Sesto Fiorentino; i resistenti nelle Amministrazioni in appresso identificate: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile), Toscana Aeroporti S.p.A., Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.

Il petitum è l'annullamento del decreto n. 377 del 28 dicembre 2017 (cd. decreto VIA) di asseverazione della compatibilità

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ambientale del Master Plan 2014–2029 dell’Aeroporto Vespucci di Firenze, emanato dal MATTM di concerto con il MiBACT.

Il ricorrente istava affinché volesse anche dichiararsi l’annullamento di ogni e qualsivoglia atto presupposto, consequenziale o comunque connesso (ancorché non cognito) al provvedimento finale dianzi richiamato; e ciò in ossequio al consolidato istituto dell’invalidità derivata.

I sopraccennati atti endoprocedimentali, se conosciuti, sono da identificarsi nei pareri resi della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (acronimo CTVIA) nn. 2235 del 2 dicembre 2016, 2336 del 17 marzo 2017, 2422 del 9 giugno 2017, 2570 del 5 dicembre 2017; nel parere della Direzione Valutazioni Ambientali (acronimo DVA) n. 4423/17; nella nota DVA/21722/2017 del 22 settembre 2017 (secretata) della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; nel decreto direttoriale di nomina dell'Osservatorio Ambientale (senza specificazione altra); se allo stato non conosciuti, previa incondizionata disclosure,

l’annullamento doveva estendersi ad ogni e qualsivoglia atto, parere, nulla osta, determina, disposizione comunque denominata in connessione procedimentale con l’emanato provvedimento VIA.

L’impugnazione de qua era riveniente dalla trasposizione in sede giurisdizionale dell’antesignano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del Comune di Sesto Fiorentino, rimedio giustiziale avverso provvedimenti definitivi, con deduzione dei soli vizi di legittimità (cd. a critica vincolata).

La migrazione processuale si determinava in conseguenza dell’atto di opposizione depositato dai Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano, giusta il disposto dell’art. 10 D.P.R. 1199/1971 per

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come interpretato dalla sentenza additiva della Consulta del 29 luglio 1982 n. 148 e richiamata (ex multis) da TAR Lombardia-

Milano, sez. III, sentenza 10 aprile 2009, n. 323961.

Migrare verso la giurisdizione del TAR rappresenterebbe certo un

aggravio procedurale, pienamente compensato dalla blindatura del provvedimento finale. Spiegandolo meglio, il decreto presidenziale che decide il ricorso straordinario al Capo dello Stato, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, è nient’altro che un provvedimento amministrativo demolitorio, sprovvisto della forza del giudicato.

Per quanto qui interessa la decisione del ricorso ha carattere cogente e pone in capo all’Amministrazione il dovere di eseguire per come statuito. Purtroppo si tratta di un’obbligazione il cui inadempimento non è immediatamente rimediabile in sede giurisdizionale.

Nel concreto non è esperibile il giudizio di ottemperanza (cfr. artt. 112-115 D.LGS. 104/2010, cd. Codice del processo amministrativo), per essere l’istituto in parola riferibile stricto sensu alla cosa giudicata (sentenza resa dagli organi

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Nelle memorie depositate ante udienza la Regione Toscana ha eccepito l’inammissibilità dell’opposizione, e conseguentemente della trasposizione in camera giurisdizionale, a motivo del fatto che gli esponenti (Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano) sarebbero portatori di una posizione soggettiva qualificata ma di segno omogeneo con il ricorrente, avendo anch’essi avanzato istanza demolitoria del provvedimento. Quanto raccontato dovrebbe qualificarli in guisa di cointeressati, non già di controinteressati (parti resistenti con natura conservativa); In effetti «la nozione di controinteressato nel processo amministrativo comprende tutti coloro che sono coinvolti da un provvedimento amministrativo ed abbiano acquistato, in relazione a detto provvedimento, una posizione giuridicamente qualificata alla sua conservazione». Cfr. Cons. Stato, ad. plen., 28 settembre 1987, n. 22, in Rass. Avv. Stato, 1987, I, 348, e in Cons. Stato, 1987, I, 1197. Non integrando a stretto rigor legis la qualifica di controinteressati, i Comuni in parola difetterebbero della legittimazione attiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del DPR 1199/1971. Per la Regione Toscana: ubi lex voluit dixit, ubi noluit

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giurisdizionali). Deve pertanto azionarsi l’affatto differente strumentario di cui all’art. 117, a tenore del quale è ammesso ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento della PA.

Bene, peccato che la controversia retroceda al primo grado di

giudizio, di talché è agevole ravvedere il carattere di estrema precarietà del provvedimento reso all’esito del rimedio giustiziale. Detta in questi termini, i Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano hanno agito con prudente lungimiranza, acclarato il diverso ed ostinato orientamento ministeriale.

I gradi apicali dell’Amministrazione avrebbero potuto disattendere ovvero travisare il decreto presidenziale, in un contesto di cangianti compagini governative e di volatilità delle decisione pubbliche.

Altra tecnicalità, segnaletica ed emblematica ai fini del presente lavoro, è la richiesta ENAC in forza dell’art. 23 co.2 d.lgs.

104/2017, a tenore del quale il proponente (sempre ENAC) istava per l’applicazione, al procedimento in corso, del sopramenzionato

ius superveniens (proprio quello di cui al citato decreto

legislativo). Nei fatti ai fini della valutazione di compatibilità ambientale risulterebbe oggi ammissibile e sufficiente un dettaglio assimilabile a quello richiesto per il progetto di fattibilità, non abbisognando la finezza di cui al progetto definitivo.

Siffatta disposizione prova a ristorare istanze che dianzi venivano ricondotte all’invariante della semplificazione con contingentamento dei tempi. Nel caso di specie importano un apprezzabile nocumento alla equiordinata invariante partecipativa (esattamente come per la legge 56/2014).

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Si ripropone quella dicotomia tra tempo della procedura e partecipazione delle comunità e degli enti territoriali di prossimità che ha caratterizzato il lavoro ed a cui l’istituto del dibattito pubblico prova a porre rimedio.

Questa in sintesi la decisione del tribunale amministrativo di prima istanza: i giudici, in accoglimento del ricorso, hanno giudicando illegittimo il decreto VIA. Nei fatti si è bypassata la

valutazione di impatto ambientale, posticipandola alla effettiva realizzazione dell’opera (si scriveva di semplificazione a mezzo

elisione).

Altro elemento di criticità emerso è la costituzione dell’osservatorio ambientale che ha determinato la marginalizzazione dei Comuni (come più avanti si noterà un analogo problema si è rinvenuto nella composizione della Commissione nazionale sul dibattito pubblico).

Pronto il ricorso del Presidente della Regione Toscana, dell’Avvocatura generale dello Stato per i ministri interessati, e, da ultimo, del neoministro FRANCESCHINI (succeduto a BONISOLI

al dicastero dei Beni Culturali e del Turismo).

3.5 Dal DAD alla contrattualizzazione del dissenso, la vicenda del