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L’art 18 nell’interpretazione giurisprudenziale.

IL DANNO AMBIENTALE

4. L’art 18 nell’interpretazione giurisprudenziale.

Si è detto che l'art. 18 della legge n. 369/1986 ha introdotto in Italia la prima disciplina speciale della responsabilità per danno all'ambiente36. Quale è stata la reazione della giurisprudenza? L'approccio metodologico della Suprema Corte alla disciplina dell'art. 18 ha percorso tutte le opzioni interpretative plausibili. Dapprima, il Supremo collegio evidenzia la specialità della disciplina, dettata dall'art. 18, citato, rispetto alla clausola generale, stabilita dall'art. 2043 c.c., relativa ai danni a persone o cose (e, quindi, a situazioni soggettive di diritto comune), sottolineando non solo la natura "adespota" dell'ambiente e, comunque, l'irrilevanza del profilo proprietario - pubblico o privato - delle sue componenti naturali (es. boschi, suolo, acque, superficiali o sotterranee), donde la sua formale intestazione come bene immateriale allo Stato (ed agli enti territoriali), ma anche e soprattutto, evidenziando le differenze formali e sostanziali di tale regime rispetto a quello codicistico37.

Successivamente, la stessa Corte innesta la medesima disciplina speciale sul tronco del regime ordinario della responsabilità per danno (ex art. 2043 e, per le attività pericolose, ex art. 2050 c.c.), predisponendo un regime "misto" che, per un verso, coinvolge la

36 Disciplina che si radica - com'è noto - su responsabilità per colpa o dolo in

violazione di legge per danni all'ambiente da chiunque cagionati e che prevede che il danno sia liquidato dal giudice con criterio equitativo e tenendo conto della gravità della colpa e del profitto conseguito dal responsabile.

37 Su questa linea si colloca Cass., S.U., 25 gennaio 1989, n. 440, in Giust. civ.

1989, I, 560 con nota di A. Postiglione, I, p. 560 ss. ed in Corr. Giur. 1989, p. 508 ss. con nota di F. Giampietro. Ma questa decisione era già stata anticipata da Corte Costituzionale 30 dicembre 1987, n. 641, in Foro it., 1988, I, 694, con nota di F. Giampietro; in merito alla quale v., altresì, B. Caravita, Diritto dell'ambiente, 2001, p. 19 ss., in specie, p. 24 e M. Cecchetti, Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente, Giuffré, 2000, p. 8 ss. e passim.

responsabilità oggettiva e la solidarietà dei responsabili, secondo l'impronta codicistica, e, per altro verso, assume i profili innovativi dell'art. 18, cit., attinenti alla rilevanza autonoma del danno-evento ("la lesione in sé del bene ambientale"), distinto dai tradizionali danni-conseguenza, sottolineandone il "timbro repressivo", ove si considerino "la gravità della colpa del trasgressore, il profitto conseguito dallo stesso ed il costo necessario al ripristino, al posto del pregiudizio patrimoniale subìto"38. Nell'ultimo quinquennio, il medesimo giudice di legittimità ritiene che la configurabilità del bene-ambiente e la risarcibilità del danno ambientale, pur regolato con prescrizioni specifiche dell'art. 18 cit., trova la sua "fonte genetica ... direttamente nella Costituzione, considerata dinamicamente e come diritto vigente e vivente, attraverso il combinato disposto di quelle disposizioni (artt. 2, 3, 9, 41 e 42), che concernono l'individuo e la collettività nel suo habitat economico, sociale e ambientale"; e che pertanto, anche prima della legge n. 349/1986, la Costituzione e la norma generale dell'art. 2043 Cod. civ. apprestavano all'ambiente una tutela organica. Di qui l'applicazione di un "regime misto" o se si preferisce "eclettico" costruito attraverso la giustapposizione di elementi costitutivi dei due regimi (ex art. 2043 Cod. civ. ed ex art. 18 citato), applicato a fatti lesivi dell'ambiente, posti in essere in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 349/1986, e pertanto, in modo retroattivo, utilizzando (pro quota) alcune delle prescrizioni speciali sul danno ambientale. Resta così solitaria la decisione di quel Collegio che, nell'ambito della disciplina dell'art. 18, sottolineava la necessità di accertare "un pregiudizio

38 Ci riferiamo a Cass., sez. I, 1 settembre 1995, n. 9211, che ha applicato la

disciplina dell'art. 18 della legge n. 349/1986 a fatti di inquinamento risalenti a data anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. n. 915/1982 sullo smaltimento dei rifiuti. La sentenza è pubblicata in Corr. Giur., 1995, p. 1146, con nota di Batà; in Resp. civ. prev., 1996, con nota di Feola; in Giust. civ., 1996, I, p. 777 ss., con nota di F. Giampietro.

concreto" all'ambiente, "non essendo sufficiente la violazione di uno o più delle finalità perseguite con la normativa antinquinamento né la semplice esposizione a pericolo, anche se quest'ultimo è espressamente richiamato nella lett. a) dell'art. 1

del D.P.R. n. 915 del 1982"39. Infatti, nell'interpretazione dell'art. 18 cit., il principio dell'onere probatorio gravante su chi deduce un effettivo nocumento "alla qualità della vita della collettività" viene affermato dalla Suprema Corte nell'ambito della disciplina "speciale", (ex art. 18 cit.), e nella ricerca di una pur ridotta funzione compensativa, considerata evidentemente coessenziale alla nozione di danno, anche se non radicata su quella tradizionale dei c.d. danni-conseguenza, distinti dal danno- evento40.

In conclusione, la riportata giurisprudenza ha avuto il duplice effetto di estendere quanto più possibile l'applicazione congiunta della disciplina più severa sia del regime codicistico (in punto responsabilità oggettiva, per le attività pericolose, e solidarietà della responsabilità dei concorrenti) sia del regime speciale ex art.

39 In tal senso, v. Cass. pen., sez III, 25 maggio 1992, in questa Rivista, 1993,

7, p. 65 ss., con nota di F. Giampietro e P. F. Pagliara, in Foro.it, 1996, I, p. 950 ss. ed in Corr. Giur., 1995, p. 1146 ss. Nello stesso senso, ci permettiamo rinviare al nostro volume: La responsabilità per danno all'ambiente, Giuffrè, 1988, pp. 1-580, ed ivi, in specie, a p. 298 ss. quanto alle esemplificazioni di concrete fattispecie di danno ambientale.

40 Nello stesso senso, v., da ultimo: Cass., sez. III, 30 ottobre 2001, def. il 14

gennaio 2002, ric. Cucchiara, inedita, che ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Milano, con la quale era stato liquidato in via equitativa un danno di lire 100 milioni a favore dell'Ente Parco del Ticino, costituitosi parte civile per reati formali e di pericolo, e quindi "senza in alcun modo esaminare ed indicare quale concreta alterazione, deterioramento o distruzione dell'ambiente si siano nella specie verificati"... tanto più che la Corte territoriale - si aggiunge - non aveva preso in alcuna considerazione il parametro del "costo necessario per il ripristino", evidentemente perché essa è partita "dall'erroneo presupposto del danno anche nel caso di reati soltanto formali o di pericolo".

18 cit. (in tema di valutazione dell'an e del quantum del danno all'ambiente, con il suo connotato di pena civile) e di consentire la richiesta del risarcimento del danno ambientale da parte delle regioni e dei comuni, escludendo l'originario monopolio dello Stato, quale titolare del diritto al risarcimento41.

5. Le novità introdotte dal decreto Ronchi (decreto