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L'istruttoria e il contenuto dell'ordinanza: elemento oggettivo.

LA RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI.

3. La responsabilità del proprietario del fondo per abbandono di rifiuti.

3.5 L'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 192 del D.Lgs 152/2006: la

3.5.2. L'istruttoria e il contenuto dell'ordinanza: elemento oggettivo.

L'istruttoria che deve precedere l'adozione dell'ordinanza sindacale in esame, deve accertarne la sussistenza dei presupposti oggettivi necessari. Sebbene siano individuate le condotte che contravvengono al divieto di abbandono di rifiuti, non ne sono definiti i caratteri122.

La giurisprudenza recente, successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006, si è soffermata sia sull'analisi delle condotte sia sull'individuazione della natura delle sostanze e degli spazi in cui le stesse siano abbandonate. a) Sotto il primo profilo (condotte vietate), presupposto per l'esercizio del potere di ordinanza è l'abbandono ovvero il deposito incontrollato di rifiuti, sul suolo ovvero l'immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee123.

Con il termine abbandono si indica il disfarsi definitivamente di rifiuti, in quantità limitate. L'abbandono deve avere i caratteri dell'episodicità e della occasionalità, diversamente riconducendo

122 L. Costato e F. Pellizzer (a cura di), Commentario breve al Codice

dell'ambiente - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 2007. Gli Autori richiamano ampiamente i precedenti giurisprudenziali, anche anteriori all'entrata in vigore del Codice dell'ambiente. Sul concetto di abbandono, cfr. altresì L. Filippucci, cit., che richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'11 novembre 2004, C-457/02, che ha specificato come la fattispecie dell'abbandono debba essere distinta da quello dello smarrimento, ricorrendo quando il detentore del rifiuto imprima al medesimo una destinazione concreta incompatibile con la detenzione propria o altrui.

123 Distingue tra abbandono di rifiuti e deposito temporaneo (come tale lecito,

quando i rifiuti sono raggruppati in via temporanea ed alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione), V. Paone, annotando la decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. II, 11 dicembre 2008, causa C-387/2007, in Foro it., 2009, 9, IV, 406.

la condotta a quella della discarica abusiva124. La volontà sottesa all'abbandono, inoltre, è sostanzialmente diretta a disfarsi ed a disinteressarsi completamente della cosa125.

Il deposito incontrollato si verifica allorché il detentore della sostanza non rispetti le condizioni fissate dall'articolo 183, lettera m), del D.Lgs. 152/2006, accumulando le sostanze in modo precario e temporaneo nel sito, così determinando un pericolo per l'ambiente.

L'immissione di rifiuti solidi o liquidi si realizza quando si verifichi un rilascio discontinuo e temporaneo di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee.

b) Per quanto concerne la natura della sostanza abbandonata, deve trattarsi di un rifiuto, ai sensi della definizione contenuta negli articoli 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006: deve, quindi, trattarsi di qualsiasi sostanza che rientri nelle categorie riportate nell'allegato A) alla Parte quarta del Codice dell'ambiente e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. La giurisprudenza penale, in proposito, ha rilevato come, qualificata la sostanza abbandonata come rifiuto, esula dalla fattispecie contravvenzionale l'accertamento della effettiva capacità inquinante delle sostanze oggetto dell'abbandono o immissione nelle acque superficiali, dovendosi solo accertare che

124 Cfr. Cassazione penale, Sez. III, 15 aprile 2004, n. 25463, in CED

Cassazione, 2004. Cfr. altresì Cassazione penale, Sez. III, 13 luglio 1990, citata da P. Carrescia, La gestione dei rifiuti: le operazioni di smaltimento e di recupero, in www.ambiente.it. Si sofferma sulle caratteristiche del deposito incontrollato di rifiuti in rapporto al loro abbandono G. Amendola, Gestione dei rifiuti e normativa penale, 2003.

125 Cassazione penale, Sez. III, 7 maggio 2007, n. 17256, in

www.ambientediritto.it. La Corte ha evidenziato che, in materia di smaltimento dei rifiuti, vi è una sostanziale differenza tra l'attività di raccolta e quella di abbandono: la prima, a differenza della seconda, infatti, sottende una volontà diretta a conservare i materiali per poter poi compiere sugli stessi una attività successiva, di riutilizzo o di smaltimento.

le stesse rientrano nella categoria delle cose di cui il soggetto si è disfatto o aveva intenzione o l'obbligo di disfarsi.

Così sono state qualificate come ipotesi che integrano la fattispecie illecita quelle di acque che tracimino da un impianto di depurazione, senza essere immesse in corpi recettori mediante una condotta, o lo spandimento di reflui zootecnici in acque superficiali o sotterranee. Si è ritenuto che rientrino nella nozione di rifiuti prodotti da impresa le sostanze derivanti dall'attività sportiva (nella specie, di tiro al piattello). Si è altresì rilevato come, in assenza di specifico accertamento che qualifichi come pericoloso lo sfalcio d'erba, l'ordinanza di rimozione deve considerarsi priva di fondamento: il prodotto vegetale, infatti, può essere diversamente utilizzato e non necessariamente deve essere smaltito in discarica.

c) Per quanto concerne le caratterizzazioni locali della condotta, la norma non contiene delimitazioni in ordine alla natura pubblica o privata del suolo.

La giurisprudenza ha rilevato come, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 22/1997 e poi dell'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006, il Sindaco è tenuto ad ordinare ai soggetti obbligati di rimuovere i rifiuti e di procedere in danno degli stessi soggetti in caso di inadempienza all'ordine, allorché si tratti, come testualmente emerge dall'esame della norma in esame, di abbandono o di deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo, pubblico ovvero privato. Il primo comma dell'articolo 192, infatti, dispone che "l'abbandono e il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati". Il terzo comma, attribuisce al Sindaco il potere di adottare i provvedimenti necessari alla rimozione dei rifiuti, in caso di violazione del divieto di cui al primo comma.

Di conseguenza, non ricorrono i presupposti per l'intervento del Sindaco nel caso in cui non sia accertato un abbandono di rifiuti sul suolo o nel suolo: non ricorrono, ad esempio, i presupposti oggettivi per l'esercizio del potere sindacale qualora l'abbandono

di rifiuti avvenga in un fabbricato chiuso, da parte del conduttore al momento del rilascio dell'immobile per finita locazione.

3.6. L'istruttoria e il contenuto dell'ordinanza: elemento