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Dalla lettura dei dibattiti che si sono svolti intorno all’art. 2 della Costituzione, si ha conferma che le Carte dei diritti non siano state nominate; tuttavia, l’attenzione manifestata nei confronti dei diritti dell’uomo non può che testimoniare come sia stata concretamente avvertita la necessità di offrire ad essi, anche grazie alla (ed attraverso la) Carta costituzionale, adeguata salvaguardia. Conferma di ciò è data anche dalla circostanza che coloro che intervennero in quelle sedute richiamarono variamente le già note dichiarazioni dei diritti dell’uomo, quali documenti riconducibili “al nostro patrimonio giuridico e morale”147; documenti grazie ai quali i diritti fondamentali apparvero come innati nell’uomo e “non conferiti dallo Stato” e che, come tali, si voleva venissero presi in considerazione dalla Costituzione, trattandosi di diritti che non dovevano trovare la loro fonte nel legislatore, e quindi nello Stato, ma che, appunto, erano già preesistenti e che la Carta costituzionale avrebbe dovuto “solo” riconoscere148. Il fatto che si volesse dare una forza sempre maggiore ai diritti dell’uomo, riconoscendoli e offrendo loro concreta tutela non può che testimoniare come i Costituenti prendessero in grande attenzione questa problematica149. È assai significativo, poi, ai fini che a noi interessano, la circostanza che

147 Come osservava l’on. Benvenuti, nella seduta del 17 marzo 1947, sopra cit. 148 Ancora l’on. Benvenuti, cit.

149 L’on. Benvenuti concludeva dicendo: “Onorevoli colleghi, affermiamo dunque i diritti dell'uomo, riconosciamoli, muniamoli di una tutela sempre più intensa ed efficace. Proclamiamo, coi nostri testi costituzionali e soprattutto coll'esempio, dinanzi al mondo i principî del vivere libero. Con questo non soltanto avrà la nostra giovane Repubblica restituita la persona umana al posto che le compete, cioè al più alto gradino nella scala dei valori, ma avrà reso un nobilissimo servigio alla causa sacra dell'umana libertà”.

fosse stata avanzata150 una proposta volta a sostituire alla parola “uomo”, quella di “cittadino”, pur senza cancellare dal testo la prima (la formula proposta sarebbe infatti stata: «garantisce i diritti inviolabili del cittadino, sia come uomo, sia come componente delle formazioni sociali»); tuttavia, i proponenti l’emendamento non insistettero e, anche grazie ad un intervento assai significativo del Presidente Ruini, si preferì lasciare nel testo il termine “uomo”, in quanto più idoneo a chiarire che i diritti di ogni individuo prescindono dalla Carta costituzionale. Inoltre, alcuni ritenevano che non vi fosse bisogno di utilizzare nel testo della disposizione sia la parola “riconosce”, che “garantisce”, la seconda ricomprendendo anche la prima; tuttavia, non è privo di rilievo il fatto che infine si lasciarono entrambi i termini, in tal modo rafforzando la necessità di rivolgere una particolare attenzione a questi diritti.

Le rapide considerazioni appena svolte ci permettono di mettere in luce la particolare sensibilità del Costituente verso i diritti umani (sia sotto il profilo del loro riconoscimento che della loro protezione). La qual cosa porta ad avanzare una prima conclusione, cui si ritiene di dover assegnare uno speciale rilievo; ed è che, proprio per il fatto che il fenomeno delle Carte dei diritti non aveva ancora avuto modo di manifestarsi, il silenzio su di esse tenuto dal Costituente non può essere inteso come volontà di appiattirne la condizione su quella dei comuni trattati internazionali ma come mera presa d’atto del fatto che le Carte stesse non avevano avuto modo di attrarre l’attenzione dei redattori della legge fondamentale della Repubblica151. Semmai, ci si potrebbe lagnare del fatto che, una volta acquisita la consapevolezza del rilievo da esse posseduto, non si sia posto mano ad una revisione costituzionale avente per fine quello della loro “razionalizzazione”. Sarebbe, tuttavia, improprio rivolgere questa critica agli autori della riforma del Titolo V, che – come si vedrà meglio più avanti – ha avuto il limitato obiettivo di ridefinire il riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Non si trascuri, peraltro, il fatto che delle Carte si dovrebbe ratione materiae discorrere nella prima parte della Costituzione e, anzi, addirittura nei suoi principi fondamentali. La qual cosa va invero incontro a due ostacoli forse insormontabili,

150 … dall’on. M. Rodinò e da altri; v. i lavori relativi alla seduta del 24 marzo 1947, in La Costituzione della

Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, I, cit., ???

151 Questa critica può invece indirizzarsi nei riguardi delle Costituzioni degli anni a noi più vicini che non hanno riservato alle Carte una condizione peculiare rispetto a quella dei comuni trattati internazionali. A noi, però, non interessa evidentemente quanto avviene fuori del nostro ordinamento; restando entro le mura domestiche e restando altresì fedeli all’originaria intenzione manifestata dal Costituente, fatta nondimeno oggetto di un’aggiornata lettura, possiamo solo dire che ai diritti fondamentali si è inteso riconoscere una speciale protezione. Ed è allora da chiedersi se questo possa (e debba) portare ad assegnare alle Carte un “posto” nel sistema delle fonti comunque diverso da quello che è proprio dei comuni trattati internazionali (ma, su ciò, v. quanto si dirà a tempo debito).

l’uno costituito dal fatto che – a torto o a ragione – si considera la prima parte, per un fatto di opportunità, sottratta al potere di emendamento costituzionale; l’altro, ancora più rilevante, costituito dal fatto che – secondo dottrina e giurisprudenza corrente – i principi fondamentali si ritengono intoccabili, malgrado le innovazioni possano aversi anche in melius.

Su tutto ciò si avrà modo di tornare più avanti.

Quel che, per il momento, più importa è che l’interprete del dettato costituzionale non può ignorare quanto sia stata rilevante, davvero decisiva, nel corso dei lavori preparatori la sensibilità dimostrata dal Costituente nei riguardi dei diritti; della qual cosa – indipendentemente dalla specifica menzione (non) fatta alle Carte – occorre dunque tenere conto in sede di ricostruzione del regime complessivo proprio delle Carte stesse.

Quanto detto può, allora, da un lato, darci conferma dell’attenzione nei riguardi di quanto giova alla causa dei diritti e, dall’altro lato, ci permette di desumere una tendenziale apertura dei framers anche verso il futuro, proprio verso quelli che si sarebbero rivelati, nei tempi a venire, gli strumenti ed i modi privilegiati di salvaguardia dei diritti umani.