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Com’è noto, il panorama delle fonti di diritto internazionale è assai vasto400 e sembra, se non si va errato, in continua espansione, soprattutto se si bada “che la stessa comunità internazionale si evolve rapidamente”401; all’interno di esso, seppure – come è stato detto – non sia possibile rintracciare una qualche gerarchia tra le fonti402, un posto di particolare rilievo rivestono oggi le Carte dei diritti403, quale mezzo e “luogo” di condivisione tra gli Stati di valori supremi che si intendono tutelare404.

Alla luce dell’indagine finora svolta, pertanto, e avuto riguardo al fenomeno di internazionalizzazione degli ordinamenti statali e di costituzionalizzazione di quello internazionale405, si può adesso ragionare, più specificamente, sul ruolo e sull’incidenza che oggi le Carte dei diritti (e la CEDU in particolare) hanno sul nostro sistema delle fonti; non vi è chi non

400 R. MONACO, Fonti e pseudo fonti del diritto internazionale, cit., 740 ss. e ID., (voce) Fonti del diritto.

Diritto internazionale, in Enc. giur., vol. XIV, 1989, 1 ss.; S. FERRERI, (voce) Fonti, cit., 637 ss. Può essere utile leggere anche l’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia che elenca le fonti che tale giudice è tenuto ad applicare.

401 R. MONACO, (voce) Fonti, cit., 6. 402 S. FERRERI, (voce) Fonti, cit., 642.

403 In argomento, v. L. TRIOLO, La valenza giuridica delle carte dei diritti, in Ragion prat., 11/1998, 101 ss. Traccia un percorso “dei principali strumenti di garanzia dei diritti e dei principi fondamentali” V. SCIARABBA, Tra

Fonti e Corti, cit., 1 ss.

404 L. TRIOLO, La valenza giuridica, cit., 101, osserva che “pretesa fondamentale” delle Carte (il riferimento è a alle “Dichiarazioni di fine ‘700”, come quella francese del 1789) è stata “quella di denunciare il carattere tirannico di una certa forma di governo e ripristinare (come in America) o di instaurare (come in Francia) l’ordine di una legalità che non avrebbe dovuto mai essere violato”. G. SORRENTI, Le Carte internazionali sui diritti umani, cit., 379, rileva che “dato essenziale e innovativo delle Carte non sta nella tutela della persona umana, ma nel livello – internazionale – cui

quella tutela per la prima volta accede” (c.vo testuale).

405 Tra i molti altri, v., sul punto, V. ONIDA, La Costituzione ieri e oggi: la “internazionalizzazione” del diritto

costituzionale, Relazione al Convegno della Accademia Nazionale dei Lincei. Roma, 9-10 gennaio 2008, in

www.astrid-online.it, spec. § 2.; A. RUGGERI, Carte internazionali dei diritti, Costituzione europea, Costituzione

nazionale: prospettive di ricomposizione delle fonti in sistema, in www.forumcostituzionale.it e ID., Dimensione

veda come tale preliminare questione appaia strettamente connessa a quella relativa alla concreta protezione offerta ai diritti fondamentali, per la quale – appunto – le Carte in parola svolgono un fondamentale compito. Esse, infatti, si pongono quale preziose fonti di integrazione e sostegno del sistema di tutele che già gli ordinamenti nazionali predispongono, in particolar modo, grazie alle (ed attraverso le) Carte costituzionali; in questo senso, infatti, appare superata “la stessa alternativa tra giusnaturalismo e giuspositivismo”406, essendo preferibile adottare “una visione dinamica della tutela giuridica degli interessi collegati a valori positivizzati dalle Carte costituzionali e dalle Carte internazionali e sopranazionali dei diritti”407. Se a ciò si aggiunge che gli effetti prodotti dalla globalizzazione appaiono donare nuova linfa ai documenti in discorso, si comprende come, a maggior ragione, non sembrano da sottovalutare le potenzialità di salvaguardia dei diritti umani408 (o dei diritti fondamentali409) che tali Carte hanno, così come appaiono oggi rivitalizzate e alla luce dei tratti, sempre in evoluzione, del costituzionalismo moderno410; ciò che occorre, infatti, è “che la protezione della persona vada assicurata con strumenti, appunto, sovranazionali nei confronti degli stessi Stati di cui i singoli sono cittadini”411, potendo al tempo stesso constatare che, “di fatto”, nel nostro ordinamento la tutela dei diritti umani già “travalica la dimensione nazionale per attingere a

406 G. SILVESTRI, Verso uno ius commune, cit., 17, del quale v. pure, più di recente, Dal potere ai princìpi, cit., 3 ss.

407 G. SILVESTRI, Verso uno ius commune, cit., 17.

408 … la cui universalità, indivisibilità e interdipendenza si pongono, a loro volta, “quali garanzie per la salvaguardia della dignità umana”, come affermato da S.S. BENEDETTO XVI, Discorso all’Assemblea Generale

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, consultabile in www.vatican.va, 3 del paper. In merito al carattere dell’universalità, M. CARTABIA, L’universalità dei diritti umani nell’età dei «nuovi diritti», in Quad. cost., 3/2009, 567, osserva che, a fronte della “proliferazione dei diritti”, non è possibile ritenere come universale “ogni esigenza qualificata come «diritto fondamentale» in un aula giudiziaria”.

409 Molto discussa è la questione se gli uni e gli altri diritti sostanzialmente coincidano o in che misura si distinguano. Discorre di “possibilità e limiti di un accostamento” tra diritti dell’uomo e diritti fondamentali, C. PINELLI,

Il momento della scrittura. Contributo al dibattito sulla Costituzione europea, Bologna, 2002, 168. In argomento, v.

anche G. PALOMBELLA, Diritti umani e diritti fondamentali. Sulle conseguenze di una distinzione concettuale, in Soc.

dir., 2/2004, 61 ss. Distingue i concetti di diritti umani e diritti fondamentali anche M. ZANICHELLI, Il significato dei

diritti fondamentali, in AA.VV., I diritti in azione, cit., 515.

410 Discorre di “costituzionalismo nazionale e globale” S. CASSESE, Oltre lo Stato, cit., 180 ss. Da ultimo, cfr. quanto affermano S. BARTOLE, Costituzione e costituzionalismo nella prospettiva sovranazionale, in Quad. cost., 3/2009, 569 ss. (spec. 578 ss.) e U. DE SIERVO, Costituzionalismo e diritto costituzionale negli Stati integrati d’Europa.

Una introduzione generale, relazione introduttiva al Convegmo su Costituzionalismo e diritto costituzionale negli Stati integrati d’Europa, tenutosi a Bari il 29-30 aprile 2009, in www.astrid-online.it. Con particolare riferimento a libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, v. G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi, cit.

significati elaborati in un contesto più ampio”412, tali diritti costituendo “linguaggio comune e sostrato etico delle relazioni internazionali”413.

Ecco allora che la ricerca svolta fino a questo punto si pone come propedeutica per quella che adesso si accinge a fare; solo mettendo insieme i risultati cui, seppure provvisoriamente, si è giunti sarà possibile delineare il quadro entro cui inserire le Carte internazionali dei diritti, trovandone la più idonea collocazione; si è dell’avviso, infatti, che riducendo a sintesi le prime conclusioni cui si è già pervenuti e muovendo idealmente da queste come utile punto di partenza, si può adesso riflettere sulla possibilità che la CEDU e le altre Dichiarazioni aventi natura convenzionale hanno di segnare profondamente la nostra realtà ordinamentale.

Per prima cosa, occorre ragionare sul possibile fondamento costituzionale che tali Carte hanno (almeno secondo la ricostruzione della dottrina), non prima, però, di avere svolto talune preliminari considerazioni di carattere generale relative al contesto attuale in cui si deve inquadrare la tutela dei diritti fondamentali. Solo così si potrà poi procedere a verificare in che rapporto le Carte in parola stanno con le altre fonti di diritto interno e comprendere in che misura tali documenti, quali utili (e ulteriori) strumenti del mestiere dei giudici (soprattutto comuni)414, possono svolgere la loro naturale funzione di protezione dei diritti umani.

2. La tutela dei diritti fondamentali, in una prospettiva multilivello, tra passato, presente e