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L’usura: aspetti normativi e cenni economic

2.1 : La legge sull’usura (7 marzo 1996, n° 108): Un quadro

generale.

La L. 7 marzo 1996 n° 108, contenente “Disposizioni in materia di usura” ha fra l’altro, modificato l’articolo 64434 del codice penale, punendo chi presti denaro in cambio di interessi o altri vantaggi usurari. Fermo restando che è la stessa legge a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono qualificabili come usurari, debbono tuttavia ugualmente considerarsi tali quelli che, anche se inferiori a tale limite, risultino comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro (avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari), e il debitore si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Inoltre, la legge inserisce un’aggravante di pena, laddove il reato sia

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Art.644-(Usura)-“ Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere,

sotto qualsiasi forma,per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interesse o altri vantaggi usurai, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni (3.098 euro) a lire trenta milioni (15.493 euro).

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro ad altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri , per la mediazione un compenso usuraio.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurai gli interessi , anche se inferiore a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 1. se il colpevole ha agito nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di

intermediazione finanziaria mobiliare;

2. se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazione o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3. se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

4. se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5. se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definito alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.”

stato commesso nell’esercizio di attività professionali, bancarie o di intermediazione finanziaria mobiliare. Lo stato di bisogno, quindi, viene preso in considerazione in un secondo momento: ciò che consente di qualificare un prestito come usuraio è il tasso praticato, comprensivo delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, in quanto superi un certo limite stabilito dalla medesima l. 108/1996.

Sono stati creati due fondi, uno per le vittime dell’usura e l’altro per la prevenzione di questa pratica.

La descrizione normativa della fattispecie è molto complessa, in quanto coinvolge la sfera etico-morale dell’individuo, il mondo economico-finanziario e la stessa vita dell’impresa, sopratutto di quelle piccole, nonché le istituzioni socio-economiche e ovviamente, la criminalità comune, ma sopratutto quella organizzata ( mafia; camorra; sacra corona unita; ‘ndrangheta).

L’originalità della nuova legge sull’usura consiste nella previsione di strategie di lotta al fenomeno che vadano al di là dell’ambito strettamente penale, contemplando un approccio multidisciplinare e interessando le varie branche del diritto ( civile, amministrativo, tributario e bancario).

Il nuovo ordinamento ripropone anche la pratica della mediazione usuraia, da molti ritenuta autonoma, all’interno della quale però, viene dato maggior risalto al concetto di più ampia portata della “cosa mobile” e dell’ “altra utilità”, piuttosto che a quello di “bisogno”.

L'eliminazione dello stato di bisogno, oggettivando il reato d'usura, ha portato notevoli cambiamenti riguardo alla riprovazione della condotta attiva, per cui si è passati dalla punibilità a titolo di “dolo diretto”, consistente nel profittare della condizione di bisogno di un soggetto passivo, all' attuale punibilità del reato a titolo di “dolo generico”, individuabile nella mera consapevolezza di riscuotere controprestazioni sproporzionate.

Non meno importanti sono state le modifiche relative alla consumazione del

reato di usura, cui l' art. 11 della l. 108/96 fa riferimento, in materia di

prescrizione, introducendo l'art.644 ter c.p. Quest’ultimo presenta il crimine in una veste giuridica oscillante tra la tesi della “istantaneità consumativa” e quella della natura permanente; tuttavia, sembra che nessuna delle motivazioni proposte sia davvero decisiva: certo è che il dettato dell'art. 644-ter non appare di agevole lettura.

La soluzione del problema ‘usura’ risiede comunque, oltre che nella tutela penale, anche nell'individuazione delle sue cause, sulle quali occorre incidere se si vogliono conseguire successi significativi nella lotta contro il fenomeno. Purtroppo, questa realtà illecita oggi sta ampiamente travalicano i limiti dell'ambito strettamente familiare e personale nel quale si era sviluppata sino agli anni settanta, a tal punto da costituire uno dei settori di preminente impegno della criminalità organizzata, e raggiungere soglie di pericolosità mai conosciute prima d'ora.

Alla tradizionale figura dell'usuraio solitario che agisce (e rischia) in proprio, si è oggi affiancata e più spesso sostituita, una vera e propria struttura di potere criminale, che usa “rapidi” ed “ incisivi” metodi di minaccia e di violenza per costringere le vittime a corrispondere cifre assai più alte rispetto agli interessi, pur usurari, inizialmente pattuiti (imposti).

A parte la gravità della minaccia criminale per le vittime, che troppo spesso sono costrette a cedere progressivamente il loro intero patrimonio, le loro attività produttive (consentendo così alla criminalità organizzata di accedere al mondo ufficiale dell'imprenditoria produttiva e finanziaria) e a volte a porsi esse stesse a servizio delle organizzazioni criminali, a causa delle richieste estorsive che si susseguono con crescente incisività, è necessario ravvisare che l'usura è divenuto un ulteriore e privilegiato canale per il riciclaggio di capitali illeciti provenienti da altri reati o dalla stessa usura: tali capitali vengono poi riutilizzati per erogare

prestiti a persone insospettabili al fine di trasformarli in denaro formalmente “pulito” restituito dalle vittime

In un lasso di tempo molto breve, il reato in esame ha subito una radicale trasformazione, che ne ha mutato la connotazione e la stessa struttura giuridica, portando il legislatore ad “oggettivare” la previsione di reato e ad eliminare il riferimento alle condizioni soggettive dello stato di bisogno della vittima, ed al conseguente approfittamento da parte dell’agente (elementi, questi, che indubbiamente restringevano in modo rilevante l’applicazione della norma, rendendola pressoché inutilizzabile). La nuova legge, dunque, pone l’accento sul conclamato prestito fornito dall’usuraio in cambio di un corrispettivo sproporzionato per eccesso rispetto agli interessi stipulati in precedenza. La circostanza non è casuale e deriva dall’improvvisa e rapida impennata degli avvenimenti che hanno visto protagonisti da un lato gli usurai, sempre più presenti e radicati nella struttura sociale ed economica, e dall’altro gli usurati, protagonisti in prima persona di episodi anche drammatici (suicidi conseguenti alla esosità degli usurai, svendita di aziende, donazioni di organi, vendita del nascituro ecc…); tali avvenimenti hanno generato allarme e preoccupazione, e pur sfociando dapprima in una generale e vibrata protesta collettiva, hanno successivamente portato ad un provvedimento legislativo rasserenatore.

È doveroso precisare che le varie modifiche legislative sono state il frutto del lavoro congiunto della giurisprudenza e della migliore dottrina civilista, proprio nell’intento di offrire un’adeguata tutela alle vittime; il reato d’usura, tra l’altro, è stato inserito nel novero dei delitti contro il patrimonio.

L’introduzione di tale norma riveste anche un’importanza di portata storica: l’ultimo pronunciamento legislativo in materia di usura risaliva al codice penale del Regno Sardo del 1859 che, all’art. 517, puniva il carattere abituale dell’attività usuraia; da quella data (e da quella norma) nessun tipo d’intervento repressivo di natura penale era stato prodotto nel nostro ordinamento; lo stesso codice Zanardelli del 1889 non prevedeva il reato d’usura.

Soltanto con la legge del 1996 è emersa l’enorme portata del fenomeno, dai numerosi e diversificati rapporti della vita di relazione ( e soprattutto in quella industriale, commerciale e finanziaria), si è potuto vedere quanto sia diventata attiva l’azione degli usurai; ed è proprio dai suoi riflessi negativi che è affiorata la portata criminogena della medesima nel tessuto sociale.

La rilevante diffusione del fenomeno, come avevo accennato in precedenza, non è casuale e scaturisce dal forte interesse che la criminalità economica organizzata ( in special modo della mafia e della camorra ) ha dimostrato negli ultimi 30 anni nei riguardi dell’usura. Questa è divenuta infatti, uno dei canali preferenziali per il riciclaggio del denaro sporco, ma anche per il controllo dell’economia e del territorio, con conseguente acquisizione di enormi ricchezze e di notevole potere locale.

Un’ ulteriore novità introdotta dalla legge 108/1996, è il notevole aumento della pena: quella base è individuata con la reclusione da uno a sei anni. Inoltre, è da mettere in rilievo l’ istituzione del “Fondo per le vittime d’usura” (art.14), e del “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura” (art.15): si tratta di iniziative politicamente qualificate ma di estrema delicatezza.

L’articolo recita testualmente: “ Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurai, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa”( 644 ter, 1448, 1815, c.c.).

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dal caso di concorso (110) nel delitto previsto dal primo comma, procura a qualcuno una somma di denaro facendosi dare, o anche solo promettere, un compenso usuraio per la mediazione, destinato a se stesso o ad altri (644 ter, 649).

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurai; ma sono ritenuti tali anche quegli interessi che, pur essendo al di sotto di tale limite e del tasso medio praticato per operazioni similari, risultino comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità , soprattutto

quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni operate a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alle erogazione del credito.

Le pene aumentate da un terzo alla metà per i fatti di cui si parla nel primo e secondo comma vengono attuate quando:

1. il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

2. il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazione o quote societarie, aziendali o proprietà immobiliari;

3. il reato è commesso a danno di chi si trova in stato di bisogno;

4. il reato è commesso a danno di chi svolge attività imprenditoriali, professionali o artigianali;

5. il reato è commesso da persone sottoposte, con provvedimento definitivo, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione;

Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’art’ 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni ed utilità, di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o dei compensi usurai, salvo diritti della persona offesa dal reato alla restituzioni o al risarcimento dei danni.

Dalla norma giuridica si evince come l’usura non sia considerata solo un delitto contro il patrimonio, ma si fa riferimento anche a situazioni che ledono o mettono in pericolo interessi non patrimoniali. In particolar modo, se ne parla

nel terzo e quarto comma della disposizione, dove emerge la multi- disciplinarietà dell’intervento: sorprende costatare come, nell’ambito di una norma penale, ci si imbatta in termini e riferimenti tipici di altre discipline extra- penali.

In tal modo la legge ha operato in piena sintonia con la Costituzione, la quale, com’e noto, garantisce al cittadino una serie di diritti, tra i quali l’adeguata retribuzione del lavoro, l’istruzione, l’educazione dei figli e la salute.

La legge è intervenuta altresì sul mercato finanziario e creditizio, introducendo correttivi e sistemi di controllo, di razionalizzazione e facilitazione dell’accesso al credito. L’intervento dello stato non appare ancora esaustivo; tuttavia, per la prima volta, è stato avviato un discorso significativo e ricco di prospettive future, fondato sul coordinamento di svariate discipline con il sistema penal-repressivo; e questo allo scopo di fornire una soluzione più efficace.

Vediamo ora come il Legislatore, attraverso la formulazione del 3° e 4° comma dell’art. 644 c.p., fornisce all’interprete un criterio di valutazione per stabilire se gli interessi siano usurai o meno. Il sistema è piuttosto semplice: nel 3° comma dell’articolo viene fissato un limite oltre il quale gli interessi sono da ritenersi sempre usurari; questo limite, ai sensi dell’articolo 2 della legge, è costituito dal tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblica nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del comma 1° relativamente alla categoria di operazione in cui il credito è compreso , aumentato della metà.

A completamento dell’esame dell’articolo 644 c.p., occorre chiarire la portata dei restanti due comma; di particolare rilievo risulta essere il quinto, nel quale sono previsti aumenti di pena, da un terzo alla metà, in determinate ipotesi specificamente elencate:

1. nell’esercizio di attività professionali bancarie o di intermediazione finanziaria e mobiliare da parte del colpevole;

2. richiesta in garanzia di partecipazione o di quote societarie, aziendali o di proprietà immobiliari da parte del colpevole;

3. sussistenza di uno stato di bisogno della vittima del reato;

4. esercizio d’attività imprenditoriali, professionali o artigianali da parte della vittima;

5commissione del reato da parte della persona sottoposta, con provvedimento definitivo, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento che è cessata l’esecuzione.

Nel sesto comma si prevede il prelievo di somme di denaro o beni di valore equivalente a quello della prestazione usuraia, al fine di colpire il patrimonio dell’autore del reato e risarcire i diritti lesi delle vittime.

Negli articoli successivi vengono enumerate una serie di incombenze che gravano sia su alcune istituzioni dello Stato, sia sulla maggior parte dei c.d. organismi socio-economici ( Borse, Banche, Consorzi fidi, Camere di Commercio ecc….), allo scopo di creare le basilari condizioni strutturali che consentono il buon funzionamento della legge.

Particolarmente significativo è il potere che viene riconosciuto al Ministro del Tesoro dall’art. 2, comma primo, della l. 108/1996; questi infatti ha il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TAEG) degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel corso del trimestre precedente per le operazioni della stessa natura. La rilevazione ministeriale, previo parere della Banca d’Italia e dell’Ufficio Italiano Cambi (UIC), comprende le commissioni, le remunerazioni di qualsiasi natura e le spese, escluse quelle per imposte e tasse. La stessa norma specifica che i valori medi derivanti da tale variazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

Il secondo comma dell’art. 2, inoltre, attribuisce al Ministro del Tesoro anche il compito di effettuare annualmente (sempre su parere della Banca d’Italia e dell’UIC) la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto

conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie; anche questo decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il terzo comma dello stesso articolo introduce, a carico delle banche, degli intermediari finanziari e di ogni altro ente autorizzato all’erogazione del credito, il preciso obbligo di affiggere in modo visibile nelle rispettive sedi e dipendenze aperte al pubblico, un apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nel primo e secondo comma su citati. La legge in tal modo ha introdotto un sistema di visibilità pubblica dei tassi medi delle singole operazioni che non appare però di sicura efficacia; sarebbe stato certamente più semplice e utile rendere pubblici anche i tassi usurai, la cui entità, come è noto ai sensi del comma quarto, del medesimo art. 2, è determinata aumentando della metà i tassi medi delle relative operazioni.

Dopo aver completato i commenti relativi alla portata generale della legge, non resta che approfondire i riferimenti alla prevenzione del delitto.

Particolarmente importanti sono le disposizioni contenute negli articoli 14 e 15 della legge, i quali prevedono rispettivamente: il “Fondo di solidarietà per le vittime d’usura” e il “Fondo per la prevenzione del fenomeno usura”.

La ratio di cui all’art. 14 consiste nel prevedere strumenti ed organismi nuovi volti a arginare il fenomeno dell’usura attraverso l’erogazione di contributi a tasso agevolato; nonchè nell’ introduzione di una concreta misura di sostegno finanziario a favore delle vittime che manifestino una concreta volontà di collaborare con la Magistratura, denunciando gli usurai.

Ma esiste un’altra essenziale esigenza (di ordine penal-processualistico) che ha giustificato l’ istituzione dei due Fondi: nei processi attinenti al reato in esame, la testimonianza della vittima svolge un ruolo fondamentale in quanto, non di rado, è l’unica fonte di prova. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le condotte delittuose in oggetto non arrivano nemmeno alla soglia giudiziaria: il soggetto passivo, infatti , non ha interesse a denunciare il delitto di cui è vittima, dal momento che la continuazione della sua attività economica dipende dai flussi finanziari erogati dall’usuraio .

Ne consegue un passaggio fondamentale nella lotta all’usura: la creazione di presupposti che incentivino la collaborazione delle persone offese, quale l’istituzione dei Fondi sopra indicati come misura da ritenersi idonea a rompere quel vincolo di dipendenza che lega vittima e usuraio.

Il “Fondo di solidarietà per le vittime d’usura” (art 14) provvede all’erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio, a favore di soggetti che esercitano attività economiche (siano esse attività imprenditoriali, commerciali o artigianali, ovvero una libera arte o professione) qualora costoro, dichiarando espressamente di essere vittime dell’ usura, risultino parte lesa nel relativo procedimento penale.

L’erogazione del mutuo non può avvenire prima dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, salvo situazioni di particolare e documentata urgenza, nelle quali è consentita (su parere favorevole del pubblico ministero) un’anticipazione (per altro non superiore al 50% dell’importo erogabile a titolo di mutuo). L’anticipazione suddetta può essere erogata al trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia, ovvero dalla iscrizione dell’indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale è ancora in corso.

I punti fondamentali di questa disciplina possono così riassumersi:

1.erogazione di un contributo, sotto forma di assunzione da parte dello Stato degli interessi passivi richiesti dagli istituti di credito appositamente autorizzati alla concessione di un mutuo;

2.concessione di un mutuo, deliberata dal “Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti racket”, a favore dei soggetti che abbiano presentato denuncia contro gli autori del reato d’usura commesso in loro danno, tenuto conto della situazione concreta da cui nasce l’esigenza del credito e delle possibilità del richiedente;

3. particolare modalità di erogazione del mutuo che ne limiti (quantitativamente e temporalmente) l’importo, al fine di prevedere una