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La legge finanziaria 2006 e le successive modificazioni

PARTE I. LA DISTRETTUALITÀ IN AGRICOLTURA IN ITALIA

1.4 Dai distretti alle reti

1.4.2 La legge finanziaria 2006 e le successive modificazioni

I distretti tornano a interessare il legislatore nazionale in sede di definizione delle leggi finanziarie del 2006 e 2007.

Lo strumento distrettuale trova una nuova possibilità di interpretazione, grazie

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all’introduzione della nozione di distretto produttivo, che attrae il significato del distretto verso quello di modello organizzativo di imprese distrettuali aggregate, spostando l’enfasi dalla dimensione territoriale a quella associativa.

Infatti, la finanziaria 2006 introduce la definizione di distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali. L’adesione da parte di imprese industriali,dei servizi, turistiche ed agricole e della pesca è libera (art.1 c.366 e c. 367). La definizione delle caratteristiche e delle modalità d’individuazione dei distretti produttivi sono rinviate a successivi decreti ministeriali.

Le disposizioni previste sono estese anche ai distretti rurali e agroalimentari di qualità di cui all’art.13 del D. Lgs. 228/2001(c. 369), ai sistemi produttivi locali, ai distretti industriali e ai consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell’art. 36 della L.317/1991, uniformando così tutte le situazioni di tipo distrettuale, e considerando

le loro rappresentanze come nuovi interlocutori particolari.

Interpretando il sistema produttivo come forma di auto-organizzazione delle imprese distrettuali, il soggetto giuridicamente abilitato a rappresentare il distretto è elevato a interlocutore diretto per la parte pubblica, con la facoltà di stipulare accordi nell’interesse delle imprese del distretto in due specifiche tipologie di rapporti con la pubblica Amministrazione.

 Fiscali. Allo scopo di stimolare la crescita economica, ai fini dell’imposta sui redditi delle società (IRES), su base concordataria agita dalla rappresentanza del distretto, può essere determinato il volume dell’imposta dovuta per un periodo triennale, andando così a formare il reddito imponibile del distretto, comprendente quello delle imprese aderenti che hanno optato per la tassazione unitaria. La ripartizione del carico di imposte tra le imprese “è rimessa al distretto che vi provvede in base a criteri di trasparenza, parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità” Analogo comportamento è previsto con riguardo ai tributi e alle tasse da versare agli Enti locali da parte delle imprese del distretto.

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 Amministrativi: Per assicurare semplificazione ed economicità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, si prevede che le rappresentanze dei distretti possano agire nell’interesse delle imprese e avviare le procedure occorrenti, ottenendo effetti per le imprese stesse. In questo caso, alle rappresentanze dei distretti è riconosciuta anche la capacità di verificare la sussistenza di “presupposti o requisiti, anche di legittimazione” necessari all’avvio di un procedimento, senza che ciò dia luogo ad altri accertamenti da parte della Pubblica Amministrazione. È prevista la possibilità di avviare un unico procedimento distrettuale, con le caratteristiche sopra descritte, anche per accedere a contributi regionali, nazionali o comunitari, e in questo caso le rappresentanze dei distretti certificano il diritto all’accesso a tali agevolazioni da parte delle imprese rappresentate.

Inoltre, sono previste semplificazioni finanziarie al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle imprese aderenti, l’accesso al credito e la gestione del debito anche ai fini del recepimento dell’Accordo Basilea 2.

Per favorire la ricerca e lo sviluppo, è prevista l’istituzione di un’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione.

Quale misura della novità delle norme introdotte, il comma 371 prevede di dare anzitutto un’applicazione in via sperimentale alle nuove disposizioni, ad uno o più distretti per poi procedere a successive estensioni.

L’anno successivo, di nuovo nel quadro della legge finanziaria26

, integrando il precedente disposto con l’aggiunta dei commi 371-bis e 371-territorio, è introdotta la possibilità di riconoscere «un contributo statale a progetti in favore di distretti produttivi adottati dalle Regioni», confermando la ferma volontà di sostenere le imprese aggregate nella forma organizzativa del distretto.

I nuovi provvedimenti seguono un percorso tortuoso, e devono essere sottoposti all’esame della Corte Costituzionale per le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalle Regioni Toscana, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia che, semplificando e prescindendo dai profili tecnico-giuridici, riguardano:

- Il Comma 366, poiché indica la procedura per l’individuazione dei distretti produttivi, attraverso “decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto

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con il Ministro per le attività produttive, con il Ministro della politiche agricole e forestali, con il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca e con il Ministro per l’innovazione e la tecnologia”, senza tenere nella dovuta considerazione il preventivo confronto con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

- Il comma 368, limitatamente agli aspetti riguardanti la semplificazione amministrativa nei rapporti con gli Enti locali, e alla costituzione dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie (questa promossa solo dalle Regioni Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia);

- Il comma 369, riguardo all’estensione a tutte le tipologie distrettuali del campo di applicabilità delle norme stabilite con i commi 366-372 (ricorso promosso solo dalla Regione Toscana).

Mentre la Finanziaria 200727 apportava alcune integrazioni a quella del 2006 ancora in attesa di giudizio, con sentenza n. 165 dell’aprile 2007 la Corte stabiliva di accogliere i ricorsi relativi ai primi due punti, riconoscendo illegittima, in particolare, la mancata preventiva intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, e decideva, invece, di rigettare il ricorso relativo al comma 369 acclarandone la legittimità.

Così, recependo le prescrizioni della Corte, al fine di ripristinare la legittimità costituzionale le leggi finanziarie sono state integrate e modificate sia nel 200828 con il collegato alla Finanziaria, (art. 6-bis c.3), sia nel 2009 con la Legge 33/200929 che introduce ulteriori e nuove modificazioni, peraltro senza che quelle del 2008 avessero trovato attuazione.