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Scheda L R 20/1999: provvedimenti ed esperienze anteriori al 2001

PARTE III. I DISTRETTI IN AGRICOLTURA VERSO IL 2020

8.2 Regione Piemonte

8.2.1 Scheda L R 20/1999: provvedimenti ed esperienze anteriori al 2001

Già dalla metà degli anni ’90, il Piemonte annovera una significativa produzione normativa e alcune esperienze ante legem. Infatti già la L. R. n. 95/199557offre una prima definizione di distretto agroindustriale (art.2 c.3) «Ai fini della presente legge si definiscono distretti agroindustriali sistemi territoriali caratterizzati dalla presenza consistente di una produzione agricola specializzata e da una rilevante integrazione con le attività di trasformazione e commercializzazione e con le altre componenti della filiera» e prospetta la possibilità di realizzare piani di distretto agroindustriale.

FINALITÀ

Con la L. R. 20/199958 la previsione di uno specifico strumento distrettuale, i distretti

del vino, è inserita nell’ambito di una legge finalizzata alla valorizzazione del comparto

vitivinicolo, per giocarvi un ruolo centrale e innovativo.

DEFINIZIONE

I distretti dei vini “sono costituiti dall'insieme dei territori collinari e montani omogenei delle aree indicate nel comma 2, caratterizzati dalla coltivazione della vite e da una consistente presenza di attività indotte e connesse alla viticoltura, al turismo ed all'enogastronomia, nonché da un sistema di relazioni tra le suddette attività e i fenomeni culturali, le tradizioni, il paesaggio e le risorse umane”.(art.2 c.1)

Quanto alla finalità e alle caratteristiche specifiche della norma, si devono rilevare:  L’approccio integrato e territoriale: il legislatore anziché valorizzare la

produzione vitivinicola unicamente con azioni di supporto alla trasformazione e

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Rubricata Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese

58 Così rubricata: “Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della L. R.12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino)”.

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commercializzazione, sceglie di sostenere azioni intese a valorizzare complessivamente le produzioni insieme ai loro territori e ai loro valori territoriali come il paesaggio, la cultura e le tradizioni, le risorse umane e l’immagine del territorio.

 Al distretto del vino è attribuito il ruolo di strumento di governance locale, volto a gestire sia aspetti di filiera sia di coordinamento intersettoriale e territoriale. Infatti il distretto del vino è incaricato, tra l’altro, della definizione del disciplinare delle strade del vino (art.13), come pure di coordinare le manifestazioni locali a carattere enogastronomico (art. 1 c.2 lett. d), nonché di costituire “strutture e sedi di iniziative enoiche”anche al di fuori della propria area, essendo ovviamente destinate alle “città e ai luoghi di maggiore frequentazione” ( art. 3 c.4).

Anticipando il D. Lgs. 228/2001, che porrà una netta separazione tra distretti rurali e agroalimentari di qualità, questa prima tipologia di distretto del vino tende piuttosto a integrare quelle che saranno le caratteristiche del distretto rurale con quelle del distretto agroalimentare di qualità, in una strategia allora innovativa per approccio e contenuti e tutt’oggi interessante.

INDIVIDUAZIONE

La legge stessa (art. 2 c. 2) identifica e istituisce i due distretti del vino regionali: - il Distretto Langhe, Roero e Monferrato, comprendente i territori delle Province di Asti, di Alessandria e di Cuneo inclusi nelle zone a vini D.O.C. e D.O.C.G., nonché i territori delle stesse Province in cui siano presenti produzioni viticole storiche ed i territori vitivinicoli della Provincia di Torino contigui all'area sopra definita;

- il Distretto Canavese, Coste della Sesia, Colline novaresi, costituito dai territori inclusi nelle zone a D.O.C. delle Province di Torino, esclusi quelli aggregati al Distretto Langhe, Roero e Monferrato, di Biella, di Vercelli e di Novara, nonché altri territori di dette Province e del Verbano Cusio Ossola in cui siano presenti produzioni viticole storiche.

L’unico criterio oggettivo per la selezione dei territori è la presenza di produzioni D.O.C.e D.O.C.G..

Competenze

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nell’area distrettuale. La delimitazione territoriale dei distretti è disposta dalla Giunta Regionale (art.2 c.6).

ORGANIZZAZIONE

Il distretto è definito come “un insieme di territori” e l’art. 6 recita semplicemente: “il distretto è dotato di un Consiglio che definisce la propria sede e i il proprio regolamento”, senza che sia prevista l’assunzione di una forma giuridica.

Le funzioni operative del distretto del vino sono attribuite al Comitato di distretto, composto da 12 membri eletti tra i componenti il Consiglio. È inoltre prevista l’organizzazione di una Conferenza annuale del distretto con finalità di indirizzo generale.

Merita di essere annotata la composizione del Consiglio di distretto che è estremamente ampia e include una lunga lista di rappresentanti di soggetti pubblici e privati, rappresentanti sia il comparto sia il territorio.

PROGETTAZIONE

Il Piano di distretto

Il Piano di distretto, oltre all’analisi del contesto socio-economico e produttivo, raccoglie l’insieme delle iniziative da finanziare, con indicazione dei tempi e dei soggetti attuatori (tra i quali non compaiono le singole imprese), come specificati dalla norma. Si tratta, dunque, di un piano pluriennale di interventi, da realizzare mediante programmi annuali di attuazione.

Il Piano ha un dichiarato (art.3 c. 2) carattere intersettoriale poiché contempla molteplici finalità riferibili sia all’organizzazione della produzione e della commercializzazione, sia alla valorizzazione di risorse territoriali, a promuovere l’integrazione intersettoriale, e a realizzare specifici interventi per le strade del vino.

Competenze

Il Piano è approvato dal Consiglio di distretto e dalla Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare.

Le azioni previste nel Piano godono di specifiche misure di sostegno da parte della Regione e/o delle Province, secondo specifiche previsioni (art. 15). Le fonti finanziarie hanno origine diversificata, com’è logico aspettarsi dalla natura plurima degli interventi contemplati.

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Le Province contribuiscono a sostenere i distretti anche attraverso l’obbligo di fornire ai loro Consigli una sede e l’organico tecnico-amministrativo, oneri la cui metà è sostenuta direttamente dalla Regione.

MONITORAGGIO

Il monitoraggio è espressamente previsto e consiste nella trasmissione di una relazione annuale da parte del Consiglio di distretto alla Giunta Regionale, che provvede poi a riferire al Consiglio Regionale sullo stato di attuazione della legge.

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